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Ordinanza — n. 34614/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal for inadmissibility due to revocatory defect and merit error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34614/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, rejecting the applicant's challenge to the first-instance denial of humanitarian protection. The applicant argued the lower court erred on a decisive fact regarding the application date and failed to recognize humanitarian grounds based on family integration in Italy. The court ruled the appeal inadmissible because the first ground constituted a revocatory defect and the second was merely a generic merit criticism without specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 11 preleggi, art. 5 e 19 t.u. imm., art. 32 d.lgs. n. 25/2008; A cassation appeal is inadmissible if it relies on a revocatory defect or contains only generic assertions of merit without specific legal reasoning.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility revocatory defect cassation humanitarian protection denial merit error generic claim Italian immigration law domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11 preleggi
Art. 5 t.u. imm.
Art. 19 t.u. imm.
Art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 29459 del 2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18351/2020 R.G. proposto da: NDIAYE SEYDI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORMARINO MARIA (FRMMRA73M41M102X)giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 9757/2019 depositatoil 13/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Ndiaye Seydi, senegalese, ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Bari che, per la parte che ancora interessa, gli ha negato la protezione umanitaria; il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione. Considerato che: I. - con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 5 e 19 t.u. imm., 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché l’errore su un fatto decisivo per il giudizio; nel concreto il ricorrente rivolge alla decisione di merito due critiche: (a) che, per errore di fatto, il tribunale abbia negato la protezione umanitaria ritenendo erroneamente che la domanda fosse stata fatta dopo il 5-10-2018, così da andar soggetta al d.l. n. 113 del 2018 secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte on la sentenza n. 29459 del 2019; quando invece la domanda di protezione era stata avanzata il 15-6-2018; (b) che in ogni caso il tribunale abbia dichiarato l’insussistenza dei presupposti di un permesso per ragioni umanitarie, laddove codesti, invece, erano individuabili nell a perfetta integrazione nel Paese di accoglienza, a fronte della totale mancanza di punti di riferimento in Senegal, oggetto di ricostruzione “claudicante” quanto alle vicende familiari e politiche;

II. -il ricorso è inammissibile; III. - la prima censura integra, per come formulata, un vizio revocatorio, dal momento che lo stesso ricorrente assume esser pacifica la circostanza della effettiva data di presentazione della domanda di protezione;il vizio revocatorio non può esser dedotto come motivo di ricorso per cassazione; IV. - la seconda censura è censura di merito , sostanziandosi in una (peraltro generica) semplice affermazione di esistenza dei presupposti della protezione umanitaria che il tribunale, di contro , ha motivatamente negato;

V. - l’at to di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in