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Ordinanza — n. 33904/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal rejection as inadmissible due to lack of cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33904/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy administrator's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs. The administrator challenged a lower court's refusal to authorize the bankruptcy trustee to file a civil lawsuit, arguing this violated constitutional rights and ignored decisive facts. The court ruled that such administrative orders within bankruptcy proceedings cannot be reviewed via cassation under Article 360(1)(5) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 26 l.fall.; Art. 360(1)(5) c.p.c.: Appeals against bankruptcy court orders authorizing trustees to initiate civil actions are inadmissible to the Court of Cassation as they are administrative acts lacking cassation grounds.

Parole chiave

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bankruptcy appeal trustee authorization cassation inadmissibility administrative order civil litigation rights istituzione di una curatela opposizione al precetto esecutivo retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 26 l.fall.
–Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Giambra Giuseppe, in proprio e q uale a mministratore u nico d ella C IR Costruzioni Industriali e Residenziali S .
Art. 360(1)(5) c.p.c.
111 VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 1° co.
Art. 25 l.fall.
Art. 111 Cost.
– Le censure sono inammissibil i , in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a n
art. 111 Cost
– Le censure sono inammissibil i , in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22959/2012
Cass. 24432/2019
ex multis Cass. 24432/2019, 13288/2004, 8666/2000).
Cass. 13288/2004
Cass. 8666/2000
Cass. Sez. U 23535/2019
Cass. Sez. U 4315/2020
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Testo completo

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5458/2019 R.G. proposto da : GIAMBRA GIUSEPPE, in proprio e quale amministratore unico della CIR COSTRUZIONI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GURRIERI GIUSEPPE (GRRGPP78M06F258A) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO CIR COSTRUZIONI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHI AGLIETTI LUCIA (CCCLCU62E70D612C), rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI (CCCGLG60L01D612T) giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FIRENZE cron. n. 3/201 9 depositatoil 11/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Giambra Giuseppe, in proprio e q uale a mministratore u nico d ella C IR Costruzioni Industriali e Residenziali S . r . l ., avverso il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento CIR Costruzioni Industriali e Residenziali S.r.l. aveva autorizzato il curatore fallimentare a non costituirsi nel giudizio n. 7/2015 (recte 1819/2017) R.G. pendente dinanzi alla Corte di appello di Firenze, promosso dalla società in bonis per la riforma della sentenza del T ribunale di Firenze che aveva accolto l’opposizione di Davide Anania al decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa società nei suoi confronti, revocandolo. 2.

– Avverso detta decisione Giambra Giuseppe, sempre in proprio e n.q., ha proposto ricorso per cassazione affidato a du e motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. – Entrambi i motivi sono rubricat i « Violazione dell’art. 111 VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 1° co. n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ma mentre nel primo si contesta che il collegio avrebbe erroneamente « fondato il proprio convincimento sulla base del fatto che dalla sola documentazione del reclamo non si evinceva che i termini per la riassunzione del procedimento di appello erano scaduti » , con il secondo si censura la valutazione collegiale circa la non convenienza di «portare avanti un giudizio di appello con rischio di soccombenza per un credito di entità limitata». 4.

– Le censure sono inammissibil i , in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere un'azione civile, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria, che esaurisce i suoi effetti all'interno del fallimento (quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore) e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione, sorveglianza ed autorizzazione) che l'art. 25, comma primo, l.fall. gli attribuisce (Cass.22959/2012; conf. ex multis Cass. 24432/2019, 13288/2004, 8666/2000). 5.

– A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a n