Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of factual summary in cassation petition. The court ruled the appeal inadmissible because it failed to summarize the case facts as required by law. The decision emphasizes that appeals must be self-sufficient to allow the court to understand the case without external sources.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Faye Yaya against the Ministry of the Interior inadmissible. Yaya's petition failed to include a clear and exhaustive summary of the case facts, a mandatory requirement under Article 366 of the Civil Procedure Code. The court held that without this summary, the appeal does not meet the principle of autosufficiency, preventing the court from fully cognizing the controversy without accessing other process documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, first paragraph, no. 3, Civil Procedure Code; The cassation appeal must contain a clear and exhaustive summary of the case facts to ensure the court of jurisdiction can fully understand the controversy without needing to consult other process acts or the contested judgment itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso n. 15692/2021 proposto da: Faye Yaya, domiciliato in Roma, Piazza Cavour; presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrica Gianola Bazzini per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore - (2,5-n,AZ - ìiptimateri avverso la sentenza n. 3065/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 27 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
che Yaya Faye (di nazionalità senegalese) ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata sulla base di tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che l'art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti dì causa; che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per soddisfare il requisito imposto da tale disposizione di legge processuale, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente (sia pure non analitica o particolareggiata) dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in questo senso, cfr., fra le molte:
Cass.n. 5640 del 2018; Cass. n. 19018 del 2017; Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006); che sul punto è stato anche precisato che è da escludere che i motivi di impugnazione, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 13312 del 2018); che la prescrizione in discorso risponde non a un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa (sostanziali e processuali) che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr.
Cass. S.U. n. 2602 del 2003); che, tenuti presenti tali ordini di concetti, si osserva che il ricorso, dopo la riproduzione del dispositivo della sentenza impugnata, inizia immediatamente a illustrare il primo motivo di impugnazione; caratterizzandosi, dunque, per l'assenza di qualunque indicazione relativa: alle ragioni specifiche, in fatto e in diritto, dal ricorrente dedotte nel giudizio di primo grado e in quello di appello a fondamento delle proprie domande; alle difese svolte dal Ministero dell'Interno nei due giudizi di merito; alle ragioni fondanti le decisioni di contenute nell'ordinanza definitiva del giudizio di primo grado; al contenuto della sentenza di appello (nell'atto solo criticata);che il ricorso è dunque inammissibile per violazione della citata disposizione di legge processuale; che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d