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Ordinanza — n. 34816/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding manager liability and curator inaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34816/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the creditor's claim against the bankrupt company's former administrator. The lower court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific factual allegations proving the administrator's misconduct or the curator's negligent inaction. The court ruled that generic requests for a new trial or mere assertions of the curator's failure to act do not satisfy the strict requirements for admissibility under Italian civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 5; Art. 2394 c.c.; Art. 2476 c.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaint lacks specific factual allegations demonstrating the violation of legal duties or the negligent inaction of a curator, rather than merely asserting a generic right to surrogation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manager liability curator inaction bankruptcy proceedings specific factual allegations creditor surrogation civil procedure law cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 5
« I M otivo di ricorso : Art. 360 C.P.C.
Art. 2394 c.c.
b) la censura inerente alla ritenuta inapplicabilità nella specie di una responsabilità della Belli ai sensi dell’art. 2394 cod.
Art. 2394-bis c.c.
b) la censura inerente alla ritenuta inapplicabilità nella specie di una responsabilità della Belli ai sensi dell’art. 2394 cod.
Art. 2476 c.c.
3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2476 co.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 2394 cod. civ
b) la censura inerente alla ritenuta inapplicabilità nella specie di una responsabilità della Belli ai sensi dell’art. 2394 cod. civ., era - oltre che inidonea a superare la esclusiva legittimazione del Curatore della società fallita ai sensi dell’art.
art. 2394-bis cod. civ
b) la censura inerente alla ritenuta inapplicabilità nella specie di una responsabilità della Belli ai sensi dell’art. 2394 cod.
Art. 360 C.P
« I M otivo di ricorso : Art. 360 C.P.C.
art. 2394 c.c
b) la censura inerente alla ritenuta inapplicabilità nella specie di una responsabilità della Belli ai sensi dell’art. 2394 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 9710 del 21/05/2004
Sez. 5, Sentenza n. 11572 del 18/05/2007
9710 d el 21/05/2004; Sez. 5, Sentenza n. 11572 del 18/05/2007; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 16926 del 21/07/2009
11572 del 18/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 16926 del 21/07/2009).
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15173/2019R.G. proposto da Mondo Informatico di Cucchiar Dario C. s.n.c., in persona del l.r. Dario Cucchiar, domiciliat a in Roma, piazza Cavour , presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentatae dife sa dall’avv. Giampaolo Morini, giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrente – contro Belli Silvia, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 2 , presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi, rappresenta ta e dife sa dall’avv. Giancarlo Buccarella, giusta procura in calce al controricorso ;

–controricorrente – Oggetto: 2394 c.c. 2476 c.c. AC-12/10/2022 r.g. n. 15173/2019 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza n. 208 /201 9 della Corte di appello di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, depositata in data 30 gennaio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal c onsigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Mondo Informatico di Cucchiar Dario C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto l a sua domanda di condanna di Silvia Belli al risarcimento dei danni cagionati, quale amministratricedella Telcomar s.r.l. (dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado), dal mancato pagamento del credito commerciale maturato dalla ricorrente , conseguenti a comportamenti fraudolenti e di mala gestio della Belli, che avevano condotto al depauperamento del patrimonio della società debitrice e al definitivofallimento.

2. Silvia Belli ha resistito con controricorso.

3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto che:

a) la censura inerente alla pretesa qualità di successori di Telco mar s.r.l. , attribuibile alla Bettingdream di Belli Silvia e alla Versilia Bet s.r.l. , era inammissibile, in quanto gen e rica, e comunque infondata, atteso che, da un lato, la società appellante era creditrice della sola Telcomar e, dall’altro, l’azione di responsabilità da essa proposta, ex art.2476 cod.civ.,nei confronti della Belli quale amministratrice della Telcomar mancava di idonea allegazione circa atti di mala gestio di tale società direttamente lesivi del patrimonio della r.g. n. 15173/2019 Cons. est. Paolo Fraulini appellante;

b) la censura inerente alla ritenuta inapplicabilità nella specie di una responsabilità della Belli ai sensi dell’art. 2394 cod. civ., era - oltre che inidonea a superare la esclusiva legittimazione del Curatore della società fallita ai sensi dell’art. 2394-bis cod. civ.- comunque inammissibile , in quanto anch’essa priva della necessaria allegazione degli inadempimenti, imputabili alla Belli , degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.

4. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. « I M otivo di ricorso : Art. 360 C.P.C. , n. 5 Omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stat i oggetto di discussione tra le parti», deducendo l’erroneità della sentenza per avere omesso di valutare l’atto di scioglimento e liquidazione di Telcomar del 22 novembre 2010, l’atto 1° settembre 2009 di costituzione della Bettingdream di Belli Silvia, l’atto 18 maggio 2010 di costituzione della Versilia Bet s.r.l., dai qualisi evinceva il disegno fraudolento della Belli, che aveva costitu i to le nuove società allo scopo di succedere alla Telcomar nell’esercizio delle medesime attività, tanto che quest’ultima era stata posta in liquidazione senza saldare i debiti esistenti nei confronti della ricorrente; b.

« II Motivo di rico rso: Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 C.P.C. , n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2476 co. 6 c.c.)» deducendo l’erroneità della sentenza per avere ritenuto non provato il danno derivante dalla condotta colposa o dolosa dell’ amministratore , prova che, in realtà, era un effetto “normale” o prevedibile di tale condotta, chiaro rivelandosi dunque il nesso causale con il danno.r.g. n. 15173/2019 Cons. est. Paolo Fraulini c. « III Motivo di ricorso: Art. 360 C.P.C., n. 3 per v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2394 c.c.) », deducendo l’erroneità della sentenza per avere ritenuto che sussistesse la legittimazione esclusiva del curatore fallim ent are a esercitare l’azione di danno senza avvedersi che, nella specie, alcuna azione era stata intrapresa dalla curatela, con conseguente piena legittimità dell’ azione intrapresa dal si ngo lo creditore.

2. I l controricors o svolg e argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell ’ avvers a impugnazion e , di cui chied e , comunque,il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento .

4. I l primo motivo è in ammissibile . Premesso che dalla lettura della motivazione impugnata emerge che la Corte territoriale ha esaminato i fatti storico-naturalistici sui quali si basa la tesi della odierna ricorrente (scioglimento e liquidazione di Telcomar; costituzione della Bettingdream di Belli Silvia; costituzione della Versilia Bet s.r.l.), l a ragione della reiezione della domanda della ricorrente risiede nell’accertata mancanza di allegazionedi quali fossero i concreti atti di gestionedella fallita Telcomar che integrassero violazioni di doveri inerenti alla funzione svolta dalla Belli.

A fronte di siffattaratio decidendi, il motivo in esame si limita ad indicare una molteplicità di documenti prodottidai quali dovrebbe trarsi la prova di una sostanziale dismissione della azienda della Telcomar, senza tuttavia indicare specificamente a questa Corte, nel rispetto del disposto dell’art.366 n.6 cod.proc.civ.,in quali atti del giudizio di merito, e come, la generica tesi della mala gestio fosse stata sostenuta da pu ntuali allegazioni - cioè r.g. n. 15173/2019 Cons. est. Paolo Fraulini argomentazioni difensive specifiche- in fatto e in diritto.

In difetto di tali precise indicazioni, il motivo si sostanzia in una generica richiesta di nuova valutazione nel merito, evidentemente estranea alla verifica di legittimità riservata a questa Corte.

5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata , che - oltre alla esclusione di apprezzabili allegazioni circa la violazione di doveri inerenti alla funzione gestoria- si identifica non già - come appare ritenere la ricorrente- nell’accertamento della mancanza di nesso causale, bensì di un danno diretto al patrimonio del terzo (creditrice odierna ricorrente ) , come per l’appunto richiesto dall’art.2476 comma cod.civ.

6. Il terzo motivo è inammissibile , giacché la questione dell’inerzia del curatore fallimentare a esercitare l’ azione di responsabilità nei confronti della Belli, che nella tesi della ricorrenteavrebbe legittimato l’ azione promossa dal creditore , non risulta essere stata prospettata in sede di merito. Invero, l’inerzia del curatore ad agire non è mera questione di diritto, che p ossa essere dedotta dalla mera constatazioneche costui non abbia agito promuovendo l’azione di responsabilità . Occorre, invece , allegare specifiche circostanze di fatto che dimostrino che tale mancato esercizio dell’azione è connotato da caratteri di negligenza, rispetto ad altrettantespecifiche circostanze che, nel singolo caso, dimostrino che si tratta di inerzia colpevole e non di una valutazione di (in)opportunità (secondo il principio generale espresso da questa Corte:

Sez. 3, Sentenza n. 9710 d el 21/05/2004; Sez. 5, Sentenza n. 11572 del 18/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 16926 del 21/07/2009). La censura inesame si limita r.g. n. 15173/2019 Cons. est. Paolo Fraulini a dare per scontata la legittimazione surrogatoria del creditore in luogo del curatore, senza in alcun modo indicare come, dove e quando siano state allegate nel giudizio di merito le circostanze specifiche a sostegno della ridetta legittimazione surrogatoria a proporre l’azione di responsabilità in luogo del curatore fallimentare.

7. La socco mbenza regola le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Mondo Informatico di Cucchiar Dario C. s.n.c. a rifondere a Belli Silvia le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n