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Ordinanza Interlocutoria — n. 34434/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of service of process and remands case to new docket for notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34434/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Ministry's appeal by ordering the renewal of service of process to specific parties due to lack of proof of delivery. The lower court had rejected the Ministry's claim regarding the priority of its privileged debt in the bankruptcy distribution plan. Consequently, the case was remanded to a new docket to correct the procedural irregularities before further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2776 c.c.: The Supreme Court must order the renewal of service of process when proof of delivery is missing, remanding the case to a new docket to ensure proper notification before proceeding with the merits of the appeal.

Parole chiave

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service of process renewal proof of delivery missing bankruptcy distribution plan privileged debt priority remand to new docket notification defects procedural irregularities diritto allo sviluppo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 2776 c.c.
Art. 2751-bis c.c.
Art. 26 I.fall.
2751-bis c.c., ossia poziori rispetto a quello del Ministero, che fu degradato al chirografo, perché il giudice delegato ne negò la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, ex art.2776 c.c.; - il Ministero ha proposto reclamo ex art. 26 I.fall.
art. 2753 c.c
art. 2751-bis c.c
art. 2776 c.c
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 19787 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Ministero dello sviluppo economico, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.p.a. Bosco Industrie meccaniche, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Alessandro Liberati, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Pola, n. 29, presso lo studio dell'avv, Sonia Perretta -controricorrente- e nei confronti di Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, in persona del direttore generale della RG n. 19787/21 Angelina-Maria Perrii ièstensore direzione centrale "Ammortizzatori sociali", delegato dal Presidente dell'Istituto, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Paolo Aquilone, Mauro Sferrazza, Maria Passarelli, Vincenzo Stumpo, Vincenzo Triolo, coi quali si domicilia presso l'avvocatura centrale dell'Istituto, in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29 -controricorrente- - nonché di S.P.A.

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ZITTI GIUSEPPE, WURTH S.R.L., VINCENZINI TIZIANA (nella qualità di EREDE di VINCENZINI MASSIMO), VINCENZINI FRANCESCA (nella qualità di EREDE di VINCENZINI MASSIMO), VERDUCCI MANUELA (nella qualità di erede di FOSCHINI GIANCARLO), VERDUCCI MANUELA (nella qualità di erede di FOSCHINI GIANCARLO), VENTURINI MAURO, VENANZI REMO, VALENTINI AMABILIO, UNIONE BANCHE SVIZZERE, UNICREDIT CREDIT MANAGMENT BANK S.P.A. (EX MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA), UGINE S.R.L., UBS SA, USL N.4, TURRIONI EVA, TOMASSINI ANTONELLA, TIVA S.R.L., TESTA PALMINO, TARQUINI GIANNI.

TARANI ENRICO, TARAFFO ERCOLE & C, SYSTEM SERVICE, STUDIO NOVA TECNICA DI NERO LUIGINO, STUDIO LEGALE SCASELLATI-SFORZINI, STUDIO LEGALE BONELLI & ASSOCIATI, STL IMBALLAGGI, STI STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE, STENTERELLA GIAMPIERO, STEFANELLI OLGA, SPA ING. BARZANO' E ZANARDO ROMA, SOCIETA' DELLE FUCINE, SO.IM.I. S.R.L., SIPEX S.R.L., SIMONETTI CLAUDIO, SIMONETTI ANTONIO, SILEA S.R.L., SIEMENS S.P.A., SGS QUALITEST N.V., SGS QUALITEST N.V., SESTRIERE VERNICI, SERPETTI ALESSANDRA, SEKO S.P.A., SEI SISTEMI S.R.L., SEBASTIANI SONIA (nella qualità di erede di SEBASTIANI LANFRANCO), SCORSOLINI, ORSOLA (nella qualità di EREDE di SERPETTI SANDRO), SCHIAVONI UMBERTO, SCERRA MARIA CRISTINA, SARTI LUCA (Nella qualità di EREDE SARTI NAZZARENO), SARTI IVANO (nella qualità di SARTI NAZZARENO), SANTI NOVELLO, SANTARELLI PAOLO, SANDVIK S.P.A., SANDIVIK ITALIA S.P.A., SAMUT MARGARITELLI ANDREA, SALVATI SANDRO, SACCUCCI GIANFRANCO, S.P.A.

ANGST & PFISTER, S.I.P.I. S.R.L., S.G.A. GESTIONE ATTIVITà, ROUX ITALIA S.R.L., ROSSI SERGIO, RIZZO GIUSEPPE, RISTOCHEF SPA, RIMEF S.R.L., RIGUZZI ANTONIO, RESCIGNO GERARDO (EX CREDITO GESTIONE ATTIVI S.R.L.), RAMAZZOTTI GIORGIA, QUONDAM GIOVANNI ADOLFO, QUINTILIANI PAOLO, PROTECO S.R.L., PROIETTI ILARIA (nella qualità di EREDE di PROIETTI GIANPAOLO), PROCOL, POLI GIANCARLO, PLACIDI DETTO COLLEMAGGIO GIAMPAOLO, PISCICCHIA MASSIMILIANO, PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A., RG n. 19787/21 Angelina-Maria Terrin nsore PIETROLUCCI ANDREA, PERVISANI RINO, PIERSANTI ATTILIO, PIERSANTE MORANDINI, PETRONI AGATA, PENNACCHI LUCIO, PEGORARI GABRIELLA, PATERNI SANDRA (nella qualità di EREDE di PRIOETTI GIANPAOLO, PASQUALI CARLO, PARCOL SPA, PANCOTTO PAOLO, PALUZZI MAURO, PALMERINI ROBERTO, PALMEGIANI MIRETTE, PALINI ALDO, PALENGO PIETRO, PACI ALMA ANGELA, OTTAVI RITA (nella qualità di erede di SEBASTIANI LANFRANCO), OMINTEL SPA, OME METALLURGICA ERBESE S.R.L., OFFICINE OROBICHE SPA, ODDI CARLA, OCE-ITALIA S.P.A, NUOVA FIMA S.P.A, NERI GIAMPAOLO, NATALI GIOIA, NDT ITALIANA S.A.S., MUSSOLIN GUIDO, MUSCI MARIANO, MUGNIAINI REMIGIO, MOSCATO RENZO, MORETTI ANTONIO, MORCELLA MANLIO, MORANDINI PIERSANTE, MORANDINI GIUSEPPE, MOLEMAB S.P.A., MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINELLI AMERICO CARLO, MIGEN SPA, MICHELE SAPORITI E FIGLI S.R.L., METALCAM SPA, MENCARELLI ALESSIO (nella qualità di EREDE di MENCARELLI PIERO), MAULINI ALBERTO, BRUCIATORI E CALDAIE, MATTRELLA LORIS, MASSINELLI FAUSTO, MARZI AMERIGO, MARZAPANE MARIA, MARZAPANE MARCO, MARZAPANE ANDREA, MARINI MARIO, MARINELLI ANGELA (nella qualità di erede di SANTI NAZZARENO), MARINELLI ALESSANDRO, MARCUCCI ROSSANA, MARCONI ENZO, MARCHIGIANA TRASPORTI SRL, MARCHI SERGIO, MARCHI ORIANA, MARCELLI ALBERTO, MARCELLI ADRIANA (nella qualità di EREDE di VINCENZINI MASSIMO), MANNI SONIA (nella qualità di EREDE di MENCARELLI PIETRO), MANNI SONIA (nella qualità di erede di BATTISTELLI MARIO), MANNI SONIA, MANNI ERMANNO (nella qualità di EREDE di BATTISTELLI MARIO), MANNI ANNA (nella qualità di EREDE di BATTISTELLI MARIO), MANNI ADA (nella qualità di erede di BATTISTELLI MARIO), MANGONI SERGIO, MANCINI ENRICO, MANCINELLI UMBRO , LUPINELLI MARCO (Nella qualità di EREDE di LUPINELLI LUCIANO), LUPINELLI DANIELE (nella qualità di erede EREDE di LUPINELLI LUCIANO), LUNA PAOLO, LUCLI TERSILIO , LUCIDI BERNARDO, LUCARELLI FRANCO , LUCARELLI ALVARO, LISTANTI ANNA (nella qualità di EREDE di TEOFOLI VLADIMIRO), LIPPI SARA (nella qualità di erede di LIPPI FRANCO), LIPPI ELISA (nella qualità di erede di LIPPI FRANCO), LIPPI ANDREA (nella qualità di erede di LIPPI FRANCO), LEONARDI GIACOMO, LAVINI SERGIO, LATINI RINO, LAGESTRA S.R.L., KSB SB ITALIA SPA, ISTITUTO ELETTRONICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS OGGI I.N.R.I.M.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA, ISIDORI UMBERTO, INTERFRON S.P.A (GIA' NUOVA INTERFRON S.P.A.), INTERCOMP S.P.A., INPS, INFANTINO GIUSEPPE, INDUSTRIA METALLURGICA ODOBEZ, IN VIAGGI S.R.L., IERRE ISOLANTI REFRATTARI RAPPRESENTANZE S.R.L. , I.T.A.S. S.P.A, HOTEL REGINA, HONEYWELL S.R.L., GUERRIERI LUIGI, GRILLI FRANCESCO, GILLI GIANFRANCO, GIACINITI GIOVANNI, GENTILESCHI MAURO, GEMMI PAOLA, GALLETTI BRUNO, GELLI RG n. 19787/21 Angelina-Maria Perritnytere RIDUTTORI SEITES S.P.A., FUCILE SERGIO, FRATTINI ROBERTO, FRATTINI GIANPAOLO, FRATELLI POZZONI SPA, FRANCESCHINI LUIGI, FRANCESCANGELI LUIGINO, FOSCHINI MATTEO (nella qualità di erede di FOSCHINI GIANCARLO), FOSCHINI BEATRICE (nella qualità di erede di FOSCHINI GIANCARLO), FORTUNATI GIULIANO, FORNITURE INDUSTRIALI, DUBBINI SPA, FORGIATURA MAME' SPA, FORSPA, FONTANI LAURA (nella qualità di erede di LIPPI FRANCO), FOCIANI MARCELLA (nella qualità di erede di GERRI GIORGIO), FUORTEN S.R.L., FLORIO FRANCESCO , FIOCCHI LUIGI, FERRANTI ANTONIO, FELICI GIUSEPPE, FEDERICI SERGIO, FEDERICI GIANFRANCO, FAZZARI LETTIERO, FALOCI RITA, FALCHETTI BALLERANI CRISTHIA, FAG ITALIA S.P.A., FABI ENNIA (nella qualità di erede di ALMADORI GIANNETTO), FABBRI DOMENICO, FAAM SPA, EUTETIQUE S.P.A., ERRICO AGNESE, EQUITALIA CENTRO SPA (EX SERIT SPA), ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER , ENEA ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI, DIOTALLEVI GIOVANNI, DIOTALLEVI CECILIA, DIFLON S.A.S. DI DI LEO & C., DIAMANTI GIANNI, DI FILIPPI SILVIA, DELLA BINA ENRICO, DE NICOLA MORENO, DAMIANI MORENO, DALMINE S.P.A., CRICCO GIORGIO, COSTANZI GIAN PIERO, COSTANTINI ENRICO, COS.MONT S.R.L., CORAZZI LUIGI, CONTILI CLAUDIA, COMUNE DI NARNI, COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI S.P.A. , COMMERSALD S.P.A. , COMAZZETTO CARLA, COLLETTI MARCELLO, COLASANTI ATHOS, COLACEM S.P.A., COACCIOLI ANTONIO, COMIT DI ALDO NOVELLI, CIBOCCHI EMORE, CIANCI MARIA LIDA, CFM SOCIETA' COOP A R L, CERULLO GIENNARO, CERMET CECCARELLI LUIGI, CATOZZI PAOLO, CATAI S.R.L., CASSA DI RISPARMIO DELL'UMBRIA, CASOLI GIORGIO, CASCIANO CLAUDIO, CARSILI SERAFINO, CARRARA SPA, CARGIOLI GIUSEPPE, CARDINALI DEMETRIO, CARDINALI ALVIERO, CAPOCIUCHI PORFIERIO, CAMMERIERI ANTONELLO, CAMILLI MAURO, CAMILLI GIORGIO, CS IMPIANTI S.R.L., CCIAA, BUREAU VERITAS ITALIA S.R.L., BOSCO MARCO EREDI SRL, BORDI NERIO, BONIFAZI ALBERTO, BOCCANERA MORENO, BNL SPA, BLASI ROMANO, BIRIBANTI SILVANO, BERRETTA FRANCO, BERNARDINI ROBERTO, BERNARDINI LEO, BELLI BASILIO, BECO SERIANA (nella qualità di erede di LUPINELLI LUCIANO), BATTISTELLI SANDRO , BAST COATINGS S.P.A, BARTOLUCCI CLAUDIO, BARBAROSSA MARCO, BARBACCIA BRUNO, BANCA AGRICOLA MANTOVANA, ASSOCIAZIONE TRA SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI, ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO, ARCANGELI ZENO, APRILETTI IVANO, ANTOLINI PAOLO, ANGELONI AMERIGO SAS, ANGELI SERGIO, AMBROSIO ALDO, ALMADORI SIMONETTA (nella qualità di erede di AMADORI GIANNETTO), ALMANDORI LUCIANA (nella qualità di erede di ALMADORI GIANNETTO), ALMANDORI GIUSEPPE (nella qualità di erede di AMADORI GIANNETTO), AGFA RG n. 19787/21 Angelina-MariPe sore GEVAERT S.P.A., ABRUZZO CHEF SRL, ABB INDUSTRIA SPA, SITI INDUSTRIA INTERNATIONAL SRL., ITALSUOLO SRL -intimati- per la cassazione del decreto del tribunale di Terni, depositato in data 5 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nell'adunanza camerale del 6 ottobre 2022 dal consigliere Angelina-Maria Perrino; lette le considerazioni svolta dal sostituto procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Rilevato che: - emerge dal decreto impugnato che, in esito a opposizione ex art. 101 I.fall., il ministero dello sviluppo economico conseguì l'ammissione, in chirografo, al passivo del fallimento di s.p.a. Bosco industrie meccaniche del proprio credito, per sorta e interessi, derivante dall'inadempimento della società dell'obbligo di restituzione di un contributo e di un finanziamento erogati ex art. 16 della I. n. 46/86; riuscì a ottenerla col privilegio previsto dall'art. 37, comma 3, della I. n. 37/91 dalla Corte d'appello di Perugia soltanto nel 2015, in esito alla sentenza di questa Corte n. 7913/12, la quale aveva appunto stabilito che quel privilegio dovesse essere riconosciuto.

Nel frattempo, però, era stato reso esecutivo un piano di riparto parziale, il secondo, col quale, si assume, erano stati soddisfatti per intero anche crediti privilegiati ex art. 2753 c.c., quindi di rango inferiore a quello del privilegio vantato dal Ministero, che non fu impugnato; - fu quindi varato un terzo piano di riparto parziale, destinato a soddisfare soltanto crediti prededucibili e muniti del privilegio previsto dall'art. 2751-bis c.c., ossia poziori rispetto a quello del Ministero, che fu degradato al chirografo, perché il giudice delegato ne negò la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, ex art.2776 c.c.; - il Ministero ha proposto reclamo ex art. 26 I.fall. contro il decreto col quale il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo RG n. 19787/21 Angelina-Maria Perii/111'o es etmore questo terzo riparto parziale, che il Tribunale fallimentare di Terni ha rigettato; - a fondamento della decisione, il Tribunale ha anzitutto affermato la carenza d'interesse del Ministero all'impugnazione, per mancanza di lesività del piano, il quale prevedeva la distribuzione in favore di creditori titolari di crediti muniti di privilegi poziori, laddove, ha sottolineato, il diniego di collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. non ha forza decisoria e, quindi, idoneità all'intangibilità che contrassegna i riparti, proprio perché quel riparto si limitava a soddisfare soltanto crediti privilegiati anteposti a quello in questione; - il Tribunale ha altresì escluso il diritto del ministero all'immediata inclusione del proprio credito nel piano di riparto, derivante, nella prospettazione del reclamante, dall'inimputabilità del ritardo col quale ha ottenuto il riconoscimento del privilegio; e ciò in base al principio secondo il quale il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento può partecipare alla ripartizione dell'attivo soltanto nei limiti in cui esso è disponibile al momento dell'ammissione, anche se il ritardo dipenda da causa non imputabile al creditore; - infine, ha escluso la collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., che la riserva soltanto ad alcuni crediti muniti di privilegio generale, nel novero dei quali non v'è quello contemplato dall'art. 27, comma 3, della I. n. 317/91, vantato dal Ministero; - contro questo decreto propone ricorso il Ministero dello sviluppo economico per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui replicano con controricorso il fallimento e l'Istituto per la previdenza sociale, ossia uno dei creditori soddisfatti; - il fallimento deposita anche memoria.

Considerato che: - va preliminarmente disposta la rinnovazione delle notificazioni del ricorso a Turrioni Eva, Testa Palmino, Studio Nova RG n. 19787/21 Angelina-Maria Perr. o es Yisor , Tecnica di Nero Luigino, Massinelli Fausto, Mancinelli Umbro, Lucidi Bernardo, Bordi Nerio, Bonifazi Alberto, Antolini Paolo, Ambrosio Aldo, in relazione alle quali manca la prova della consegna e l'effettuazione della notificazione del ricorso alla Banca Agricola Mantovana, mancandone la prova di esecuzione; - si assegna termine di giorni 90 dalla comunicazione dell'ordinanza per procedere al rinnovo e all'esecuzione delle notificazioni, con rinvio a nuovo ruolo, anche al fine di riunire al presente giudizio quello iscritto al n. 21014/21, proposto dall'ADER-Agenzia delle entrate-Riscossione contro il medesimo decreto del Tribunale di Terni depositato il 5 luglio 2021.

Per questi motivi La Corte assegna termine di giorni 90 dalla comunicazione dell'ordinanza per il rinnovo e l'esecuzione delle notificazioni specificate in motivazione e rinvia a nuovo ruolo,