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Ordinanza — n. 34669/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of specific factual grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34669/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Aurunca Commercio s.r.l. against the bankruptcy declaration of the company. The lower court had upheld the creditors' request for bankruptcy, noting that the company's failure to attend the pre-bankruptcy hearing did not constitute a waiver of rights and that the company failed to prove it met the non-bankruptcy size thresholds. The appeal was dismissed because the appellant merely repeated the lower court's reasoning without addressing the specific factual findings or providing new evidence required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, 10 comma, n. 5 c.p.c.; Art. 366, 10 comma, n. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it merely restates the grounds of the lower court's decision without confronting the specific factual findings or presenting new evidence capable of altering the outcome.

Parole chiave

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bankruptcy declaration inadmissible appeal procedural defects non-bankruptcy thresholds lack of new evidence creditor rights Cassation review omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 22 u. comma I. fall.
in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 12 ottobre 2018 dal tribunale della stessa città, cui gli atti erano stati rimessi d'ufficio, ai sensi dell'art. 22 u.
Art. 6 I. fa Il.
fall., a seguito dell'accoglimento del reclamo interposto da Paola Fragnito, Marco Fragnito, Concetta Pinto e Rita Maiello (creditori istanti, unitamente a Rita Gallo e a Francesco Ferranti) al decreto dell'Il aprile 2018 col quale il primo giudice aveva respinto i loro ricorsi ex art. 6 I. fa Il.
Art. 15, 3 0 comma della legge
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 I.fall., lamentando il mancato rispetto del termine 5Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G.
Art. 2112 c.c.
6 c.p.c., in quale esatta sede processuale abbia prodotto i verbali di conciliazione dai quali si sarebbe dovuta desumere la sua liberatoria dai debiti di cui all'art. 2112 c.c.
Art. 360, 10 comma, n. 5 c.p.c.
e neppure si cura di spiegare in qual modo le risultanze di tali verbali sarebbero valse ad esonerarla dal pagamento di somme dovute in forza di titoli esecutivi giudiziari successivamente emessi; non indica, infine, nei precisi termini richiesti dall'art. 360, 10 comma, n.
Art. 366, 10 comma, n. 6 c.p.c.
fall., potesse ricavarsi dagli altri documenti indicati ("visure storiche"; "ordinanza del Tribunale di Benevento"; "copia atti di causa Tribunale Santa Maria C.V ed estratto"; "verbali di conciliazione"); non specifica, secondo quanto richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, 10 comma, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo
art. 2112 c.c
6 c.p.c., in quale esatta sede processuale abbia prodotto i verbali di conciliazione dai quali si sarebbe dovuta desumere la sua liberatoria dai debiti di cui all'art. 2112 c.c.
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Testo completo

te - &ve 34 GG ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 11985/2019 proposto da: Aurunca Commercio s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato Lucia Buononato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 114 - ricorrente - contro Fragnito Paola, Fragnito Marco, Pinto Concetta e Maiello Rita, rappresentati e difesi, per procura a margine del controricorso, dall'Avvocato Michele Truppi, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso la dott.ssa Assunta Borzacchiello, via Oderisi Da Gubbio, n. 31 - controricorrente - e ons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 11985/2019 Gallo Rita e Ferranti Francesco -intimati- e Faimento Aurunca Commercio s.r.I., in persona del curatore fallimentare -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 34/2019, pubblicata in data 6 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/7/2022 dal Consigliere dott.

Luigi D'Orazio; RILEVATO CHE: 1.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6 marzo 2019, ha rigettato il reclamo proposto da Aurunca Commercio s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 12 ottobre 2018 dal tribunale della stessa città, cui gli atti erano stati rimessi d'ufficio, ai sensi dell'art. 22 u. comma I. fall., a seguito dell'accoglimento del reclamo interposto da Paola Fragnito, Marco Fragnito, Concetta Pinto e Rita Maiello (creditori istanti, unitamente a Rita Gallo e a Francesco Ferranti) al decreto dell'Il aprile 2018 col quale il primo giudice aveva respinto i loro ricorsi ex art. 6 I. fa Il.

La corte del merito ha osservato:

i) che la mancata partecipazione dei quattro creditori reclamanti all'udienza prefallimentare del 29 marzo 2018, al cui esito era stato pronunciato il decreto di rigetto impugnato, non equivaleva a rinuncia o desistenza e non aveva perciò comportato il venir meno della loro legittimazione a richiedere il fallimento; ii) che, per la stessa ragione, non rilevava se gli stessi avessero o meno presenziato all'udienza del 9 ottobre 2018, fissata dal tribunale dopo l'accoglimento del reclamo; iii) che peraltro, contrariamente a quanto dedotto da Aurunca Commercio, dal verbale d'udienza emergeva che il difensore degli istanti, avv.

Papa, era comparso insistendo per la declaratoria di fallimento; iv) che neppure rilevava che la società avesse ricevuto comunicazione del decreto di fissazione della predetta udienza 2Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 11985/2019 soltanto il 27.9.2018, sia perché, in caso di rimessione degli atti al tribunale ai sensi dell'u. comma dell'art. 22 I. f., non è richiesto il rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 15, 3 0 comma della legge qualora - come accaduto nella specie - il debitore non segnali fatti incidenti sui presupposti della fallibilità successivi al decreto di accoglimento del reclamo, sia perché Aurunca Commercio non aveva indicato quali attività difensive le erano state precluse da tale, ipotetica, irregolarità;

v) che non era di ostacolo alla dichiarazione di fallimento il fatto che i creditori istanti avessero allegato ai ricorsi mere copie delle sentenze di condanna ottenute contro la società, non avendone questa contestato la conformità agli originali; vi)che le sentenze erano state notificate ad Aurunca Commercio unitamente agli atti di precetto e che qualsivoglia contestazione in ordine alla sussistenza dei crediti con esse accertati avrebbe dovuto essere formulata in sede di cognizione ordinaria; vii) che, infine, la fallita non aveva depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi, impedendo ogni verifica sui suoi limiti dimensionali.

2. Aurunca Commercio s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.

3. Hanno resistito con controricorso Paola Fragnito, Marco Fragnito, Concetta Pinto e Rita Maiello.

4. Sono rimasti intimati Rita Gallo e Francesco Ferranti, come pure il Fallimento di Aurunca Commercio s.r.l. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 6 e 15 l.f. e 83 c.p.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza: il giudice d'appello, facendo applicazione di giurisprudenza di legittimità riferita esclusivamente al pubblico ministero, avrebbe errato nel ritenere che la mancata comparizione di Paola Fragnito, Marco Fragnito, Concetta Pinto e Rita Maiello alla prima udienza prefallimentare, del 29 marzo 2018, non avesse comportato la loro rinuncia alle rispettive istanze e la loro conseguente perdita di legittimazione alla proposizione del reclamo ex art. 22 I. fall., che neppure poteva ritenersi ritualmente avanzato o proseguito dai creditori Gallo e Ferranti, rappresentati in quel procedimento da un avvocato non munito di 3Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 11985/2019 procura ad hoc; altrettanto erroneamente, il giudice del reclamo avrebbe escluso che la sentenza dichiarativa fosse stata pronunciata d'ufficio, nonostante la mancata comparizione di tutti i creditori alla successiva udienza prefallimentare, del 9 ottobre 2018, alla quale era presente solo l'avv.

Papa, privo però di procura a richiedere il fallimento. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Come correttamente rilevato dal giudice del reclamo, le pronunce di questa Corte con le quali è stato escluso che la mancata partecipazione all"udienza prefallimentare del P.M. richiedente il fallimento possa essere interpretata come tacita rinuncia al ricorso, essendo sufficiente, affinché il giudice possa decidere nel merito, che l'atto e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al debitore fallendo (Cass. nn. 643/2019, 12537/017), costituiscono espressione di un principio generale, applicabile anche nel caso in cui a non comparire all'udienza sia il creditore che ha avanzato l'istanza ai sensi dell'art. 6 I. fall.

L'art. 15 I. fall. regola infatti in maniera unitaria il procedimento per la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che esso venga introdotto su ricorso del P.M. o di un creditore, e, a differenza di quanto previsto per i giudizi a cognizione ordinaria dagli artt. 181 e 309 c.p.c., non riconnette alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione delle parti all'udienza. D'altro canto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nei procedimenti camerali, caratterizzati da celerità e semplicità di forme e in linea di massima regolati, una volta che siano stati instaurati, ad impulso d'ufficio, il giudice, verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinuncia alla domanda (Cass. nn. 19478/2017, 284/2009, 27080/2005).

La mancata comparizione del creditore istante all' udienza prefallimentare non può pertanto essere ritenuta equivalente al deposito di un atto di desistenza e non comporta, di per sé, il venir meno della legittimazione del medesimo a proporre il reclamo avverso il decreto di rigetto. 4Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 11985/2019 Va piuttosto rilevato che «Io stabilire se il creditore istante abbia rinunciato al ricorso, risolvendosi in una valutazione di fatto, costituisce accertamento demandato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, ove tale valutazione sia logicamente e congruamente motivata» (Cass., sez. 1, 11 agosto 2010, n. 18620;

Cass., sez. 1, 19 settembre 2013, n. 21478; Cass., sez. 1, 14 giugno 2019, n. 16122). Questo accertamento è stato adeguatamente compiuto dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ha affermato che i creditori hanno «mantenuto ferma la domanda [...] e, dunque, la loro legittimazione anche a proporre reclamo» e trova piena conferma proprio nella proposizione del reclamo, costituente esplicita manifestazione della volontà di insistere nella richiesta di fallimento. 1.3. Va aggiunto che nella specie il tribunale, che aveva già convocato le parti all'udienza prefallimentare del 29 marzo 2018, non aveva l'obbligo di procedere a una nuova convocazione prima di dichiarare il fallimento di Aurunca Commercio, posto che qualora il debitore non segnali fatti nuovi, successivi all'accoglimento del reclamo ex art. 22 I.f., idonei ad incidere sui presupposti di fallibilità, il giudice ad quem è vincolato al dictum della corte d'appello, inderogabilmente deputata a conoscere tutti gli elementi rilevanti per la verifica di detti presupposti intervenuti anteriormente alla sua pronuncia (Cass. nn. 15862/2013, 4417/011). 1.4.

Una volta escluso che la mancata comparizione del creditore all'udienza prefallimentare comporti di per sé stessa rinuncia al ricorso, risulta irrilevante accertare sia se il legale che aveva rappresentato i creditori Gallo e Ferrari all'udienza del 29 marzo 2019 fosse munito di valida procura per partecipare al procedimento di reclamo, legittimamente promosso da Paola e Marco Fragnito, da Concetta Pinto e da Rita Maiello, sia, a maggior ragione, se i reclamanti avessero o meno conferito anche all'avv. Papa, presente all'udienza di nuova convocazione del 9 ottobre 2018 (superfluamente) fissata dal tribunale, apposita procura a rappresentarli.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 I.fall., lamentando il mancato rispetto del termine 5Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 11985/2019 dilatorio di 15 giorni che deve intercorrere tra la data della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la data di comparizione del debitore dinanzi al tribunale, per aver ricevuto solo il 27 settembre 2018 notifica della fissazione dell'udienza del 9 ottobre 2018. 2.1. La censura, prima ancora che infondata per quanto appena precisato al par. 1.3., è inammissibile, perché non investe né l'una né l'altra delle due rationes decidendi (mancata indicazione della attività difensive che sarebbero state precluse alla società a causa di tale ipotetica irregolarità; mancata segnalazione di fatti incidenti sui presupposti di fallibilità successivi al decreto ex art. 22 I.fall., tali da rendere necessaria la fissazione dell'udienza) in base alle quali la corte del merito ha respinto il corrispondente motivo di reclamo.

3. Con il terzo motivo Aurunca Comercio deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 15 I.fall., 115, 342 e 345 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe errata «sotto molteplici profili, tra cui l'assoluta carenza di motivazione esauriente e giuridicamente corretta» in quanto la corte del merito:

i) avrebbe illegittimamente ritenuto preclusa ogni contestazione in ordine all'esistenza dei crediti degli istanti, già dipendenti di Gam s.p.a., società della cui azienda essa era cessionaria, ancorché gli stessi avessero depositato mere fotocopie delle sentenze del Tribunale del lavoro di Benevento che accertavano le loro spettanze; ii) non avrebbe tenuto conto che i pretesi creditori non avevano contestato la circostanza dedotta nel reclamo secondo cui, con le procedure conciliative che avevano preceduto la stipula del contratto di cessione, era stata esclusa l'operatività in loro favore della disciplina in tema di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c.; iii) non avrebbe valutato la sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità, desumibile anche da documenti diversi dai bilanci e comunque non oggetto di un onere probatorio a carico del debitore. 3.1.

Il motivo è inammissibile, perché si limita a riportare- oltretutto mediante un'esposizione estremamente confusa - le ragioni addotte in reclamo a confutazione della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità e ad invocare in base ad esse un non consentito riesame del merito, 6Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 11985/2019 ma non si confronta in alcun modo con la motivazione posta dalla corte d'appello a sostegno della statuizione di rigetto delle doglianze. In particolare, la ricorrente: non censura l'assunto del giudice del merito secondo cui era irrilevante che le copie delle sentenze prodotte dagli istanti non recassero l'attestazione di conformità all'originale, atteso che nessuna contestazione era stata svolta sul punto; non smentisce gli accertamenti di avvenuta notifica di dette sentenze, in una con gli atti di precetto, di omessa loro impugnazione nelle sedi di merito a ciò deputate e di mancata allegazione in sede di reclamo di quanto necessario a sostenerne la palese erroneità; non deduce di aver eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza sotto profili diversi da quelli inerenti la non debenza delle somme che era stata condannata a pagare ai dipendenti; non contesta di non aver prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi, né si cura di chiarire in qual modo la prova, di cui era onerata, del mancato superamento di ciascuno dei tre requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 I. fall., potesse ricavarsi dagli altri documenti indicati ("visure storiche"; "ordinanza del Tribunale di Benevento"; "copia atti di causa Tribunale Santa Maria C.V ed estratto"; "verbali di conciliazione"); non specifica, secondo quanto richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, 10 comma, n. 6 c.p.c., in quale esatta sede processuale abbia prodotto i verbali di conciliazione dai quali si sarebbe dovuta desumere la sua liberatoria dai debiti di cui all'art. 2112 c.c. e neppure si cura di spiegare in qual modo le risultanze di tali verbali sarebbero valse ad esonerarla dal pagamento di somme dovute in forza di titoli esecutivi giudiziari successivamente emessi; non indica, infine, nei precisi termini richiesti dall'art. 360, 10 comma, n. 5 c.p.c., quali siano i fatti decisivi (idonei cioè a determinare l'accoglimento del reclamo) di cui la corte del merito avrebbe omesso l'esame.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei contro ricorrenti, in via fra loro solidale, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre a euro 200,00 7Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 11985/2019 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e a Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo