Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding lease contract currency clause interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Domenico Sorrentino's appeal against the Second Instance Court's decision regarding the management of a general partnership. Sorrentino argued that the Second Instance Court erred in interpreting a lease contract clause concerning currency, claiming the court failed to properly examine the document's validity. The Court found the appeal insufficient because it lacked the required specificity and self-sufficiency mandated by Article 366 of the Code of Civil Procedure, as the appellant merely reproduced parts of the contract without fully detailing the contested points. Consequently, the appeal was dismissed, and Sorrentino was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 10 co., n. 6 cod. proc. civ.; The appeal must be specific and self-sufficient, requiring the appellant to clearly indicate the content of the cited acts within the grounds of appeal to avoid excessive formalism that would undermine the substantive right in dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso n. 20828 - 2018 R.G. proposto da: SORRENTINO DOMENICO - c.f. SRRDNC62L20L259Y - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via A. Manzoni, n. 63, presso lo studio dell'avvocato Carlo De Maio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro ANSOR s.n.c. di Carmela Celotto e C. - c.f. 04790360632 - in persona del legale rappresentante Carmela Celotto, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Prospero Pizzolla ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Aprile.
CONTRORICORRENTE e CELOTTO CARMELA, SORRENTINO FILIPPO, SORRENTINO FRANCESCA, SORRENTINO EMILIA, SORRENTINO MARIA LETIZIA. INTIMATI avverso la sentenza n. 1937 dei 20.3/27.4.2018 della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato in data 22.2.2012 Domenico Sorrentino adiva il Tribunale di Torre Annunziata. Premetteva che era socio della "Ansor" s.n.c. unitamente - a seguito della morte del padre, Andrea Sorrentino, originario amministratore - alla madre, Carmela Celotto, al fratello Filippo e alle sorelle Francesca, Emilia e Maria Letizia.
Premetteva che con scrittura privata autenticata in data 2.1.2004 i soci tutti avevano nominato amministratore unico della "Ansor" s.n.c. sino alla data del 31.3.2004 la madre, Carmela Celotto; che, decorso l'anzidetto termine, in data 26.5.2004, senza il concorso della sua volontà e dunque a maggioranza e non all'unanimità, gli ulteriori soci della s.n.c. avevano nominato la madre amministratore unico a tempo indeterminato della società. Premetteva che il competente giudice del registro delle imprese (che aveva adito a seguito della reiezione dell'istanza rivolta al competente conservatore del registro delle imprese) aveva, per un verso, riscontrato l'illegittima iscrizione - così da ordinarne la cancellazione - di Carmela Celotto quale amministratore unico della "Ansor" s.n.c., siccome la nomina era stata assunta a maggioranza e non all'unanimità, ed aveva, per altro verso, denegato la contestuale sua iscrizione quale amministratore della "Ansor" in via disgiunta dagli altri soci; che il reclamo esperito da Carmela Celotto e da Filippo, Francesca, Emilia e Maria Letizia Sorrentino avverso il provvedimento del giudice del registro era stato respinto dal tribunale con ordinanza in data 12.4.2006.
Esponeva quindi che non aveva più ricevuto alcuna notizia circa lo svolgimento degli affari sociali. Chiedeva pertanto che l'adito tribunale affermasse in via urgente il suo diritto ad esaminare le scritture contabili ed i documenti della s.n.c.
2. Resistevano Carmela Celotto, Filippo, Francesca ed Emilia Sorrentino. Con la comparsa, con cui avevano provveduto a costituirsi ed all'uopo notificata, i resistenti comunicavano al ricorrente la delibera in data 17.5.2012 di sua esclusione dalla società in dipendenza, tra l'altro, delV(asserita) mancata restituzione e dunque dell'(asserita) protratta indebita utilizzazione da parte del medesimo ricorrente dell'immobile sito in Napoli, al Centro Direzionale, torre E/1, 50 piano, interno n. 40, con annesso posto auto, di proprietà della società e dallo stesso Domenico Sorrentino (asseritamente) concesso indebitamente in comodato alla "Segea", s.r.l. da lui e da sua moglie partecipata per pari quote.
3. Con ordinanza - confermata in sede di reclamo - l'adito tribunale affermava il diritto di Domenico Sorrentino di consultare i documenti relativi all'amministrazione della s.n.c.
4. Con atto di citazione notificato in data 14.6.2012 Domenico Sorrentino citava a comparire dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata Carmela Celotto nonché Filippo, Francesca, Emilia e Maria Letizia Sorrentino, così proponendo opposizione alla delibera di sua esclusione dalla "Ansor" s.n.c. Chiedeva dichiarare inesistente, nulla ovvero annullare la deliberazione assunta dai soci della "Ansor" s.n.c. e disporre la sua reintegrazione nella compagine societaria.
5. Con ordinanza pronunciata in accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. proposto da Domenico Sorrentino il Tribunale di Torre Annunziata sospendeva l'esecuzione della delibera di esclusione. 0,- 6. Si costituivano - nel giudizio a cognizione piena - Carmela Celotto, Filippo, Francesca ed Emilia Sorrentino. Instavano per il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva la "Ansor" s.n.c., in persona dell'amministratore e legale rappresentante, Carmela Celotto. Del pari instava per il rigetto dell'avversa domanda.
7. Alla prima udienza Domenico Sorrentino eccepiva che la procura ad litem, in nome e per conto della "Ansor" s.n.c., era stata rilasciata da soggetto, Carmela Celotto, che non ca aveva veste né di amministratore né di legale rappresentante; che al contempo, nell'atto di costituzione in data 6.11.2012, gli ulteriori convenuti, Filippo, Francesca ed Emilia Sorrentino, non avevano conferito alcuna procura ad litem.
8. Con sentenza n. 3117/2014 il Tribunale di Torre Annunziata annullava la deliberazione di esclusione in data 17.5.2012 e ordinava la reintegrazione di Domenico Sorrentino nella compagine societaria.
9. Proponevano appello la "Ansor" s.n.c., in persona dell'amministratore e legale rappresentante, Carmela Celotto, nonché Filippo, Francesca ed Emilia Sorrentino. Resisteva Domenico Sorrentino.
10. Con sentenza n. 1937 dei 20.3/27.4.2018 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'opposizione esperita da Domenico Sorrentino avverso la delibera in data 17.5.2012 di sua esclusione dalla "Ansor" s.n.c. e condannava l'appellato al rimborso delle spese del doppio grado. Premetteva la corte - alla stregua del principio per cui l'interesse della società si identifica con la somma degli interessi di tutti i soci - che il contraddittorio doveva reputarsi ritualmente instaurato in prime cure mercé la notificazione dell'iniziale citazione ai soci tutti dell' "Ansor" e dunque pur a Maria Letizia Sorrentino, da tempo receduta dalla s.n.c. e nondimeno indicata come socia della società, viepiù siccome il suo recesso era avvenuto in assenza dei presupposti di cui all'art. 2285 cod. civ.
Indi evidenziava che, in dipendenza viceversa della proposizione dell'appello da parte, oltre che dell' "Ansor", unicamente dei soci Carmela Celotto, Filippo, Francesca ed Emilia Sorrentino, ai fini, quindi, del riscontro della rituale proposizione del gravame da parte della s.n.c. e, prima ancora, del rituale conferimento della procura ad litem da parte di Carmela Celotto, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della collettiva impugnante, inevitabile era il rilievo - seppur incidenter tantum - della nullità della deliberazione di nomina in data 26.5.2004 di Carmela Celotto ad amministratore unico della "Ansor", siccome assunta a maggioranza e non già all'unanimità, in spregio alla prefigurazione dell'art. 6 dello statuto societario.
Evidenziava tuttavia, la corte - del pari ai fini del riscontro della rituale proposizione del gravame da parte della s.n.c. e del rituale conferimento della procura ad litem da parte di Carmela Celotto - che ben poteva ammettersi che costei avesse operato in qualità di socio amministratore e legale rappresentante in "prorogati° imperii", susseguentemente alla scadenza del termine del 31.3.2004 di efficacia della sua nomina disposta con il concorso della volontà di tutti i soci ed a causa della mancata successiva valida nomina di altro amministratore.
Evidenziava segnatamente che la regola della "prorogati° impedii' costituisce principio generale - rinveniente espressione sia all'art. 2385 cc civ. sia all'art.2274 cod. civ. - senza dubbio operante pur sul terreno delle società personali. Evidenziava dipoi - la corte - che meritevole di accoglimento era pur il terzo motivo di gravame, il cui buon esito rendeva vana la disamina del secondo. Evidenziava segnatamente, in ordine alla mancata restituzione e dunque alV(asserita) protratta indebita utilizzazione del complesso immobiliare al Centro Direzionale di Napoli, che l'appellato aveva addotto che i cespiti gli erano stati concessi in locazione dal padre, già amministratore della "Ansor", antecedentemente alla sua morte.
Evidenziava nondimeno che il documento su modulo prestampato, recante la scrittura datata 6.5.1997 di locazione, non risultava "genuino", siccome vi era indicato l'euro quale moneta da utilizzare per il pagamento del canone, sebbene alla data del 6.5.1997, apposta in prima pagina ed apparentemente antecedente al decesso di Andrea Sorrentino, la moneta unica europea non fosse ancora entrata in circolazione. Evidenziava infine - la corte - che l'utilizzazione a titolo gratuito degli immobili rinveniva riscontro nella circostanza per cui Domenico Sorrentino non aveva pagato alcun canone di locazione alla "Ansor" per oltre un decennio, quanto meno a decorrere dal marzo del 2000, epoca in cui l'appellato aveva cessato la prestazione dell'attività di commercialista in favore della s.n.c.
Evidenziava quindi che la concessione in godimento dell'immobile alla "Leasing Network" s.r.l. costituiva violazione degli obblighi gravanti, ex artt.1804 e 1810 cod. civ., sul comodatario - il quale comunque non aveva consentito alla s.n.c. di riottenere la disponibilità del complesso immobiliare - e dunque integrava grave inadempienza ex art. 2286 cod. civ.
11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Domenico Sorrentino; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La "Ansor s.n.c. di Carmela Celotto e C." ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso. Carmela Celotto nonché Filippo, Francesca, Emilia e Maria Letizia Sorrentino non hanno svolto difese.
12. Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
13. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell'impugnata sentenza con riferimento agli artt. 102 e 331 cod. proc. civ. Deduce che in grado d'appello l'appellante non ha citato Maria Letizia Sorrentino, ulteriore socia dell' "Ansor", la cui partecipazione al giudizio si imponeva in assenza di un soggetto legittimato a rivestire la qualifica di amministratore e legale rappresentante della s.n.c.
14. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e degli artt. 1129, 1722, 2257, 2260, 2272, 2274, 2293, 2298 e 2385 cod. civ. Deduce che ha errato la corte d'appello a reputare operante il principio della "prorogatio imperii". Deduce che le disposizioni codicistiche che la corte di merito ha assunto esprimenti la regola generale della "prorogati° imperii", non sono suscettibili di applicazione analogica sul terreno delle società personali.
Deduce segnatamente che la "prorogatio" ex art. 2385 cod. civ. è per sua stessa natura "a termine", siccome destinata "a colmare un momentaneo vuoto gestionale" (così ricorso, pag. 33). Deduce segnatamente che la "prorogatio" ex art. 2274 cod. civ., in ipotesi di scioglimento della società personale, prefigura la proroga dei poteri degli amministratori, circoscritta agli affari urgenti, "finalizzata esclusivamente al cd. passaggio di consegne verso i nominandi liquidatori" (così ricorso, pag. 37). Deduce segnatamente che non vi è alcuna attinenza tra l'ipotesi di estinzione del mandato ex art. 1722, n. 4, cod. civ. - richiamata dalla Corte di Napoli - e l'ipotesi del mandato a tempo determinato "conferito alla sig.ra Celotto che pacificamente è scaduto in data 31.03.2004" (così ricorso, pag. 39), viepiù che, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, cod. civ., il mandato si estingue per scadenza del termine.
Deduce segnatamente che la "prorogatio" dei poteri dell'amministratore di condominio non può trovare applicazione allorché risulti la contraria volontà dei condomini e nella specie sussiste"una esplicita - e reiteratamente manifestata - contrarietà di uno dei soci alla proroga della carica di amministratore in capo alla sig.ra Celotto" (così ricorso, pag. 41).
15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed agli artt. 1571, 1803, 1804, 2286, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. Deduce che la corte d'appello ha omesso l'esame di esiti istruttori decisivi, che avrebbero condotto, per un verso, ad escludere la detenzione da parte sua del complesso immobiliare sito al Centro Direzionale di Napoli e, per altro verso, a disconoscere la sussistenza a suo carico di una grave inadempienza rilevante ex art. 2286 cod. civ.
Deduce che dai documenti richiamati dalla corte di merito si evince che la "Ansor" era ben consapevole che il complesso immobiliare del Centro Direzionale di Napoli fosse detenuto dalla "Segea" - che vi aveva la propria sede legale - e quindi che la "Ansor" tollerasse siffatta detenzione, non avendo mai richiesto la restituzione ovvero il pagamento del canone di locazione o di qualsivoglia indennità e degli oneri condominiali (cfr. ricorso, pag. 47). Deduce che ha ab origine contestato la detenzione da parte sua del complesso immobiliare del "Centro Direzionale" (cfr. ricorso, pag. 49); che dunque era senz'altro la "Ansor" gravata dall'onere, onere per nulla assolto, della prova contraria.
Deduce che non vi è prova alcuna dell'asserito comodato, per giunta ipotizzato ex officio dalla corte territoriale (cfr. ricorso, pag. 53). Deduce che ha errato la Corte partenopea a reputare "inattendibile sotto il profilo materiale" il contratto di locazione; che la corte di seconde cure ha omesso l'esame del documento (cfr. ricorso, pag. 54); che invero, contrariamente all'affermazione della corte d'appello, il canone di locazione è stabilito in lire (cfr. ricorso, pagg. 55 - 56), ossia in lire 12.000.000 annue, importo che in euro sarebbe esorbitante rispetto al valore dell'immobile; che del resto "nella contabilità della Ansor snc sono stati rinvenuti crediti accantonati verso la Segea srl pari ad € 23.750,00" (cfr. ricorso, pag. 57).
Deduce che negli atti di causa non si rinviene alcun documento da cui si desume che, in veste di comodatario, ha ceduto la detenzione dei cespiti immobiliari della "Ansor" alla "Leasing Network" s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 59); che invero la missiva in data 13.1.2012 non contiene alcun riferimento alla sua persona (cfr. ricorso, pagg. 59 - 60).
16. Va disaminato previamente il secondo motivo di ricorso, siccome la quaestio che tale mezzo veicola, riveste una indubbia valenza preliminare, e logica e giuridica. In ogni caso il secondo motivo è privo di fondamento e va respinto.
17. Al riguardo il collegio reputa sufficiente, ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ., ribadire l'insegnamento di questa Corte. Ovvero l'insegnamento per cui, in tema di società di persone, l'art. 2274 cod. civ. - nel prevedere che, avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti sino a quando non siano presi i provvedimenti necessari alla liquidazione - esplicita l'applicabilità del principio generale della "prorogatio" dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione (cfr. Cass. (ord.) 18.5.2021, n. 13516; nella occasione riferita questa Corte ha, specificamente, ritenuto che all'amministratore revocato fa capo la legittimazione alla presentazione dell'istanza di fallimento dell'ente).
18. Su tale scorta inevitabile è la formulazione dei rilievi che seguono. Per un verso, va appieno condiviso il postulato che la Corte di Napoli ha inteso affermare in sede di rigetto del primo motivo d'appello. Ovvero che aveva errato il tribunale a disconoscere la veste di amministratore e legale rappresentante della "Ansor" s.n.c. in capo a Carmela Celotto e quindi a negare validità alla procura ad litem da costei conferita in nome e nell'interesse della medesima s.n.c. Tanto, a corretto giudizio della Corte campana, in virtù dell'operatività, pur sul terreno delle società personali, nonostante il rilievo quivi attribuito all' "intuitus personae", del principio della "prorogatio imperii" giusta, peraltro, il disposto dell'art. 2274 cod. civ.
Per altro verso, va senz'altro disattesa la deduzione del ricorrente secondo cui la corte d'appello ha errato a reputare operante il principio della "prorogatici imperii", così da ritenere che Carmela Celotto avesse conservato, pur all'esito del decorso del termine del 31.3.2004 (previsto nella scrittura privata autenticata in data 2.1.2004), la veste di amministratore unico e legale rappresentante della "Ansor" e quindi che la procura ad litem da ella conferita in nome e per conto della s.n.c. fosse valida ed efficace.
19. Il primo motivo di ricorso del pari va respinto.
20. In verità, le ragioni che militano per il rigetto del secondo mezzo di impugnazione, inducono, ex se, alla reiezione del primo mezzo. Più esattamente, il legittimo perdurare, seppur in regime di "prorogatio", della potestas gerendi e della rappresentanza pur processuale della "Ansor" s.n.c. in capo a Carmela Celotto prospetta come del tutto immeritevole di seguito l'assunto del ricorrente secondo cui, versandosi in un'ipotesi di causa inscindibile, la corte d'appello avrebbe dovuto d'ufficio rilevare l'incompiutezza del contraddittorio ed ordinarne la integrazione (cfr. ricorso, pagg. 26 - 27).
21. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
22. Innegabilmente con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente si duole, da un canto, per l'(asserita) omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa. Tanto, ben vero, pur allorquando adduce che del tutto ingiustificatamente la corte distrettuale ha ipotizzato un collegamento tra la "Segea"s.r.l. - società amministrata da Daniela Carola - ed il socio, Domenico Sorrentino (cfr. ricorso, pagg. 52 - 53). E però a siffatta doglianza ostano gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l'insegnamento per cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.
Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). Ovvero l'insegnamento per cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.
Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).
23. In pari tempo non è conferente il riferimento - che si rinviene nella rubrica del terzo motivo - alle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Invero, questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d 'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 1.3.2022, n. 6774).
24. Innegabilmente con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente si duole, d'altro canto, per V(asserito) "travisamento" del documento in data 6.5.1997, recante il testo del contratto di locazione avente ad oggetto il complesso immobiliare al Centro Direzionale di Napoli. E tuttavia al riguardo non può non darsi atto del difetto di specificità ed "autosufficienza", in parte qua, dell'esperito motivo di ricorso pur alla luce del recente arresto delle sezioni unite di questa Corte (il riferimento è a Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950). Più esattamente, è vero, sì, che le sezioni unite hanno puntualizzato che il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.
Italia del 28 ottobre 2021), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. E però le sezioni unite hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure.
25. Ebbene, nella specie Domenico Sorrentino si è limitato a riprodurre unicamente il testo dell'art. 2 del contratto di locazione (cfr. ricorso, pagg. 55 - 56) e a dedurre che "il contratto di locazione - redatto su modulo prestampato - reca il riferimento alla moneta all'epoca corrente (la lira e non l'euro) anche in altre parti del documento" (così ricorso, pag. 57), con due aggiuntivi riferimenti a quanto previsto alla pagina quattro del testo contrattuale (cfr. ricorso pag. 57). E, ben vero, l'ottemperanza al canone delrautosufficienza" viepiù si sarebbe imposta, siccome la Corte di Napoli ha reputato il contratto di locazione "palesemente inattendibile sotto il profilo materiale" (così sentenza d'appello, pag. 11).
26. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Domenico Sorrentino, va condannato a rimborsare alla s.n.c. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Carmela Celotto nonché Filippo, Francesca, Emilia e Maria Letizia Sorrentino non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in punto di spese va nei loro confronti assunta.
27. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Domenico Sorrentino, a rimborsare alla controricorrente,"Ansors.n.c. di Carmela Celotto e C.", le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen