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Ordinanza — n. 33964/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bank interest rate ruling, holding capitalization of passive interest is relevant for usury calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33964/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's exclusion of passive interest capitalization from usury rate calculations. The appellant argued that capitalization transformed the debt into a principal obligation, while the bank contended it should be ignored per banking instructions. The court ruled that all economic costs, including capitalization, must be considered for usury assessment regardless of their contractual validity.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 1 l. 108/1996; Art. 644 c.p.: The prohibition of usurious relations requires considering all economic charges applied in credit relationships, including the capitalization of passive interest, for determining the effective global rate.

Parole chiave

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usury prohibition capitalization of interest effective global rate passive interest credit relationship costs calcolo degli interessi ricalcolo della rendita restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 1 l. 108/1996
RAGIONI DELLA DECISIONE Si denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, l.
Art. 1 comma 1 D.L. nr. 394/2000
108/1996, dell’art. 1, comma 1, del D.L.
Art. 644 c.p.
Secondo quanto infatti dispone la norma dell'art. 644, comma 5, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione delcredito".
Art. 644 comma 5 c.p.
Secondo quanto infatti dispone la norma dell'art. 644, comma 5, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione delcredito".
art 644 c.p
394/2000 e dell’art 644 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 2017 nr. 8806
Cass. S.U. 2017 nr. 8806).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7529/2018 R.G. proposto da: REGINA IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO PAOLO (MRNPLA74R11F158D) -ricorrente- contro CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1889/2017 depositata il 21/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Torino con sentenza nr 1889/2017 accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società Regina Immobiliare s.r.l. in liquidazione avverso la pronuncia nr 253/2015 del Tribunale di Asti condannando a pagare la Cassa di Risparmio di Asti all’appellante la somma di € 45.726,06; dichiarava la carenza di legittimazione attiva di Giliola Scala e Renzo Cavallaro in relazione alla domanda restitutoria ed il difetto di titolarità all’azione giudiziaria.

Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, riteneva che non si fosse superato il tasso soglia derivante dalle condizioni economiche pattuite per il rapporto di conto corrente di corrispondenza nr. 33612 del 27.3.2003. Osservava al riguardo che il tasso effettivo globale, concordato in misura pari al 14,47 % annuo e quindi superiore al tasso soglia dell’epoca, pari al 14,06 %, fosse la risultante dell’incremento del tasso nominale del 13,75 % per effetto della capitalizzazione trimestraledegli i nteressi. Sosteneva infatti la Corte di appello, condividendo in questo il ragionamento seguito dal Tribunale e criticando quello seguito dal c.t.u.,che ai fini della rilevazione del tasso globale tale operazione non poteva considerarsi corretta e ciò p erché mediante tale capitalizzazione (nella specie legittima in quanto prevista nel contrattosia relativamente agli interessi attivi che passivi) il debito da interesse passivo viene inglobato nel capitale così variando il regime giuridico trasformandosi da obbligazione accessoria in principale.

Sottolineavapoi che per la rilevazione dei tassi medi il c.t.u. aveva fatto riferimento alla formula di calcolo indicata dalle “Istruzioni” della Banca d’Italia che non prevede che venga computata la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg, sicchè detto consulente aveva messo in relazione due grandezze non omogenee. Avverso tale sentenza la società Regina Immobiliare s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivoillustrato da memoria. La Cassa di Risparmio di Asti non si è costituita rimanendo intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE Si denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1, del D.L. nr. 394/2000 e dell’art 644 c.p. in relazione all’art 360 primo comma nr. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello escluso il superamento del tasso soglia ab origine in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza acceso in data 22.5.2003 ed estinto in data 13.8.2009, in tal modo derogando all’onnicomprensività dell’art.644 c.p. che impone di tenere conto di tutti i costi esclusi solo imposte e tasse.

La doglianza è fondata. La decisione impugnata, criticando le modalità di computo seguite dal c.t.u., ha escluso il superamento del tasso soglia in quanto il tasso globale concordato nella misura di € 14,47%, e quindi superiore al tasso soglia pari al 14,06, era la risultante dell’incremento del tasso nominale del 13,75 % per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che però nella specie era perfettamente legittima, essendo prevista sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, così come stabilito dalla delibera CICR del 9/2/2000.

Ha sostenuto, in particolare, che gli interessi per effetto della capitalizzazione cessano di essere tali, essendosi trasformati in capitale, onde non possono essere computati, ai fini della rilevazione del tasso degli stessi, fra le voci di costo periodico del conto corrente. La Corte distrettuale ha poi sottolineato che il consulente d’ufficio aveva fatto riferimento per la rilevazione dei tassi medi alla formula di calcolo indicata dalle “Istruzioni” della Banca d’Italia che non prevedevano ai fini del Teg il computo degli interessi passivi anatocistici.

Il ragionamento seguito dalla Corte contrasta con la normativa dettata in tema di usura. Non può infatti ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarietà dei negozi di credito, invero, la decisione assunta dalla Corte di Appellodi Torino , che con riguardo alla linea di credito concessa dall’Istituto bancario ha escluso dal novero delle voci economiche rilevanti in proposito la capitalizzazione degli interessi passivi muovendo dall’erroneo presupposto che la capitalizzazione degli interessi comporti la trasformazione di una obbligazione accessoria in una obbligazione principale.

E’ opportuno muovere dalla considerazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall'art.644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto infatti dispone la norma dell'art. 644, comma 5, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione delcredito".

Va puntualizzato che detto carattere "onnicomprensivo" per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario (cfr. Cass. S.U. 2017 nr. 8806). Posti questi principi di carattere generale si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo delcredito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro.

Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto insé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale. Non corretta è altresì l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebberogli effetti della capitalizzazio ne. Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi perciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annu a, praticato in media dall’intermediario.

Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affattointeso prescind ere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcunasponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passiviai fini del Teg.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la decisione va cassata e rinviata alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte