Italian Court dismisses asylum appeal where applicant's refugee and subsidiary protection claims were rejected due to lack of credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Sidi Kone against a lower court's refusal of refugee and subsidiary protection status. The applicant argued for credibility in his Malian origin story and protection based on regional violence, but the court found his statements inherently uncredible and noted that the region of origin did not exhibit generalized armed conflict. Consequently, the court ruled that no further investigation was required when an applicant's narrative is fundamentally unreliable, leading to the dismissal of the petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007; When an asylum seeker's statements regarding the reasons for emigration are intrinsically uncredible, the court may reject requests for refugee or subsidiary protection status without further evidentiary proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34987/2018 proposto da: Kone Sidi, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Ameriga Petrucci per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Potenza depositato il 24 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere Marco Vannucci. FATTI DI CAUSA 1.
Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Potenza, rigettò le domande di Sidi Kone (di nazionalità maliana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno pér motivi umanitari; 1.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: sono poco credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente sui motivi che lo indussero a emigrare dal Mali, in quanto emergono contraddizioni su più punti della vicenda narrata; la domanda principale è dunque da rigettare, al pari di quella di protezione sussidiaria; in particolare, alla luce della condizione soggettiva del ricorrente e del contenuto delle fonti qualificate di informazioni, la regione del Mali (Sikasso, nel sud del Paese) di provenienza del ricorrente non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, rimanendo preoccupante la situazione solo in alcune zone del nord e del centro dello Stato; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni di vulnerabilità in capo al ricorrente.
2. Kone chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione.
3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione dei parametri legali nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese da esso e da motivazione apparente e perplessa sul punto; da omessa valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007.
2. La deduzione relativa all'apparenza della parte di motivazione del decreto impugnato relativa alla non credibilità del racconto del ricorrente è manifestamente infondata, risultando sul punto specificamente indicate le ragioni della ritenuta non credibilità intrinseca del ricorrente. Non vi è stata poi alcuna omissione di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007; obliando il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è affatto costante nell'affermare il principio secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono intrinsecamente inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr., per tutte, Cass. n. 10286 del 2020). In buona sostanza, quando il racconto delle ragioni alla base dell'espatrio è intrinsecamente non credibile non è necessario alcun ulteriore atto di istruzione per rigettare le domande testé menzionate.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, per non aver il giudice riconosciuto la protezione sussidiaria con riferimento alla situazione socio-politica del Mali. In particolare, il ricorrente contesta diniego della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 per aver il Tribunale errato nell'escludere la zona sud del Paese tra quelle interessate da violenza generalizzata derivante da conflitto armato, richiamando altresì la non applicabilità nell'ordinamento italiano dell'art. 8 della direttiva 2004/83/CE inerente al ricollocamento interno.
4. La normativa richiamata non apporta alcuna argomentazione al punto di censura, che rispecchia al contrario una critica nel merito, non confrontandosi il ricorrente con le ragioni della decisione (fondato sul contenuto di fonti qualificate di informazione espressamente citate) sul punto caratterizzanti il decreto impugnato. Inoltre, il ricorrente afferma che, "per come documentato ed allegato", è "pacifico che nel nord del Mali persista una grave situazione di insicurezza e incertezza riconducibile alla previsione di cui all'art. 14, lett.
c) del D.Igs. n. 251 del 2007"; senza però indicare eli documenti, acquisiti al procedimento di merito, che autorizzerebbero tale affermazione. La censura di erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 è dunque inammissibile.
5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia in merito alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, con particolare riferimento alla propria situazione personale e‘quella del Mali.
6. Il motivo, per come dedotto, è in parte manifestamente infondato e per il resto r inammissibile, in quanto: il decreto impugnato si pronuncia espressamente sulla domanda in questione; la censura si compendia nel richiamo al contenuto di principi di diritto in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità; non specifica quali allegazioni sulla vulnerabilità siano state fatte nel giudizio di merito a sostegno della domanda in discorso.
7. In conclusione, il ricorso è da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Cos