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Ordinanza — n. 34872/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's late withdrawal; no double contribution required for subsequent withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34872/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's late withdrawal of the case. Although Facebook Inc. initially challenged the lower court's decision regarding trademark oppositions, they formally withdrew the appeal on November 18, 2022. The Court ruled that the procedural outcome was the extinction of the proceedings under the Civil Procedure Code, while noting that the double contribution fee does not apply to subsequent withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: A cassation appeal extinguished by the plaintiff's withdrawal results in the extinction of the proceedings without the imposition of the double contribution fee, as the sanction applies only to inadmissible or dilatory appeals.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings double contribution fee subsequent withdrawal Civil Procedure Code pericolo di confusione fra denominazioni opposizione al marchio marchio di riserva

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ritenuto che: -preso atto della rinuncia al ricorso, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; -non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 13636 del 2015
Cass.25485/2018
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17622/2019 R.G. proposto da: FACEBOOK INC, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11 P.BESSO, presso lo studio dell’avvocato LITTA LORENZO (LTTLNZ83A24H501R) rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI FRANCESCO (RSSFNC74S28L378H), GIOVANNETTI CARLOALBERTO (GVNCLL72L03G628P), RONCAGLIA PIERLUIGI (RNCPLG61P26D548W), BOLETTO MARIA (BLTMRA71R64G628Y) -ricorrente- contro LAMBERTI BOCCONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO, 301, presso lo studio dell’avvocato PERUGINI DARIO (PRGDRA78D18H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 12/2019 depositata il22/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. …………………….. Rilevato che: -la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sentenza n. 12/2019, depositata il 22/3/2019, ha confermato, con diversa motivazione, la decisione dell’UIBM di rigetto dell’opposizione proposta da Facebook Inc., titolare dei marchi anteriori «Book» (n. 9507161), marchio denominativo comunitario depositato nel 2010 e registrato nel dicembre 2014, per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 38, 42 e 45, «Facebook», marchio figurativo comunitario depositato nel 2010 e registrato nel dicembre 2010, con priorità USA del dicembre 2009, per contraddistinguere prodotti delle classi 9, 35, 36, 38, 41 e 45, «Facebook», marchio denominativo comunitario, depositato nel 2010 e registrato nel dicembre 2010, per contraddistinguere prodotti e servizi delle stesse classi di cui al marchio precedentemente indicato, e «Facebook», marchio denominativo comunitario, depositato e registrato nel 2011, per contraddistinguere altri prodotti e servizi delle categorie 9, 16, 35 e 36, avverso domanda, presentata nel giugno 2014, da Alessandro Lamberti Bocconi, di registrazione del marchio «Climbook» per contraddistinguere prodotti e servizi delle Classi 35, 38, 41 e 45.

L’UIBM aveva concentrato l’attenzione sul marchio anteriore figurativo «Facebook» ed aveva ravvisato l’assenza di un rischio di confusione per i consumatori, a fronte di un’identità dei servizi contestati per le classi 38 e 45, e di somiglianza visiva, concettuale e fonetica di livello medio – basso, dando rilievo alle parti iniziali dei segni messi a confronto, stante la presenza di sufficienti elementi di differenziazione; -in particolare, la Commissione, pur accogliendo la doglianza della ricorrente Facebook in ordine all’errore commesso dall’UIBM per avere, immotivatamente, preso in considerazione solo il marchio anteriore figurativo «Facebook», ignorando gli altri segni ed in particolare il marchio denominativo «Book», ha tuttavia confermato il giudizio dell’esaminatore di infondatezza dell’opposizione, rilevando che :

a) la parola «Book», pur non avendo carattere descrittivo dei prodotti e servizi contrassegnati, è tra i termini inglesi di uso più corrente e quindi più facilmente comprensibili dal consumatore medio italiano, essendo inoltre utilizzato in numerose parole composte, cosicché ad esso non può attribuirsi la tutela propria dei marchi forti;

b) nelle parole composte che utilizzano quindi il termine «book» come suffisso, questo termine, costituente la parte di uso corrente del segno, non può configurarsi come «cuore » del segno medesimo, assumendo invece valore determinante, nella percezione del consumatore medio, la parte variabile del segno composto, nella specie costituita dal prefisso «climb», cosicché potevano essere richiamate gran parte delle argomentazioni utilizzate dall’UIBM circa il peso prevalente degli elementi di differenziazione dei due segni (il termine «Climbook» presentando notevoli differenze sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, tali da escludere un rischio di confusione «anche sotto il profilo dell’associazione fra i due marchi», essendo l’attenzione del consumatore attirata, non dal termine di uso corrente «book» ma dall’insieme del segno, in particolare dalla sua parte iniziale «climb» , che significa scalare, segno che rimane di «percezione prioritaria» e differente anche per il consumatore che non percepisca il valore semantico di tale prefisso; -avverso la suddetta pronuncia, Facebook Inc. propone ricorso per cassazione, notificato il 31/5/2019, affidato a un unico motivo, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (che resiste con controricorso, notificato il 9/10/7/2019) e di Alessandro Lamberti Bocconi (che resiste con controricorso, notificato il 10/7/2019); -il Ministero-UIBM ha depositato memoria, ma, in data 18/11/22, è stato depositato dalla ricorrente atto di rinuncia al ricorso, con notifica in pari data al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Bocconi, il quale ha accettato la rinuncia;

Ritenuto che: -preso atto della rinuncia al ricorso, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; -non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;

Cass.25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que