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Ordinanza — n. 34867/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses trademark appeal regarding domain name infringement and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34867/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the appeals filed by Citizen Watch Co. Ltd and Andrea Palermo against a lower court ruling on trademark infringement. The court found the domain name dispute proven and dismissed procedural objections regarding interruption of proceedings and lack of representation. Consequently, the appeals were declared inadmissible or rejected due to lack of valid litigation power and novelty issues.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 2745 c.c.: Procedural interruptions protect only the prejudiced party, and administrative representation does not automatically cover unauthorized domain name disputes.

Parole chiave

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trademark infringement domain name dispute procedural interruption litigation power inadmissible appeal unauthorized representation Cassazione Roma concorso di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 c.p.c.
Art. 2745 c.c.
Art. 2598 c.c.
art. 365 c.p
46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione non è ipotizzabile una sanatoria dell'atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37062/2019 R.G. proposto da : CITIZEN HOLDINGS COMPANY LIMITED, oggi CITIZEN WATCH CO. Ltd, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE N 20, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI PARTNERS (null) rappresentato e difeso dall'avvocato STERPI MASSIMO (STRMSM66L04I470E) -ricorrente- PALERMO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APUANIA, 12, presso lo studio dell’avvocato LA BUA EDUARDO (LBADRD46H19H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAPPELLUTI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso lo studio dell’avvocato TAVERNA SALVATORE (TVRSVT53M11H175W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANINI ANNA (STFNNA67D55L682H) -controricorrente- nonchè contro CITIZEN HOLDINGS COMPANY LIMITED, oggi CITIZEN WATCH CO.

Ltd, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE 4 FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato STERPI MASSIMO (STRMSM66L04I470E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CAPPELLUTI ALDO, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5568/2019 depositata il13/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5568/2019, depositata il 13/9/2019, - in controversia proposta, con citazione del 2011, da Citizen Holdings Co., holding di un gruppo di società operanti in tutto il mondo nel settore degli orologi, oltre che di dispositivi e componenti anche elettrici, utilizzati nel campo industriale, nonché titolare dei marchi italiani e comunitari Citizen, registrati, quanto ai marchi italiani, per le classi merceologiche 7,9 e 14, quanto a quelli europei, per le classi da 1 a 45, nei confronti di Citizen Multimedia srl, Citizen Multimedia Italia srl, Palermo Andrea (socio e legale rappresentante della Citizen Multimedia, convenuto in giudizio anche in proprio per avere «registrato sul web il dominio «citizenmultimedia.it» di cui risultava essere intestatario») e Cappelluti Aldo, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità di una serie di marchi («Citizen Multimedia», depositato da Citizen Multimedia srl nel 2006 e registrato nel 2009, successivamente ceduto ad Aldo Cappelluti e da questi poi ceduto a Citizen Multimedia Italia, «Citizen Houseware», depositato da Citizen Multimedia srl e registrato nel 2007, successivamente ceduto ad Aldo Cappelluti e da questi poi ceduto a Citizen Multimedia Italia, «Citizen Mobile», depositato da Aldo Cappelluti nel 2010 e registrato nel 2011, successivamente ceduto a Citizen Multimedia Italia), nonché, accertata la contraffazione e l’illecito concorrenziale ex art.2598 nn. 1 e 2 c.c., inibire l’uso dei marchi e condannare i convenuti al risarcimento dei danni, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, del gennaio 2018, del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, che aveva accolto le domande attrici, dichiarando la nullità dei marchi, accertando la contraffazione e l’illecito concorrenziale, con inibitoria e condanna dei convenuti tutti al risarcimento, come quantificato a mezzo di consulenza contabile.

In particolare, i giudici d’appello hanno respinto il gravame, instaurato nel febbraio 2018, del Palermo, accogliendo invece quello del Cappelluti, in punto di assenza di responsabilità dello stesso, in quanto estraneo alle condotte accertate contraffattive e di concorrenza sleale, osservando che:

a) il Cappelluti era stato citato in giudizio da Citizen Holdings per avere acquistato i due marchi registrati da Citizen Multimedia e per avere registrato il terzo marchio («Citizen Mobile»), marchi tutti poi ceduti a Citizen Multimedia; b) «si può avere contraffazione del marchio solo se se ne fa uso nell’attività economica» e «il semplice deposito di un marchio privo di novità interferente con un marchio anteriore non integra contraffazione»;

c) nella specie, dagli atti e dalla CTU espletata in primo grado, non emergeva «la prova di una commercializzazione dei prodotti con i marchi contraffatti nel periodo antecedente alla cessione da parte del Cappelluti», non risultando che prima della registrazione dei contratti di compravendita il medesimo avesse «fatto uso dei marchi medesimi in una attività economica o concesso in uso detti marchi a terzi»;

d) per le stesse ragioni non vi era prova della responsabilità del Cappelluti per concorrenza sleale ed inoltre, alla data dell’introduzione della domanda di nullità dei marchi per difetto di novità, egli non era più titolare delle privative in contestazione. Avverso la suddetta pronuncia, notificata a cura del difensore del Capelluti il 1°/10/2019, Andrea Palermo propone ricorso per cassazione, notificato il 28/11/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di Citizen Holdings Co.Ltd., oggi Citizen Watch Co.Ltd., (che resiste con controricorso, notificato il 3/1/2020) e di Aldo Cappelluti (che non svolge difese); avverso la stessa sentenza la Citizen Holdings Co.Ltd., oggi Citizen Watch Co.Ltd., ha proposto altro ricorso per cassazione, notificato il 2/12/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di Andrea Palermo (che non svolge difese) e di Aldo Cappelluti (che resiste, con controricorso notificato il 13/1/2020, solo al ricorso della Citizen Holdings) .

I ricorsi venivano riuniti in unico procedimento. Tutte le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente principale Palermo (che ha notificato per primo il ricorso per cassazione, da qualificarsi quindi come ricorso principale, Cass. 3335/1999; Cass. 11602/2002; Cass. 2516/2016) lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.277, comma primo, c.p.c., nonché il vizio di omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell’art.300, comma quarto, c.p.c., rilevando che, poiché in appello l’appellata Citizen Holdings aveva rilevato come la Citizen Multimedia Italia srl fosse stata cancellata dal Registro delle Imprese sin dall’aprile 2018 , la Corte d’appello avrebbe dovuto d’ufficio dichiarare l’interruzione del giudizio e invece non si era pronunciata in alcun modo, malgrado specifica questione sollevata dal Palermo in sede di memoria di replica conclusionale;

b) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., c.p.c., degli artt. 2475 bis , comma primo, c.c., in punto di necessità della ascrizione degli atti compiuti dall’amministratore di una società a responsabilità limitata (nella specie, la registrazione, compiuta dal Palermo non in proprio ma nell’esercizio delle sue funzioni di amministratore della società Citizen Multimedia Italia srl, del domain name «citizenmultinedia.it») alla società amministrata e non alla persona fisica dell’amministratore, e 113, comma primo, c.p.c., sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c.;

c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.102 c.p.c., per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Register.it. spa, unico soggetto munito del potere di cancellare ed eliminare dal web il domain namecontestato. La ricorrente incidentale Citizen (così qualificato il ricorso, successivo, dalla stessa proposta avverso la stessa sentenza) lamenta:

a) con il primo motivo, la falsa applicazione, ex art.360 n.3 c.p.c., dell’art.20, commi 1 e 2 c.p.i., in relazione alla riforma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità del Cappelluti (il quale aveva acquistato a titolo oneroso da società commerciale, la Citizen Multimedia srl, i due marchi « Citizen Multimedia» e «Citizen Houseware», nonché depositato un terzo marchio, «Citizen Mobile», mera variante dei primi due, e successivamente ceduto ad altra società commerciale, la Citizen Multimedia Italia srl, a titolo oneroso e con plusvalenza, tutti e tre i marchi) ed alla questione dell’attività di compravendita a fine di profitto del marchio come integrante contraffazione;

b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, con riferimento sempre all’art.20, commi 1 e 2, c.p.i., risultante da numerosi documenti depositati in giudizio riguardo alla collaborazione prestata dal Cappelluti, dal 2010 al 2011, nell’attività di vendita di cellulari e mouse con i marchi Citizen da parte degli altri convenuti, nonché al consenso, da parte del titolare Cappelluti, nel 2010, all’uso del marchio da parte di terzi (sulla base di contratti di utilizzo, dietro pagamento di royalties, stipulati il 15/2/2010 tra Citizen Multimedia Italia srl e terze società, che lasciavano presuppore la licenza di fatto da parte dell’unico titolare della registrazione), con conseguente sua partecipazione piena alla contraffazione;

c) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dagli stessi documenti citati nel corpo del secondo motivo, con riferimento all’art.2598 c.c.

2. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione, sollevata dal controricorrente Cappelluti, di invalidità della procura speciale alle liti rilasciata dalla Citizen Watch, ricorrente incidentale. Anche il ricorrente principale Palermo, in memoria, solleva eccezione di invalidità della procura speciale alle liti della ricorrente incidentale Citizen. La procura alle liti in calce al ricorso risulta rilasciata all’avvocato Massimo Sterpi il 29/11/2019, dinanzi al Notaio di Tokyo, Giappone, e legalizzata con apostille, secondo la Convenzione dell’Aja del 1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), in lingua inglese, dal legale rappresentante della Citizen Watch Co.

Ltd (attuale denominazione sociale dell’attrice), Toshihiko Sato, al fine di proporre ricorso per cassazione, nonché munita . Detta procura dunque ̀ presente in lingua inglese ed anche in lingua italiana, mentre l'attestazione redatta di pugno dal notaio giapponese non ̀ tradotta in lingua italiana, ai sensi dell'art.122 cod. proc. civ. Vero che manca la traduzione in lingua italiana dell’attività certificativa svolta dal Notaio giapponese, ma questa Corte (Cass.26937/2013) ha affermato che « E’ valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto».

In segno contrario si è espressa Cass. 11165/2015 («La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto») e in Cass. 8174/2018 («La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzionebilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto»).

Tuttavia, le Sezioni Unite (Cass. 5592/2020) hanno chiarito da ultimo che «La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità; siffatta nullità può essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art.182 c.p.c., nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice». In precedenza si era escluso che, in sede di giudizio di legittimità, il giudice potesse disporre la concessione di un termine per il rilascio di una nuova procura, come ora previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione non è ipotizzabile una sanatoria dell'atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art. 365 c.p.c. l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso (Cass. 15073/2018).

L’ulteriore deduzione circa la carenza di potere rappresentativo della società ricorrente incidentale in capo al soggetto (qualificato «President CEO») conferente la procura speciale è del tutto generica, limitandosi il controricorrente ad affermare che il Presidente (Charmain) della società sia altra persona fisica sulla base di una consultazione (senza specificazione della data) del sito web della Citizen Watch Co. Ltd.. Resta tuttavia da esaminare l’altra eccezione, sollevata dal controricorrente (cui ha aderito, in memoria, il Palermo), secondo cui sarebbe mancata, nella procura speciale alle liti per il presente ricorso per cassazione, una vera e propria attività certificativa da parte del Notaio giapponese, quale richiesta dalla legge.

In effetti, in una fattispecie assai simile alla presente, questa (Corte (Cass. 21566/21) ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui è riferito alla società estera, titolare del marchio, accogliendo l'eccezione della controricorrente. La procura prodotta dalla società estera ed utilizzata per presentare il ricorso non è stata ritenuta idonea allo scopo, essendo sostanzialmente carente dei requisiti di forma previsti dall'ordinamento processuale italiano applicabile in ogni caso pur in presenza di una procura rilasciata all'estero secondo le regole dell'ordinamento locale.

Il rinvio alla lex lociinfatti non esclude l'applicabilità dei principi inderogabili italiani di diritto interno tra i quali rientra l'attestazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza dal mandante, previo accertamento della sua identità. Nel caso esaminato emergeva dal testo della medesima procura la circostanza che il mandante non era comparso dinanzi all'ufficiale certificatore, mentre si era presentato altro soggetto il quale aveva dichiarato che il mandante ha riconosciuto per propria la firma (alla stregua di una dichiarazione testimoniale di parte).

Nella specie, in effetti, dinanzi al notaio giapponese risulta comparso tale Takayuki Unno, agente (rappresentante) di Toshihiko Sato, Presidente e Amministratore delegato di Citizen Watch, che ha dichiarato al Notaio che il suddetto Toshihiko avrebbe riconosciuto di avere firmato l’allegato documento. La sottoscrizione, in base all'acclusa apostille, non risulta quindi esser stata apposta dinanzi al pubblico ufficiale giapponese certificante e quindi non risulta affatto che il sottoscrivente la procura speciale (Toshihiko Sato) sia comparso dinanzi all'ufficiale certificatore della autenticitàdella firma .

Ora, la ricorrente, come anche dedotto in memoria, con «allegato III alla Nota di Deposito del 7/7/2020» ha provveduto al deposito di nuova procura speciale, debitamente apostillata in data 25/3/2020, completa di traduzione italiana del testo della procura, della certificazione del Notaio rogante e della stessa Apostille e corredata da asseverazione della traduzione; si tratta di una procura speciale rilasciata di persona dal legale rappresentante della Citizen Holdings, sig. Toshihiko Sato, di persona, dinanzi al notaio certificante, pienamente conforme anche all’ordinamento italiano.

Si pone, quindi, la questione della possibilità di una sanatoria per la procura speciale per il giudizio di cassazione, essendosi anche escluso che questa Corte possa disporre la concessione di un termine per il rilascio di una nuova procura, come ora previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione non è ipotizzabile una sanatoria dell'atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art. 365 c.p.c. l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso (Cass. 15073/2018;

Cass. SU 5592/2020). Nella specie, non si discute di difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, cui anche fa riferimento l’art.182 c.p.c., suscettibile di sanatoria anche per ratifica (Cass. 34775/2021), ma di validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell'art.125 c.p.c.), per vizi formali o sostanziali. Il vizio di procura speciale invalida per il ricorso per cassazione non è stato ritenuto sanabile, con indirizzo, sopra richiamato, cui questo Collegio presta adesione.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione, qualificato incidentale, di Citzen. Del tutto inammissibile è, invece, la doglianza del Palermo, effettuata, peraltro, solo in memoria, in ordine alla nullità delle procure alle liti utilizzate dalla Citizen nei gradi di merito. Invero, seppure la nullità della procura, che costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale per cui l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è inesistente, pertanto, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. 15977/2001), tuttavia, la rilevabilità di ufficio della nullità della procura come delloius postulandi (al pari di ogni altra questione rilevabile di ufficio) può avvenire per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, sempreché, però, la relativa prova risulti, contrariamente al caso di specie, dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nella fase di merito (sul punto tra le altre, Cass. n. 444/2003 e S.U. 15661/2005;

Cass. 6439/2009).

3. Tanto premesso, la prima censura del ricorso principale è infondata. Nella specie, la cancellazione della società CMI dal Registro delle Imprese è avvenuta, in data 28/4/2018, dopo il decorso del termine breve di impugnazione della sentenza del Tribunale decorrente dalla notifica della suddetta sentenza effettuata l’11/1/2018 e dopo l’instaurazione del giudizio appello, proposto dai sigg.ri Palermo e Cappelluti nel febbraio 2018, allorché dunque la sentenza di primo grado era già passata in giudicato nei confronti della CMI, società contumace in appello, mera litisconsorte in cause scindibili e che aveva scelto di non impugnare la decisione di primo grado.

Peraltro, neppure il Palermo aveva invocato l’interruzione del giudizio entro il termine per la rimessione della causa al collegio per la decisione. Ancora, rilevasi che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata (Cass. 15031/2015;

Cass.7975/2022). Sotto tale profilo la doglianza è anche inammissibile.

4. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. La Corte d’appello ha rilevato che, a fronte delle risultanze documentali fornite da parte attrice, secondo cui il Palermo risultava «registrante ed organizzatore» del domain name, non comparendo affatto il nome della Citizen Multimedia, l’appellante Palermo non aveva «in alcun modo contrastato le evidenze documentali» suddette, cosicché doveva ritenersi provato che egli avesse, anzitutto, registrato a proprio nome e per proprio conto il nome a dominio, nonché utilizzato il marchio Citizen nel nome a dominio, concorso nell’attività di contraffazione effettuata sul sito Internet «www.citizenmultimedia.it» , attraverso la pubblicizzazione di prodotti recanti il marchio contraffatto, e che non si trattasse di atti compiuti dal medesimo nella qualità di amministratore della società CMI ma in proprio.

La doglianza non coglie neppure tale accertamento del giudice di merito, limitandosi il ricorrente ad invocare la violazione dell’art.2745 c.c., disposizione che prevede soltanto che l’amministratore abbia la rappresentanza generale della società a responsabilità limitata. Il riferimento alla violazione del disposto dell’art.113 c.p.c. , per motivazione assente o mancata applicazione di norme di diritto , risulta per le stesse ragioni inammissibile.

5. Il terzo motivo è inammissibile per assoluta novità della questione. La Corte d’appello non fa menzione di tale questione (legittimazione passiva della società di servizi legati al web e omessa integrazione del contraddittorio con tale soggetto in relazione alla domanda di inibitoria all’uso del domain name) e il ricorrente non indica dove e quando tale questione fosse stata sollevata nel giudizio di merito.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ilricorso principale di Palermo e dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura alle liti, il ricorso, qualificato come incidentale, della Citizen Watch. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra la Citizen Watch ed il Cappelluti (che ha resistito con controricorso soltanto al ricorso della Citizen).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale di Andrea Palermo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Citizen Watch Co. Ltd, già Citizen Holdings Co. Ltd; condanna la ricorrente incidentale Citizen al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente Cappelluti, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’