Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares proceedings extinguished per Article 391 of Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, Francesco De Gregori, withdrew his cassation appeal against a lower court judgment. The appellant had initially challenged the dismissal of his appeal regarding a copyright dispute involving Universal Music Publishing and R.T.I. However, the withdrawal was accepted by the opposing parties, leading the court to terminate the case without ruling on the substantive legal arguments. Consequently, no decision on litigation costs was issued as the appeal no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished and no ruling on costs is made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RGn. 30493 anno 2018 proposto da: De Gregori Francesco, rappresentato e difes o dall'avvocato Andrea Miccichè; ricorrente contro Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocatoLorenzo Attolico; controricorrente nonché contro Reti Televisive Italiane - R.T.I. s.p.a. , rappresentat a e difes a dall'avvocatoGiuseppe Rossi e dall’avvocato Stefano Previti; controricorrente Sez. I –RG30493/2018 camera di consiglio11.10.2022 nonché contro Sony Music Entertainment; intimata avverso la sentenza n. 5452/2018 del la Corte di appello di Roma , depositatail giorno 4 settembre 2018 .
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2022 dal Consigliere r elatore d ott. Massimo Falabella. LA CORTE RILEVA1. — Francesco De Gregori ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 4 settembre 2018, con cui, a seguito di cassazione con rinvio,è stato respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Romadell’11 dicembre 2000 e dichiarato assorbito l’appello incidentale di Reti Televisive Italiane -R.T.I. s.p.a., evocata in fase di gravame insieme a Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. e a Sony Music Entertainment.
Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi, così rubricati: violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione degli artt.112,132 e 210 c.p.c. e dell’art. 156 bis l. n. 633/1941, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Sez. I –RG30493/2018 camera di consiglio11.10.2022 2. ― In prossimità dell’adunanza camerale il ric orrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dallecontroricorrenti. 3. —Va quindi dichiarata l’estinzione del processo. 4. ― Giusta l’art. 3 91, comma 4 , c.p.c., non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della