Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35038/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bank's appeal, ruling client's blank checks did not constitute contributory negligence to reduce damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35038/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the bank's appeal against a lower court judgment awarding damages to investors for financial fraud. The bank argued that the investors' use of blank checks and failure to contest bank statements constituted contributory negligence, thereby reducing the bank's liability. The court rejected this, holding that the specific regulatory norms protecting savers could not be interpreted to impose a duty of diligence on investors that would mitigate the promoter's liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost.; Art. 2041 cod. civ.: The court established that a client's use of blank checks or failure to contest bank statements does not constitute contributory negligence that reduces the financial promoter's liability for fraud, as the protective norms for savers cannot be interpreted to impose a concurrent duty of diligence on the investor.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributory negligence blank checks financial fraud duty of diligence bank liability contributing cause savings protection sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 1720 cod. civ.
Art. 2041 cod. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n.3, cod.
art. 2033 cod. civ
all'atto dell'accredito ed aveva affermato semplicemente che poiché il trasferimento di ricchezza non trovava alcuna giustificazione nel rapporto tra gli attori/solventi ed il convenuto/accipiente, la domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.
art. 214 cod. proc. civ
ed all'art. 214 cod. proc. civ.
art. 2049 cod. civ
in relazione all'art. 2049 cod. civ.), nella parte in cui la sentenza non aveva tratto le necessarie conseguenze dalla dichiarata ineIenza di un rapporto di collaborazione o committenza tra il sig.
art. 345 cod. proc. civ
Ed ancora, premessa l'applicabilità nel caso in esame della versione dell'art. 345 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 15 dicembre 2020, n. 28634
Cass., 15 dicembre 2020, n. 28634).
Cass., 20 gennaio 2022, n. 17864
28634 ed ancor più di recente, Cass., 20 gennaio 2022, n. 17864-7i8~3.12).
Cass., 10 gennaio 2017, n. 272
Dall'accoglimento del nono motivo, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, essendo l'accertamento della responsabilità del danneggiato di competenza del giudice di merito (Cass., 10 gennaio 2017, n. 272;
Cass., 10 maggio 2018, n. 11258
Cass., 10 maggio 2018, n. 11258).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16537/2017 proposto da: Intesa San Paolo s.p.a., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dario Martella e Giuseppe Russo, per procura alle liti in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11. - ricorrente- contro Costanzo Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Giovani Barbera, con domicilio elettro presso lo studio dell'Avv. Cinzia Passero, in Roma, Corso d'Italia, n. 83. - controricorrente- é e Laudani Antonino e Abate Gaetana, rappresentati e difesi dall'Avv.

Giuseppe Rinaldi, per procura in calce al controricorso. - controricorrenti- e nei confronti di Tropea Francesco; Trovato Giuseppe; Rotolo Maria; - intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di CATANIA, n. 977/2016 depositata in data 16 giugno 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 5/2011 del 5 gennaio 2011, ha condannato la Banca Intesa San Paolo s.p.a. e Maria Rotolo, in solido con Francesco Tropea, al pagamento, in favore di Antonino Laudani e Gaetana Abate, della complessiva somma, rispettivamente di euro 105.000,00 ed euro 50.000,00, con gli accessori come riconosciuti dalla sentenza di primo grado; ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, così come formulata da Antonino Laudani e Gaetana Abate; ha condannato Francesco Tropea a rivalere Banca Intesa San Paolo s.p.a. di quanto sarebbe stata condannata a pagare in favore dei coniugi Laudani/Abate in esecuzione della sentenza; ha rigettato la domanda di condanna proposta da Antonino Laudani e Gaetana Abate nei confronti di Francesco Costanza; ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da Giuseppe Trovato; ha condannato la Banca Intesa San Paolo s.p.a. e Maria Rotolo alla refusione delle spese processuali di cui al giudizio di primo grado in favore di Antonino Laudani e Gaetana Abate, liquidate in complessivi euro 14.943,60, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali; ha condannato Francesco Tropea, la Banca Intesa San Paolo s.p.a. e Maria Rotolo in solido alla refusione delle spese processuali di cui al giudizio di appello in favore di Antonino Laudani e Gaetana Abate, liquidate in complessivi euro 18.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

2. La Corte di appello, in punto di fatto, ha rilevato che: -) la vicenda sulla quale si innestava la domanda di condanna spiegata da Antonino Laudani e Gaetana Abate, e, con essa, le domande riconvenzionali reciprocamente spiegate dalle parti convenute in primo grado, aveva trovato piena conferma nelle risultanze dell'interrogatorio reso al P.M. da Francesco Tropea nell'ambito del procedimento penale incardinato nei suoi confronti, conclusosi con sentenza di patteggiamento (egli aveva ammesso, per un verso, che Antonino Laudani gli aveva consegnato in una data occasione due distinti assegni bancari privi entrambi di intestazione, uno dell'importo di euro 55.000,00 e l'altro dell'importo di euro 50.000,00 e aveva riconosciuto, per altro verso, di avere successivamente compilato detti titoli consegnando al Laudani copie informali manipolate); -) il Tribunale, dalla documentazione in atti, aveva inferito che l'assegno n ..... 024.04 di euro 55.000,00 era stato intestato a Giuseppe Trovato e versato sul suo conto corrente, come peraltro esplicitamente ammesso dallo stesso beneficiario con la comparsa di costituzione e risposta, e che l'assegno n 321.01 di euro 50.000,00 tratto su Banca San Paolo s.p.a., facente parte di un carnet di assegni che il Tropea aveva riconosciuto di avere ritirato personalmente per conto del Laudani falsificandone la firma, risultava documentalmente provato che recava la sottoscrizione di Antonio Laudani ed era stato versato sul conto corrente intestato a Francesco Costanza; -) l'episodio per cui era causa si inseriva in una più generale condotta illecita posta in essere in epoca pregressa da Francesco Tropea, quale promotore finanziario di Banca Fideuram s.p.a., in pregiudizio di plurimi soggetti risparmiatori, dei cui investimenti finanziari il Tropea si era illecitamente appropriato.

3. La Corte territoriale, in punto di diritto, ha affermato che: -) erano infondate le considerazioni addotte da Francesco Tropea a sostegno dell'articolato motivo di impugnazione incidentale a mezzo del quale si era doluto della statuita affermazione della propria responsabilità civile, in quanto non bastava allegare che mancava in atti «la prova documentale che gli attori Laudani/Abate avessero conferito al Tropea l'ordine di investire la somma .... in prodotti finanziari: infatti il documento offerto in primo grado è una semplice fotocopia di nessun valore giuridico e, quindi, non utilizzabile; e la mancata prestazione dell'interrogatorio formale da parte del Tropea sulla detta circostanza non assume alcun rilievo favorevole per gli stessi attori, in quanto non può l'eventuale prova orale dimostrare come vera una circostanza che ... deve essere provata per iscritto (comparsa di costituzione e risposta, pag. 5)»; -) ancor meno, poi, tornava utile allegare, con specifico riferimento alla posizione di Maria Rotolo, cassiera, che «non è stata raggiunta la prova che il Tropea sia stato l'effettivo ed esclusivo autore delle contraffazioni sulle firme degli assegni (pag. 6)»; -) era invero onere dell'appellante incidentale spiegare perché avesse, pure innocente, accettato una pena patteggiata e conseguentemente denunciare il mancato esame di questi elementi da parte del Tribunale; -) non era poi corretta la deduzione difensiva addotta dalla difesa di Banca Intesa San Paolo spa (comparsa conclusionale, pag.

7) che impugnava la valenza probatoria del processo verbale di interrogatorio reso dal Tropea al P.M. sul rilievo che mancava alcun esplicito riferimento alla esposizione debitoria di Francesco Costanza: a domanda della difesa, vi era, invero, specifica e documentata risposta circa la sussistenza e l'ammontare del credito consolidatosi in favore del Costanza nel dato periodo.

4. I giudici di secondo grado, sugli appelli presentati da Francesco Costanza, Banca Intesa San Paolo spa, Antonino Laudani e Gaetana Abate, hanno evidenziato che: -) era fondata la censura sollevata da Costanza Francesco, che si duoleva, quanto alla statuita condanna solidale, dell'obbligo restitutorio acclarato a suo carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2033 cod. civ., poiché il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'accipiens finale aveva ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente per esclusiva iniziativa del Tropea, per cui sarebbe stato necessario dimostrare la sua collusione nell'illecita appropriazione per giungere ad una condanna diretta, fosse solo nelle modalità della presenza del Costanza presso l'Agenzia di Banca Intesa San Paolo s.p.a. all'atto dell'accredito ed aveva affermato semplicemente che poiché il trasferimento di ricchezza non trovava alcuna giustificazione nel rapporto tra gli attori/solventi ed il convenuto/accipiente, la domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. doveva essere accolta; -) tale affermazione, infatti, non teneva conto del fatto che lo schema tipico previsto dall'art. 2033 cod. civ., prevedeva esclusivamente due soggetti e che, nel caso di specie, i soggetti coinvolti nella vicenda erano tre e che l'appellante prenditore si era limitato ad incamerare le somme portate dall'assegno, in apparenza regolarmente girato, senza nulla sapere circa il rapporto intercorrente con i coniugi Laudani/Abate; in un quadro del genere, sarebbe stato preciso onere degli attori fornire la prova dell'esistenza di una collusione tra il Tropea ed il Costanza (il quale, dal canto suo, sin dal primo atto difensivo, aveva dichiarato di avere imputato quanto ricevuto a parziale pagamento di un loro credito nei confronti del Tropea), rectius dimostrare la riconducibilità ad esso Costanza della firma di girata, sì come peraltro tempestivamente disconosciuta ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ. o, se si vuole, la sua presenza in agenzia all'atto dell'intervenuto accredito sul proprio conto corrente, nella quale dimostrazione i coniugi Laudani/Abate e, con essi, Banca Intesa San Paolo s.p.a. erano rimasti inerti; -) non era condivisibile il principio affermato da Banca San Paolo s.p.a. secondo cui «il disconoscimento delle firme in questione effettuato dall'appellante in primo grado non può spiegare alcun effetto in contrario poiché il Costanza era comunque onerato di offrire la dimostrazione dell'asserita falsità » (così, testualmente, la comparsa conclusionale, pag. 7), stante il principio di diritto che imponeva, in applicazione delle ordinarie regole in tema di onere probatorio, al correntista, che intendeva dimostrare la falsità della sottoscrizione di un titolo bancario in apparenza da lui emesso, di fornire la relativa prova; -) la devoluta questione era, tuttavia, del tutto diversa, contrassegnata dall'occorsa produzione dell'assegno al fine di predicare, non già l'illecito pagamento da parte della banca, bensì la sussistenza di un obbligo restitutorio a carico dello stesso correntista e, in siffatta ipotesi, come ben adduceva la difesa del Costanza, «una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e la conseguente instaurazione del giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale "apparente" autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma di guisa che "qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione"»;-) la richiesta di consulenza tecnica grafologica al fine di accertarne l'autenticità, rinnovata dalla Banca Intesa San Paolo nel giudizio di secondo grado, non poteva trovare ingresso, in quanto il titolo in questione risultava prodotto in atti soltanto in copia fotostatica; sarebbe stato necessario, pertanto, che la parte che aveva formulato l'istanza di verificazione avesse prodotto l'originale, peraltro nella sua piena disponibilità, ed in ciò era mancata del tutto, non soltanto Banca San Paolo s.p.a., terza interessata, ma ancor prima i coniugi Laudani/Abate e la stessa Maria Rotolo, cassiera che aveva fatto l'operazione, che pure avrebbero voluto avvantaggiarsi della prova contestata; -) se pure poteva convenirsi sul fatto che la verifica poteva anche essere effettuata direttamente dal giudice di merito, senza necessità di ricorrere alla consulenza grafologica d'ufficio, rimessa alla sua discrezionalità, sarebbe stata, comunque, necessaria la produzione in giudizio delle scritture di comparazione di cui fosse certa la provenienza dal soggetto a cui detto documento si sarebbe voluto attribuire e, a tal fine, era dato di riscontrare in atti unicamente lo specimen firma del Costanza, i caratteri della cui sottoscrizione, per quanto potesse valere il raffronto tra copie informali, presentavano tuttavia evidenti difformità morfologiche strutturali della scrittura e delle singole sillabe, tali da renderle chiaramente difformi; -) era fuorviante la circostanza addotta dalla difesa di Banca Intesa San Paolo s.p.a. circa l'intervenuta emissione, all'atto della pubblicazione dell'impugnata pronuncia, della sentenza del 7 novembre 2009 n. 5068 a mezzo della quale il Tribunale di Catania aveva condannato Banca Fideuram sp.a. unitamente a Francesco Tropea, alla restituzione, in favore di Francesco Costanza, di quanto indebitamente sottrattogli nel complesso degli affidatigli investimenti finanziari, ricomprendente l'importo di euro 50.000,00 portato dall'assegno per cui era causa, onde inferire dal conseguente pagamento del dovuto la sopraggiunta insussistenza dell'esposizione debitoria a deconto della quale era stato effettuato l'impugnato accredito, dato che la sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte di Appello, di guisa che il pagamento non era stato accompagnato dal necessario animo solutorio e che, riportata la vicenda al momento dell'accredito, non era dato di revocare in dubbio l'esistenza del distinto rapporto obbligatorio che «vedeva» il Costanza creditore del promotore finanziario e, per ciò stesso, titolare attivo della affermata obbligazione restitutoria; -) il medesimo motivo di gravame principale era stato proposto da Trovato Giuseppe, dei cui investimenti finanziari Francesco Tropea si era pure illecitamente appropriato, ma l'interposto mezzo di impugnazione era inammissibile in quanto il Tropea si era costituito tardivamente; -) l'accoglimento dell'appello principale implicava il conseguente assorbimento della riproposta, sia pure in via subordinata, domanda di manleva di Francesco Costanza avverso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. e Maria Rotolo.

5. La Corte territoriale, sull'appello incidentale di Antonino Laudani e Gaetana Abate, ha rilevato che: -) essi avevano agito, sin dall'instaurazione del giudizio di primo grado, nei confronti di Banca Intesa San Paolo s.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 cod. civ., per avere omesso di vigilare sull'operato di Francesco Tropea e di Maria Rotolo, dipendente dell'Agenzia di Catania di Via Odorico da Pordenone; -) risultava sostanzialmente incontrastata la circostanza che il Tropea non fosse legato alla Banca, odierna appellata, da qualsivoglia vincolo di dipendenza e/o collaborazione professionale, avendo affermato il Tribunale che «nella vicenda in esame difetti la prova del vincolo di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola il committente ed il dipendente in quanto non è stata provata l'esistenza di un vincolo di dipendenza tra il Tropea e la banca, ovvero di un rapporto di collaborazione in virtù del quale la banca aveva affidato al Tropea delle incombenze nell'espletamento delle quali aveva potuto realizzare gli illeciti commessi ai danni degli odierni attori» (testualmente, pag. 19), aveva trascurato che, in materia, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 24 luglio 2009 n. 17393; cfr. anche, Cass. 6233/1999;

Cass. 12.417/1998; Cass. 5694/1984) si era ormai attestata sul punto di riconoscere la responsabilità della preponente laddove il comportamento del preposto fosse stato agevolato o anche solo reso possibile dalle incombenze a lui demandate, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico, essendo sufficiente che, anche nel caso in cui il preposto agisca illecitamente, trasgredendo le direttive ricevute, la sua condotta sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nella attività di impresa e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali il committente ha affidato l'incarico, che era quanto poteva affermarsi nella dedotta fattispecie, per vero connotata innanzitutto dall'intervenuta utilizzazione della modulistica intestata alla banca e da essa, dunque, ragionevolmente messa sua disposizione: la circostanza che la sottoscrizione in calce alla disposizione di conferimento della complessiva somma di euro. 141.500,00 datata 2 febbraio 2005 non era riconducibile a Banca Intesa San Paolo s.p.a. perché espressamente disconosciuta non toglieva nulla, invero, al forte valore indiziario costituito dalla incontestata disponibilità del modulo e del timbro ed alla evidente lavorazione meccanografica della disposizione medesima; -) la pur contestata conformità dei caratteri alfanumerici rispetto a «quelli stampati dai terminali utilizzati dalla filiale», in uno alla allegata mancanza di specificità dell'operazione di conferimento (comparsa responsiva, pag. 15), appariva, a tal punto, superata dalla incontrastata evidenza processuale che il Tropea fosse solito ricevere la clientela all'interno dei locali dell'agenzia, ivi raccogliendo gli ordini e procedendo agli adempimenti collegati alla gestione dei rapporti di conto corrente e/o alla conclusione dei rapporti di investimento, esercitando per tal via la condotta tipica, se non del promotore finanziario, quantomeno di soggetto dipendente che in buona fede i terzi avrebbero potuto ricondurre alla titolarità di Banca Intesa San Paolo s.p.a.; -) di siffatta presenza abitudinaria era esplicito riferimento nelle deposizioni testimoniali rese, nell'ambito del distinto giudizio civile n. 13093/07 per fatti coinvolgenti il già citato Giovanni Greco, da Pietra Guarnera, la quale riferiva di investimenti fatti per suo conto presso Banca Intesa San Paolo s.p.a., nonché di incontri in agenzia nei quali «il direttore della filiale si alzò e fece sedere alla sua scrivania il Tropea, il quale si collocò al computer» ed ulteriore riscontro si aveva nel processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Silvana Sciacca, dipendente della banca appellata, all'epoca dei fatti cassiera saltuaria dell'Agenzia di Viale Odorico da Pordenone, la quale aveva testualmente dichiarato:

«Il signor Francesco Tropea si recava spessissimo presso la filiale in questione in quanto certi clienti, per effettuare anche delle semplici operazioni necessitavano della presenza del Tropea, naturalmente con il passare del tempo la presenza del Tropea si era fatta sempre più insistente ed esisteva una certa familiarità tra il direttore ed il Tropea, e quindi la sua presenza era considerata oramai abitudinaria»; dello stesso tenore erano state le informazioni testimoniali rese nell'ambito del giudizio civile n. 13093/2007; -) informazioni del medesimo tenore erano state acquisite per il tramite di Giovanni Greco, soggetto estraneo al presente giudizio, dei cui investimenti finanziari il Tropea si era pure illecitamente appropriato, e dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria Ulisano Lucisano, entrambi sentiti in sede dibattimentale, nell'ambito del distinto procedimento penale instaurato nei confronti di Maria Rotolo per fatti della medesima natura e connotazione di quelli per cui era causa: l'ultimo, nello specifico, aveva riferito di avere appreso dalle persone informate sui fatti che il Tropea «era di casa, sempre soggiornava col direttore, era anche nell'ufficio de/direttore, si presentava con il direttore» e detta presenza era stata riconosciuta dal stesso Tropea in seno all'interrogatorio reso al P.M. e, d'altra parte, ben poteva evincersi, fosse solo in termini indiziari, dalla mancata ed ingiustificata resa dell'interrogatorio formale dedotto al riguardo nel giudizio di primo grado; essa era, in ogni caso, insita nella stessa assunta condotta per cui era causa, perchè, come era di tutta evidenza, l'illecita compilazione e negoziazione dei titoli rilasciati dal Laudani ed il ritiro del carnet di assegni era dimostrazione della disinvoltura con la quale il promotore finanziario si muoveva all'interno dei locali, dei quali era abitudinario utilizzatore; -) in ultimo, essa era stata apertamente riconosciuta da Banca Intesa San Paolo s.p.a. nella denunzia-querela rilasciata alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 10 agosto 2006, nella quale si riferiva di «vendite di prodotti San Paolo», «approfittamento di buoni rapporti con il direttore ed il personale della filiale», «non autorizzata spendita del nome San Paolo», «esercizio della promozione di investimenti .... utilizzando i locali della banca», ovvero di un inequivocabile, consapevole e tollerato esercizio dell'attività di promotore finanziario all'interno della agenzia; era vero che siffatta produzione era avvenuta soltanto nel presente giudizio di appello, epperò, non risultando contestata la pure addotta circostanza che la conoscenza di tale denunzia, e del conseguente procedimento penale, era stata acquisita soltanto «a seguito della ricerca effettuata in merito alla asserita assoluzione della convenuta Rotolo Maria.

Invero nei confronti della stessa è pendente giudizio d'appello .... Iscritto al n. 1573/2009 proposto dal Procuratore Generale e dalla parte civile», ne andava comunque affermata l'ammissibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 cod. proc. civ.; essendo i coniugi Laudani/Abate del tutto estranei a quel giudizio penale, era certamente verosimile l'ignoranza di tal documento e, per ciò stesso, la sua tardiva conoscenza, onde inferire la tempestività della sua produzione all'atto della costituzione in appello; -) era infondata la questione, al riguardo posta, circa la possibilità di assumere come elementi di prova nel giudizio civile le sommarie informazioni assunte, poiché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, poteva autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. n. 22020 del 2007;

Cass. n. 2168 del 2013) e, al riguardo, valeva il principio del libero convincimento, in forza del quale ogni elemento dotato di efficacia probatoria poteva essere utilizzato dal Giudice attraverso una sua autonoma valutazione e, naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio, ciò valendo ancor di più nel caso in esame, quanto alla posizione processuale di Banca Intesa San Paolo s.p.a., responsabile civile costituito in quel giudizio penale, che aveva del tutto trascurato le surriferite informazioni, omettendo di dar seguito alle pure riservate considerazioni di cui alla comparsa di costituzione (pag.

18) e, per tal via, mancando di allegare alcunché a contrasto della loro fondatezza; -) le circostanze allegate dalla difesa di Banca Intesa San Paolo s.p.a. afferenti alla negoziazione da parte di Antonino Laudani dei sette assegni bancari, non erano idonee a contestare l'assunto della «libera operatività del Tropea allo sportello» ed inferire «la vigilanza del direttore della filiale sull'osservanza delle procedure», poiché siffatta vicenda si collocava temporalmente in data 21 aprile 2006, quando già risultavano avviate le indagini di P.G. e, dunque, erano già in corso da parte dei soggetti coinvolti tentativi, se pur fallaci, di recuperare le posizioni debitorie (Tropea) ovvero di reintrodurre prassi virtuose (Armenia), di guisa che nessuna luce poteva conferire riguardo ai fatti illeciti risalenti al mese di febbraio 2005 ed alla pervicace e tollerata presenza di Francesco Tropea nei locali dell'agenzia ancora a ridosso dell'esposizione pubblica della vicenda (dichiarazioni di Silvana Sciacca, sentita a S.I.T. il 6 aprile 2006, che datava la presenza del Tropea sino a «qualche settimana addietro»); -) la medesima circostanza confermava, invece, la piena agibilità del Tropea all'interno dei locali dell'agenzia, e, nello specifico, lo speciale snaturato rapporto intercorrente con l'allora direttore dott.

Armenia, il quale aveva trattenuto gli assegni presentati all'incasso dal Tropea, se pur già intestati e girati, ed aveva convocato nel suo studio il Laudani, per consegnarglieli, senza chiedersi alcunché circa la loro autenticità; sussisteva la responsabilità civile della Banca in relazione alla condotta delittuosa del Tropea, essendo sufficiente che la consentita e consapevole condotta, che pure aveva assunto i caratteri dell'illiceità, fosse stata realizzata in maniera tale da legittimare nel terzo in buona fede l'affidamento che rientrava nell'ambito di un incarico formalmente affidato dalla mandante e tenuto conto anche della condotta della dipendente Rotolo, cassiera, alla quale il Tropea si era rivolto, presso l'Agenzia di Catania, per compiere le operazioni in assenza dell'interessato (come riferito dal Tropea, nell'interrogatorio reso al P.M., con dichiarazioni aventi in sede civile valore di indizi idonei a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole e confermate dalla stessa Rotolo, in seno all'interrogatorio formale reso nell'ambito del distinto giudizio n. R.G. 13093/07 e nel processo verbale di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza in data 3 aprile 2006, dove aveva testualmente dichiarato che:

«nella maggior parte dei casi si verificava che Tropea Francesco consegnasse al direttore dott. Armenia Fabio numerose distinte concernenti la richiesta di emissione di assegni circolari nonché altre operazioni di cassa senza che vi fosse mai la presenza del titolare o dei titolari del conto corrente intestato. Successivamente, il direttore mi passava queste distinte dicendomi di eseguirle senza mai apporre la sua sigla di autorizzazione»; -) gli accertamenti della Guardia di Finanza, come emergeva dalla nota datata 7 novembre 2006 della Banca San Paolo IMI s.p.a., avevano pure permesso di accertare che la Rotolo era l'operatrice del terminale dal quale era stata trasmessa in data 28 febbraio 2005 la distinta di versamento dell'assegno di euro 50.000,00 intestato a Costanza Francesco e la relativa operazione di accredito sul conto a lui intestato; i predetti elementi, valutati complessivamente, erano idonei a dimostrare come il Tropea, presso l'Agenzia di Catania, fosse ammesso dalla Rotolo a compiere operazioni di cassa su conti correnti ed in assenza del titolare del conto, di guisa che la condotta quantomeno colposa della dipendente, posta in essere in violazione delle sue incombenze e trasgredendo gli ordini ricevuti, ma pur sempre nell'ambito delle proprie mansioni, aveva sostanzialmente agevolato il fatto illecito del Tropea.

6. La Corte territoriale, esaminando il motivo di appello che investiva la contestata assoluzione di Rotolo Maria, ha affermato la solidale responsabilità della Rotolo in relazione alla somma di euro 50.000,00, poiché dal complesso degli elementi probatori era emerso che la Rotolo era l'operatrice del terminale dal quale era stata trasmessa in data 28 febbraio 2005 la distinta di versamento dell'assegno di euro 50.000,00 intestato a Francesco Costanza e la relativa operazione di accredito sul conto a lui intestato e che tale operazione era avvenuta, alla stregua delle evidenze processuali, in assenza del Costanza, e, dunque, in violazione degli obblighi di identificazione ed, ancor di più, del precetto normativo di cui all'art. 43 del R.D. n. 1736/1993 che stabiliva espressamente che «l'assegno bancario non trasferibile non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente», e, per quel che ancor di più rileva, a fronte di una firma di girata falsamente apposta, perché disconosciuta dal Costanza e non oggetto di alcuna giudiziale ed idonea verificazione, peraltro nemmeno richiesta dalla Rotolo che pure ne avrebbe avuto interesse; mentre nulla di illecito, per contro, era dato di ravvisare quanto alla condotta assunta in occasione dell'accreditamento del distinto assegno n. 024 sul conto corrente di Trovato Giuseppe.

7. I giudici di secondo grado hanno, infine, ritenuto che: -) il riferimento contenuto nel conclusum della comparsa di costituzione e risposta di Antonino Laudani e Gaetana Abate alla misura del danno non patrimoniale che il primo Giudice aveva limitato ad euro 10.000,00, con esplicita esclusione del danno da perdita di chance, era tanto generico da determinare l'inammissibilità del relativo motivo di appello; -) doveva essere riformata l'impugnata statuizione di primo grado e denegare qualsivoglia obbligo risarcitorio del danno non patrimoniale a carico della Banca appellata, sul rilievo che, non essendo stata effettuata dai coniugi Laudani/Abate alcuna specifica allegazione, né in seno all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e neppure nel prosieguo, non era stato dato di valutare le componenti dell'addotto danno, diverse rispetto a quelle sottese al pregiudizio patrimoniale, alla cui stregua avrebbe dovuto riconoscere l'an della pretesa e ragguagliare, fosse solo in via equitativa, la misura del quantum; era infondato il motivo di appello sulla domanda di condanna di Tropea Francesco, in solido con Trovato Giuseppe e Costanza Francesco, a rimborsare integralmente quanto sarebbe stata costretta a pagare ai coniugi Laudani/Abate, quanto alla posizione dei terzi creditori perché estranei alla condotta illecita assunta in essere dal Tropea;-) nè valeva a fondare la pretesa responsabilità la mera allegazione del fatto che il cliente avesse consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, perchè detta condotta non valeva, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito e non precludeva la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; né un tal fatto poteva essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, perché la richiamata normativa era destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore e non poteva essere interpretata nel senso che da essa derivava un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli fosse addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva; né sussisteva la prova della collusione, o quantomeno della fattiva acquiescenza, del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore; -) il motivo di gravame andava, invece, accolto nei confronti di Tropea Francesco, responsabile dell'illecito, ponendosi accanto alla responsabilità del Tropea e della Rotolo (nei cui confronti, tuttavia, non risultava espletata alcuna domanda riconvenzionale), nei confronti dei danneggiati Laudani/Abate, la corresponsabilità solidale della Banca.

8. La Intesa Sanpaolo s.p.a. ha depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a dieci motivi.

9. Costanza Francesco ha depositato controricorso.

10. Laudani Antonino ed Abate Gaetana hanno depositato controricorso.

11. Tropea Francesco, Trovato Giuseppe e Rotolo Maria non hanno svolto difese.

12. La Intesa Sanpaolo s.p.a. ha depositato memoria.13. Laudani Antonino ed Abate Gaetana hanno depositato memoria, con allegati documenti. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare va rilevata la tardività della documentazione allegata dai controricorrenti Laudani Antonino e Abate Gaetana, nella memoria depositata in atti, riguardanti giudizi diversi, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Cass., 12 novembre 2018, n. 28999).

2. In via gradatamente preliminare deve osservarsi che i primi sei motivi di ricorso attengono alla posizione di Tropea Francesco, il settimo e ottavo motivo alla posizione di Rotolo Maria, il nono motivo alla posizione di Laudani Antonino e Abate Gaetana e il decimo motivo alla posizione di Trovato Giuseppe e Costanza Francesco. Posizione di Tropea Francesco.

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 2049 cod. civ.), nella parte in cui la sentenza non aveva tratto le necessarie conseguenze dalla dichiarata ineIenza di un rapporto di collaborazione o committenza tra il sig. Afe4m4L-e la Banca. La Banca ricorrente si duole che la sentenza della Corte di appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi, pure enunciati, stabiliti dalla Corte di Cassazione sul requisito della «necessaria occasionalità», non avendo considerando che l'occasionalità necessaria presupponeva sempre il conferimento d'incarico da parte del padrone o committente e che la condotta del preposto fosse agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività di impresa e fosse stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali il committente aveva affidato l'incarico; in particolare, la Corte territoriale, pur avendo rilevato che risultava «sostanzialmente incontrastata la circostanza che il Tropea non fosse legato alla banca, odierna appellata, da qualsivoglia vincolo di dipendenza e/o collaborazione professionale» (pag. 15), non aveva considerato che la Banca non aveva affidato al Tropea nessuna incombenza e che il Tropea non aveva trasgredito nessuna direttiva della Banca, per l'assorbente ragione che quest'ultima non gliele aveva mai impartite, né aveva titolo per farlo; nessuna condotta illecita del Tropea era stata «agevolata o resa possibile dal suo inserimento nella attività di impresa» ovvero era «stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali il committente ha affidato l'incarico» (pag. 16), perché siffatto inserimento e siffatta coerenza non si erano mai realizzati.

4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/ o falsa applicazione (art. 360, primo, comma n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., per il vizio di motivazione, nella forma del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella parte in cui la sentenza aveva escluso l'esistenza di un rapporto di dipendenza/ collaborazione fra il Tropea e la Banca e contestualmente aveva affermato la ricorrenza del nesso di occasionalità necessaria, emergendo dalla sentenza il contrasto irriducibile tra l'affermazione dell'incontrastata realtà processuale dell'inesistenza di un tale rapporto e la censura che i Giudici d'Appello muovevano al Tribunale di avere trascurato «che, in materia, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 24 luglio 2009 n. 17393; cof: anche, Cass. 6233/1999;

Cass.12.417/1998; Cass. 5694/1984) si è ormai attestata sul punto di riconoscere la responsabilità della preponente laddove il comportamento del preposto sia stato agevolato o anche solo reso possibile dalle incombenze a lui demandate, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico, essendo sufficiente che, anche nel caso in cui il preposto agisca illecitamente, trasgredendo le direttive ricevute, la sua condotta sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nella attività di impresa e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali il committente ha affidato l'incarico», poiché la negazione della ricorrenza di un rapporto di «dipendenza e/o collaborazione professionale» era già di per se risolutiva ed assorbiva ogni questione, rendendo inutile, perché già ricompresa in tale sintesi conclusiva, ogni verifica in merito alla presenza di direttive che l'autore dell'illecito poteva avere ricevuto dal committente, o concernente il suo inserimento nell'attività di impresa o, ancora, della coerenza di tale attività con le finalità per le quali il committente aveva affidato l'incarico.

5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 2049 cod. civ.), nella parte in cui la sentenza aveva fondato la responsabilità della Banca sull'asserita apparenza dell'esistenza dell'occasionalità necessaria, non ricorrendone i presupposti, richiedendo l'apparenza del rapporto con il padrone e il committente l'ulteriore duplice condizione della buonafede del terzo e di una colpa dell'apparente preponente idonea ad ingenerarne l'affidamento; nel caso in esame, i signori Laudani/Abate nel giudizio di merito non avevano fatto nessun riferimento ad un eventuale comportamento della Banca così qualificato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed era estranea alla sentenza qualsivoglia indagine sui presupposti di applicazione dell'apparenza e pertanto sulla ricorrenza di un comportamento colposo di Intesa Sanpaolo e lo stesso era a dirsi riguardo alla diligenza e buona fede dei signori Laudani/Abate e sulla ragionevolezza del loro preteso affidamento, anche questi non allegati e neppure indagati dalla sentenza; ciò non senza rilevare che la responsabilità del preponente ex art. 2049 cod. civ. tendeva ad attenuarsi mano a mano che la condotta del preposto si allontanava dall'ambito delle mansioni/incombenze che gli erano state affidate, fino a svanire completamente allorquando l'autore dell'illecito avesse agito, come in questo caso, per finalità esclusivamente personali o del tutto estranee alle mansioni affidategli, qui comunque inesistenti, venendo così meno il presupposto dell'occasionalità necessaria.

6. Con il quarto motivo si lamenta l'omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. dell'epoca di inizio del rapporto di conto corrente di Laudani/Abate con la Banca e l'inesistenza della provvista per gli investimenti al momento della consegna al Tropea degli assegni oggetto di giudizio; in particolare, costituivano fatti decisivi ai fini del giudizio la circostanza che il rapporto dei Laudani/Abate con il Tropea - da essi seguito presso le varie banche con le quali egli aveva via via operato (Credem, Banca Fideuram) - risaliva ad almeno il 2003 mentre il loro rapporto con Intesa Sanpaolo era iniziato sul finire del gennaio 2005 (come dichiarato nell'atto citazione primo grado, pag. 1; doc. 3 Fascicoletto Cassazione); la circostanza che, alla data del 2 febbraio 2005, non sussisteva sul conto corrente dei Laudani/Abate, aperto solo il giorno prima, la provvista per eseguire la disposizione di conferimento di euro 141.500,00, registrando tale conto una giacenza di appena euro 2.200,00 (doc. 2, prodotto con la comparsa di risposta primo grado; doc. 5 Fascicoletto Cassazione) e sul quale conto sarebbero dovuti affluire, stando sempre alle allegazioni avversarie, soltanto euro 105.000,00 complessivamente portati dai due assegni sub judice.Tali fatti, ove correttamente recepiti ed esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia, in quanto la Corte catanese avrebbe dovuto trarne le seguenti ineludibili conclusioni: l'inesistenza dell'asserita situazione di apparenza (al pari di quella del rapporto di lavoro/collaborazione del Tropea dedotto dagli attori in primo grado) sulla quale aveva, invece, fondato la decisione; che l'unica situazione di apparenza desumibile nel contesto fattuale e temporale descritto era che per la Banca il Tropea era, o mostrava di essere, persona di fiducia e consulente personale dei signori Laudani- Abate; la mancanza d'incidenza causale di tale (inesistente) apparenza di rapporto tra la Banca e il Tropea nella produzione del danno di cui i signori Laudani-Abate avevano chiesto il risarcimento, per essere questo riconducibile, in via esclusiva, al loro preesistente rapporto fiduciario con il Tropea.

7. Con il quinto motivo si lamenta la nullità del procedimento e/o della sentenza (art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.) derivante dalla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 232 e 214 cod. proc. civ., essendo la Corte di merito incorsa in specifici errores in procedendo, nelle parti nelle quali aveva fondato la decisione su documenti tardivamente prodotti e dunque inammissibili; aveva attribuito valore probatorio nei confronti della Banca, litisconsorte facoltativo, all'omessa risposta del Tropea all'interrogatorio formale; aveva fondato la decisione su un documento, la disposizione di conferimento di euro 141.500,00 (prodotta dai signori Laudani e Abate con l'atto di citazione in I grado, sub doc. 6, doc. 6 Fascicoletto Cassazione), che doveva considerarsi tamquam non esset per essere stato oggetto di disconoscimento, al quale non era seguita la tempestiva istanza di verificazione.

In particolare i Laudani/Abate avevano prodotto, a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'Il marzo 2016, e poi, quale copia cartacea di «cortesia», a tale udienza, i verbali d'udienza del giudizio civile n. 13093/2007, con la comparsa conclusionale di primo grado (doc. 7 Fascicoletto Cassazione) e, in appello, la relativa sentenza del Tribunale di Catania dell'8 novembre 2012, n. 3522; la Banca aveva tempestivamente eccepito l'inammissibilità di tali produzioni siccome all'evidenza tardive e dunque processualmente precluse, con la memoria di replica del 7 dicembre 2010 nel giudizio di primo grado e, nel giudizio d'appello, con la comparsa conclusionale, pag. 23, e ancora con la replica, pag. 1, ma la sentenza, anziché considerarle tamquam non esset e stralciarle dal fascicolo di causa, ne aveva attinto elementi utilizzati ai fini della decisione (le deposizioni testimoniali rese da Guarnera Pietra), incorrendo così nella violazione del divieto di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ..

Parimenti tardiva ed inammissibile era la produzione in giudizio della denuncia querela del 10 agosto 2006, eseguita con la comparsa di costituzione del 6 luglio 2011, tempestivamente eccepita dalla Banca che ne aveva, altresì, chiesto lo stralcio dal fascicolo di causa nella comparsa di costituzione in appello, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica in appello, mentre la sentenza, considerando «verosimile l'ignoranza dita! documento, e perciò stesso la sua tardiva conoscenza, onde inferire la tempestività della sua produzione all'atto della costituzione in appello» (pag. 18), aveva violato l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., perché aveva ammesso la produzione non solo in assenza di una specifica istanza di acquisizione del documento da parte dei signori Laudani/Abate, necessaria secondo i principi fissati da Cass., Sez.

U., 20 aprile 2005, n. 8203, ma con una motivazione errata sia nell'individuazione della norma applicabile (il testo previgente dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ, che vietava la produzione di nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa), sia per quanto riguarda il contenuto, poiché i Laudani/Abate avevano interesse a produrre il documento durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie ed il fatto che ciò non fosse avvenuto era da ascrivere esclusivamente alla loro negligenza, visto che essi erano a conoscenza del processo penale, tant'è che vi avevano fatto ampio riferimento nelle loro difese ed avevano acquisito e prodotto la sentenza di patteggiamento del Tropea: essi dunque, ben avrebbero potuto attingere tempestivamente da quel giudizio anche copia della querela in questione.

Inoltre, quanto al fatto che il Tropea non si era presentato senza giustificato motivo a rendere l'interrogatorio formale dedotto dai coniugi Laudani/Abate (ed avente ad oggetto utilizzo di modulistica della Banca), le sue eventuali ammissioni non avrebbero comunque potuto acquisire valore di prova legale nei confronti della Banca, soggetto terzo diverso dal soggetto terzo rispetto al soggetto deferente e al confidente, e, se anche il giudice aveva il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non potevano prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette; anche la disposizione di conferimento di euro 141.500,00 (prodotta dai signori Laudani e Abate con l'atto di citazione in I grado, sub doc.6), non avrebbe potuto essere esaminata dalla Corte di merito, né fondare la decisione, perché la Banca aveva eccepito che il documento era un vero e proprio falso ed aveva altresì disconosciuto ex art. 214 cod. proc. civ. la sottoscrizione in calce alla predetta disposizione nella comparsa di risposta in primo grado e a tale disconoscimento non era seguita alcuna istanza di verificazione da parte dei signori Laudani; il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare il documento in discussione come tamquam non esset anziché valutarlo liberamente.

8. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto cui agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), e, comunque, la nullità del procedimento e/o della sentenza (ex art. 360, primo comma n. 4), in relazione alle parti in cui la sentenza non aveva applicato la regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ., ricorrendo, invece, alla prova presuntiva sulla base di un'erronea determinazione del thema probandum e aveva valorizzato elementi privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza; laddove il thema probandum fosse stato correttamente determinato, il giudizio poteva essere definito facendo applicazione della regola di cui all'art. 2697 cod. civ. senza ricorrere alla prova presuntiva; inoltre, il Giudice di merito aveva errato nell'attribuire valore presuntivo ad elementi privi dei prescritti requisiti di gravita, precisione e concordanza e specificamente: -l'utilizzo della modulistica della banca da parte del Tropea: il valore anche solo indiziario di tale elemento era inficiato dal fatto che la Banca aveva tempestivamente contestato e sempre ribadito nel giudizio di merito che la disposizione di conferimento provenisse da essa Banca e così rimarcato che la pretesa disponibilità di modulistica bancaria concerneva in concreto un solo ed unico episodio; disconosciuto ex art.214 cod. proc. civ. la sottoscrizione in calce alla predetta disposizione, cui non era seguita alcuna istanza di verificazione da parte degli attori; eccepito motivatamente l'evidente contraffazione del documento; eccepito ancora la mancanza di prova che tale disposizione fosse stata consegnata al Laudani nei locali della Filiale della Banca ed alla presenza del Direttore); inoltre era obiettivamente impossibile che la consegna del documento potesse essere avvenuta il 2 febbraio 2005, ove si considerava, come denunziato al quarto motivo, che a quella data non sussisteva la relativa provvista sul conto corrente di Laudani, aperto solo il giorno prima, con un versamento di appena euro 2.200,00 e sul quale sarebbero dovuti affluire, stando sempre alle allegazioni avversarie, soltanto Euro 105.000,00, complessivamente portati dai due assegni sub judice; -la presenza abitudinaria del Tropea nei locali della Banca: le informazioni testimoniali rese nell'ambito del giudizio civile 13093/2007 promosso dai Greco/Patti dalla dipendente Sciacca Silvana -riguardanti comunque fatti e vicende relativi ad altro giudizio- confermavano che la presenza del Tropea presso la Filiale della Banca non scaturiva da sue entrature con il Direttore ma da richieste dei suoi clienti, dei quali era consulente; anche l'interrogatorio reso dal Tropea al P.M. non riferiva circostanze idonee a fondare presunzioni circa la responsabilità della Banca, così come la mancata risposta in sede di interrogatorio formale nel giudizio di primo grado non esplicava effetti automatici in termini di prova, ma attribuiva al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio; pure la sentenza di patteggiamento e il suo limitato valore indiziario, quand'anche riconoscibile nel processo in esame, poteva concernere la sola responsabilità del Tropea per i fatti al lui ascritti a titolo di reato e non anche l'accertamento della responsabilità della Banca ex art 2049 cod. civ., non integrando di per sé la prova dell'esistenza dei presupposti previsti da tale norma, dovendosi evidenziare che i capi di imputazione sottolineavano che il Tropea aveva indotto in errore la Banca sulla genuinità delle operazioni compiute; -la denuncia-querela del 10 agosto 2006 di Intesa Sanpaolo: la Corte territoriale aveva omesso di considerare in ogni caso che la Banca, con tale querela, si era limitata a riportare notizie riferite ad alcuni propri funzionari da clienti del Tropea in epoca successiva a quella dei fatti sub judice, sollecitandone l'accertamento da parte dell'autorità competente, dovendosi così escludere l'esistenza di dichiarazioni con tra sé.

Di contro, la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'esistenza di elementi presuntivi di valenza diametralmente opposta rispetto a quella considerata in sentenza: -la circostanza, pacifica in giudizio, per cui i coniugi Laudani/Abate avevano sempre ricevuto gli estratti conto del conto corrente n. 1000/140 da loro acceso presso la Filiale n. 3 di Catania della Banca ed erano, dunque, in condizione di sapere già dai primi di marzo 2005 che i loro denari non erano mai transitati sul conto (ad eccezione dell'assegno di euro 50.000,00 versato il 2 febbraio, destinato peraltro, evidentemente, a costituire la provvista per l'emissione dell'assegno n. 3097141321 di euro 50.000,00 incassato dal dott.

Francesco Costanza, come riconosciuto dai signori Laudani e Abate e che nessun bonifico risultava eseguito in favore di Sanpaolo Imi Asset Management, sicché la «disposizione di conferimento» doveva evidenziarsi quantomeno come sospetta; nonostante tutto ciò essi erano rimasti assolutamente inerti fino al 4 maggio 2006, quando il Laudani avere affermato di avere sporto querela nei confronti del Tropea, salvo incassare frattanto - il 24 aprile 2006, e senza nulla obiettare, benché provenissero da privati asseritamente a lui sconosciuti e non dall'intermediario finanziario con il quale aveva detto di avere operato assegni per complessivi euro 65.000,00 ed avevano lasciato trascorrere ancora un altro anno e mezzo circa, dal maggio 2006, prima di risolversi a chiedere al Trovato ed al Costanza la restituzione di quanto da questi ultimi incassato e prima di convenirli nel presente giudizio con il Tropea; -il rapporto della Guardia di Finanza alla Procura Distrettuale di Catania dell'Il gennaio 2007, che smentiva l'asserto della sentenza sulla libera operatività in generale del Tropea allo sportello e confermava la vigilanza del direttore della Filiale sull'osservanza delle procedure seguite dalla Banca; -l'assunto di Laudani/Abate per cui gli assegni che il Laudani avrebbe consegnato al Tropea sarebbero stati illecitamente negoziati allo sportello in assenza dei legittimi titolari dei conti correnti, anche alla luce di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado sulla mancanza di prova dell'assenza del Costanza all'atto del versamento, nemmeno accertata in nessun atto di indagine. 8.1 I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono inammissibili, in quanto le censure formulate, sebbene denuncino- formalmente - una violazione di legge, un'assenza di motivazione e un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, involgano esclusivamente questioni di merito.

In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).

I motivi, inoltre, lungi dal prospettare a questa Corte vizi della sentenza rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. pro. civ., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, muovendo dunque all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, a volte prescindendo da un confronto specifico con il contenuto del provvedimento impugnato, anche tenuto conto del principio che spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).

I motivi sono inammissibili anche sotto lo specifico profilo di censura di violazione di legge, perché non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., 14 gennaio 2019, n. 640). La Banca ricorrente, sostanzialmente, richiama nell'illustrazione dei motivi parti della motivazione della sentenza impugnata, unitamente al contenuto degli scritti difensivi, e svolge contestazioni riguardo ad esse, limitandosi a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.

Ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Banca ricorrente e, per quanto diffusamente rilevato, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto all'uopo richiamati. 8.2 Ed invero, la giurisprudenza costante di questa Corte è nel senso che l'Istituto bancario risponde certamente dei danni arrecati a terzi dal proprio incaricato nello svolgimento delle incombenze a questo affidate, quando il fatto illecito (anche di rilevanza penale) di quel soggetto sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni cui detto soggetto è adibito (Cass., 20 gennaio 2022, n. 1786;

Cass., 15 dicembre 2020, n. 28634). In punto di «nesso di occasionalità necessaria», questa Corte ha affermato che in tema di fatto illecito con riferimento alla responsabilità dei padroni e dei committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 cod. civ., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente.

E', infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sua incombente, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass., 24 gennaio 2007, n. 1516; Cass., 4 giugno 2007, n. 12939; Cass., 12 aprile 2011, n. 8306; Cass., 15 ottobre 2015, n. 20924;

Cass., 22 settembre 2017, n. 22058). Inoltre, questa Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo (Cass., 19 ottobre 2021, n. 28852; Cass., 15 giugno 2016, n. 12283). 8.3 La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, poiché, con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità (fondato sulle dichiarazioni rese da Pietra Guarnera, sul processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Silvana Sciacca, sulle informazioni acquisite per il tramite di Giovanni Greco, e dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria Ulisano Lucisano, sull'interrogatorio reso dal Tropea al P.M., sul contenuto della denuncia-querela presentata dalla Banca il 10 agosto 2006), ha evidenziato che pur non essendo il Tropea legato alla Banca da un qualsiasi vincolo di dipendenza e/o collaborazione professionale, sussisteva la responsabilità di quest'ultima perchè il comportamento del Tropea era stato agevolato e reso possibile dal suo inserimento nell'attività della Banca, che aveva consentito l'utilizzo della modulistica intestata alla Banca e da essa, ragionevolmente, messa a disposizione; dall'utilizzo del timbro e dall'evidente lavorazione meccanografica della disposizione di conferimento della complessiva somma di euro 141.500,00 del 2 febbraio 2005 (pur se la sottoscrizione in calce non fosse riferibile alla Banca, perchè espressamente disconosciuta); dalla circostanza che il Tropea fosse solito ricevere la clientela all'interno dei locali dell'agenzia, raccogliendo gli ordini e procedendo agli adempimenti collegati alla gestione dei rapporti di conto corrente e alla conclusione dei rapporti di investimento, esercitando, in tal modo, la condotta tipica del dipendente di Banca; tutte circostanze che confermavano la piena agibilità del Tropea all'interno dei locali dell'agenzia e, nello specifico, lo speciale rapporto intercorrente con il direttore di allora, dott.

Armenia, che aveva trattenuto gli assegni presentati all'incasso dal Tropea, se pure già intestati e girati, ed aveva convocato nel suo studio il Laudani per consegnarglieli, senza chiedersi nulla circa la loro autenticità. La Corte d'appello, dunque, interpretando correttamente i principi dettati sul requisito della «necessaria occasionalità», ha ritenuto che la condotta del Tropea fosse stata realizzata in maniera tale da legittimare nel terzo in buona fede l'affidamento che rientrava nell'ambito di un «incarico formalmente affidato dalla Banca» e ciò tenuto conto anche della condotta della dipendente Rotolo Maria, cassiera, alla quale il Tropea si era rivolto, presso l'Agenzia di Catania, essendo stato accertato (interrogatorio del Tropea reso al P.M., dichiarazioni rese dalla Rotolo in sede di interrogatorio formale nel giudizio n. R.G. 13093/07, dichiarazioni rese dalla Rotolo alla Guardia di Finanza nel processo verbale di sommarie informazioni del 3 aprile 2006; nota del 7 novembre 2006 della Banca San Paolo IMI s.p.a.) che il Tropea, presso l'agenzia 3 di Catania, fosse stato ammesso dalla Rotolo a compiere operazioni di cassa su conti correnti ed in assenza del titolare del conto. 8.4 Non sussiste, quindi, alcun vizio di motivazione apparente, né alcun contrasto tra affermazioni inconciliabili, in quanto la motivazione della Corte d'appello si è estrinsecata in argomentazioni del tutto idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr.

Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881) e consente di ricostruire e comprenderne agevolmente il percorso logico (secondo quanto in precedenza diffusamente rilevato) seguito ed elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, con il richiamo, in sede espositiva, alla fattispecie concreta mediante riferimenti specifici e puntuali; anche sotto il profilo della «asserita apparenza» dell'esistenza dell'occasionalità necessaria, è evidente, nella motivazione, il richiamo da un lato alla buona fede dei Laudani/Abate (pagine da 25 a 27 della sentenza impugnata) e dall'altro al comportamento della Banca che aveva consentito al Tropea di liberamente operare all'interno dei locali della stessa Banca (cfr.

Cass., 7 aprile 2006, n. 8229); rilevante è, poi, la precisazione della Corte territoriale, a pag. 15 della sentenza impugnata, che i Laudani-Abate avevano agito, sin dall'instaurazione del giudizio di primo grado, nei confronti di Banca Intesa San Paolo s.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 cod. civ., per avere omesso di vigilare sull'operato di Francesco Tropea e di Maria Rotolo, dipendente dell'agenzia di Catania Via Odorico da Pordenone. 8.5 Peraltro, anche con riguardo al vizio di omesso esame di fatti decisivi, rileva un profilo di inammissibilità della censura, avendo chiarito questa Corte che il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando (come già detto) soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035;

Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148).8.6 In tema di ammissibilità delle prove, in disparte il principio richiamato anche dalla Corte territoriale (a pag. 19 della sentenza impugnata), secondo cui «Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali» (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593;

Cass., 12 febbraio 2021, n. 3689) e il principio che «Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie» (Cass., 3 aprile 2017, n. 8603; Cass., 5 maggio 2020, n. 8459), deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass., 11 marzo 2022, n. 7977).

Ed ancora, premessa l'applicabilità nel caso in esame della versione dell'art. 345 cod. proc. civ. introdotto dall'art. 46, comma 18, della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009 (giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2007) e che non involge la modifica successiva che ha mantenuto la possibilità per il collegio di ammettere nuovi mezzi di prova se la parte dimostri di non avere potuto proporli nel giudizio di primo grado (Cass., 9 novembre 2017, n. 26522) per causa ad essa non imputabile, correttamente la Corte territoriale ha affermato che andava comunque affermata l'ammissibilità della denuncia-querela sporta dalla Banca del 10 agosto 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 cod. proc. civ., essendo i coniugi Laudani/Abate del tutto estranei al giudizio penale dove la stessa era stata presentata e che era certamente verosimile l'ignoranza di tal documento e, per ciò stesso, la sua tardiva conoscenza, onde inferire la tempestività della sua produzione all'atto della costituzione in appello (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).

Mentre, in tema di interrogatorio formale, questa Corte ha statuito il principio, correttamente applicato dalla Corte d'appello, secondo cui se è vero che l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato, è altrettanto vero che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (Cass., 6 dicembre 2021, n. 38626;

Cass., 12 ottobre 2015, n. 20476). Posizione di Rotolo Maria.

9. Con il settimo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697, 2719 cod. civ. ed all'art. 214 cod. proc. civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), nella parte in cui la sentenza non aveva applicato al caso di specie le regole ordinarie di distribuzione dell'onere della prova ex art 2697 cod. civ., bensì il procedimento ex art 214 cod. proc. civ. ed aveva, comunque, erroneamente interpretato le disposizioni di cui agli artt. 2719 cod. civ e 214 ss. cod. proc. civ. I giudici d'appello avevano errato nel valutare la distribuzione dell'onere della prova, affermando che la produzione dell'assegno era finalizzata al fine di predicare non già l'illecito pagamento da parte della Banca, bensì la sussistenza di un obbligo restitutorio a carico dello stesso correntista (sentenza pag. 2), poiché alla stregua della prospettazione di Laudani/Abate, la questione che si poneva in giudizio era proprio quella che la sentenza aveva ritenuto di escludere, visto che la manipolazione/falsificazione degli assegni costituiva il fondamento delle loro domande ed anche, per quanto qui rileva, di quelle nei confronti della Banca.

La contraffazione dell'assegno, della firma di traenza e di quella di girata, era stata dedotta dai signori Laudani/Abate in via principale e non in via incidentale, con il che essi avevano assunto direttamente l'iniziativa di adire il Giudice per ottenere l'accertamento di tale non autenticità che, proprio per questo, rappresentava l'elemento costitutivo della loro domanda, con la conseguenza che il relativo accertamento doveva essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie ex art. 2697 cod. civ. e non già tramite la procedura di verificazione prevista dagli artt. 214 cod. proc. civ. e segg.; era pure errata l'affermazione della sentenza per cui la Banca avrebbe dovuto produrre gli originali dei titoli sia perché il dott.

Costanza aveva disconosciuto tout court le proprie sottoscrizioni per come risultanti dalle copie fotostatiche dei titoli prodotti in giudizio dai Laudani/Abate, senza sollevare alcuna eccezione sulla conformità di tali copie agli originali; sia perchè l'art. 216 cod. proc. civ. non prescriveva ad ogni modo la produzione dell'originale del documento disconosciuto, dovendo pertanto ritenersi che tale produzione attenesse esclusivamente alle modalità dell'accertamento istruttorio e non già all'ammissibilità della relativa istanza.

10. Con l'ottavo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 43 del R.D. n. 1736/33 nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto violata tale norma omettendo ogni accertamento sulla ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione, poiché l'assegno n. 3.097.141.321, prodotto dai Laudani/Abate con l'atto di citazione in primo grado, risultava emesso dal Laudani all'ordine del Costanza (legittimato cartolarmente quale prenditore) con clausola di non trasferibilità e girato da quest'ultimo, per l'incasso, ad Intesa Sanpaolo che ne aveva accreditato il relativo importo sul conto corrente intrattenuto dallo stesso Costanza presso la Filiale n 3 di Catania; in ogni caso, ai fini dell'affermazione della responsabilità della Banca occorreva la prova che ricorreva la pretesa contraffazione e che il pagamento fosse realmente avvenuto a favore di soggetto diverso dal titolare dell'assegno, mentre, come correttamente rilevato dal Tribunale, i Laudani/Abate non avevano neppure offerto di provare le loro allegazioni. 10.1 I motivi che vanno trattati unitariamente, perchè connessi, sono inammissibili. 10.2 Ed invero, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 30 giugno 2021, n. 18611). 10.3 Posto ciò, in realtà, con le denunciate violazioni la Banca ricorrente intende ottenere - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa in quella astratta recata da una norma di legge- una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando la negata congruità dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova acquisiti, che correttamente ha affermato la solidale responsabilità di Rotolo Maria avuto riguardo alla somma di euro 50.000,00, poiché dal complesso degli elementi probatori era emerso che la Rotolo era l'operatrice del terminale dal quale era stata trasmessa in data 28 febbraio 2005 la distinta di versamento dell'assegno di euro 50.000,00 intestato a Costanza Francesco e la relativa operazione di accredito sul conto a lui intestato e che tale operazione era avvenuta, alla stregua delle evidenze processuali, in assenza del Costanza, e, dunque, in violazione degli obblighi di identificazione ed, ancor di più, del precetto normativo di cui all'art. 43 del R.D. n. 1736/1993 che stabiliva espressamente che «l'assegno bancario non trasferibile non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente», e, per quel che ancor di più rileva, a fronte di una firma di girata falsamente apposta, perché disconosciuta dal Costanza e non oggetto di alcuna giudiziale ed idonea verificazione, peraltro nemmeno richiesta dalla Rotolo che pure ne avrebbe avuto interesse.Si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., che ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza che, nel caso in esame, non è stata nemmeno dedotta dalla Banca ricorrente. Posizione di Laudani Antonino e Abate Gaetana.

11. Con il nono motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1227 cod. civ. e 31 del decreto legislativo n. 58/1998 nella parte in cui la sentenza aveva escluso l'esistenza di un comportamento di colpevole negligenza dei Laudani/Abate. La sentenza non aveva considerato che la disciplina del T.U.F. era diretta ad apprestare una tutela avanzata del risparmiatore, ma non solo coinvolgendo anche il più ampio e generale interesse di carattere generale di assicurare la correttezza ed efficienza del mercato finanziario, di preminente rilevanza pubblica, sotteso alla normativa ed alla protezione del quale il risparmiatore stesso era chiamato a concorrere, sicchè non poteva la Corte territoriale considerare legittima un'operatività che, per le sue modalità (assegni in bianco) era idonea a ledere gravemente il risparmiatore stesso; inoltre, il comportamento dei Laudani/Abate integrava all'evidenza caratteri d'imprudenza, negligenza e anomalia, ove si considerava che essi avevano consegnato al Tropea ingenti somme con modalità obbiettivamente 37 , anomale (assegni in bianco); effettuato tale dazione nell'ambito del loro rapporto personale e diretto col Tropea e pertanto con modalità tali da non consentire all'intermediario alcuna possibilità di vigilanza o controllo, tanto più trattandosi di soggetto estraneo all'organizzazione della Banca; omesso di considerare gli estratti conto che la Banca puntualmente inviava loro, tutte circostanze rilevanti che potevano e dovevano fondare un giudizio di inappropriatezza del loro comportamento e che invece la sentenza non aveva considerato. 11.1 Il motivo è fondato. 11.2 Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, gli Istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni) (Cass., 15 dicembre 2020, n. 28634 ed ancor più di recente, Cass., 20 gennaio 2022, n. 17864-7i8~3.12). 11.3 Nel caso di specie, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, avendo affermato che non valeva a fondare la responsabilità dei terzi creditori, la circostanza che il Costanza ed il Trovato (rectius:

Laudani/Abate) avessero affidato al Tropea il denaro destinato all'investimento, in contrasto con le prescrizioni poste al riguardo dalla normativa di settore, né un tal fatto poteva essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, perché la richiamata normativa era destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore e non poteva essere quindi interpretata nel senso che da essa derivasse un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli fosse addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva; né sussisteva la prova della collusione, o quantomeno della fattiva acquiescenza, del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore (pagine da 25 a 27 della sentenza impugnata).

Ed invero, emerge dalla stessa sentenza di appello e dal ricorso per cassazione che i Laudani avevano consegnato al Tropea assegni rilasciati in bianco, privi di intestazione del beneficiario (cfr. pag. 7 della sentenza), che, poi, il Tropea aveva compilato e negoziato (cfr. pag. 18 della sentenza); i danneggiati avevano, poi, omesso di contestare gli estratti conto loro inviati, in tal modo avallando il comportamento fraudolento del Tropea. Dall'accoglimento del nono motivo, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, essendo l'accertamento della responsabilità del danneggiato di competenza del giudice di merito (Cass., 10 gennaio 2017, n. 272;

Cass., 10 maggio 2018, n. 11258). Posizione di Trovato Giuseppe e Costanza Francesco.

12. Il decimo motivo, con il quale si lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) derivante dalla violazione degli artt. 111 Cost., nonché agli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla Banca ai sensi degli artt. 1720, secondo comma, e 2041 cod. civ. nei confronti dei signori Trovato e Costanza; la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 172