Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33878/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for violating bankruptcy law regarding administrative court orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33878/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy administrator's appeal inadmissible, ruling that it violated bankruptcy procedural rules. The administrator challenged a tribunal order refusing authorization for the trustee to pursue a civil lawsuit regarding a loan contract nullity. The court held that such appeals against administrative orders within bankruptcy proceedings are legally barred by established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 l.fall.; Art. 111 VI comma Cost.; Art. 360 1° co. n.5 c.p.c.; Art. 25 comma 1 l.fall.: Appeals against tribunal orders refusing authorization for trustees to initiate civil actions in bankruptcy are inadmissible as they concern administrative acts internal to the bankruptcy procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal inadmissibility trustee civil action authorization administrative order review bankruptcy procedural rules court of cassation decision ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori caso di garanzia bancaria sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 l.fall.
– Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Giambra Giuseppe, in proprio e q uale Amministratore Unico d ella C IR Costruzioni Industriali e Residenziali S .
Art. 111 VI comma Cost.
– Con l’unico motivo proposto, rubricato « V iolazione dell’art. 111VI comma della Costituzione in relazione all’art.
Art. 360 1° co. n.5 c.p.c.
111VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 1° co.
Art. 25 comma 1 l.fall.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
–Sussistono i pr esupposti ex art. 13, co.
art. 111 Cost
– Il motivo è inammissibile , in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22959/2012
gli attribuisce» (Cass. 22959/2012; conf.
Cass. 24432/2019
Cass. 13288/2004
Cass. 8666/2000
Cass. Sez. U 23535/2019
Cass. Sez. U 4315/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5439/2019 R.G. proposto da : GIAMBRA GIUSEPPE, quale amministratore unico della CIR COSTRUZIONI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GURRIERI GIUSEPPE (GRRGPP78M06F258A) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO CIR COSTRUZIONI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHI AGLIETTI LUCIA (CCCLCU62E70D612C), rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI (CCCGLG60L01D612T) giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FIRENZE cron. n. 2/201 9 depositatoil 10/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Giambra Giuseppe, in proprio e q uale Amministratore Unico d ella C IR Costruzioni Industriali e Residenziali S . r . l ., avverso il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento CIR Costruzioni Industriali e Residenziali S.r.l. aveva autorizzato il curatore fallimentare a non costituir si nel giudizio n. 7/2015 R.G. pendente dinanzi alla Corte di appello di Firenze, promosso dalla società in bonis contro il rigetto della propria domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato con la B anca Monte dei P aschi di Siena S.p.a. , con conseguente nullità dell’ipotecae risarcimento dei danni subiti. 2.

– Avverso detta decisione Giambra Giuseppe, q uale Amministratore Unico d el la C IR Costruzioni Industriali e Residenziali S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. – Con l’unico motivo proposto, rubricato « V iolazione dell’art. 111VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 1° co. n.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», il ricorrente contesta sia l’accertamento del tribunale per cui «dall’esame della documentazione prodotta dalle parti non risulta che sia scaduto il termine per la riassunzione del giudizio avanti alla Corte d’Appello, come rilevato da parte reclamante solamente - peraltro - in sede di discussione avanti al collegio senza che la stessa abbia formulato specifica doglianza nell’atto di reclamo», né «che il curatore abbia avuto la conoscenza legale della pendenza del procedimento», sia la valutazione collegiale per cui non sarebbe stato conveniente riassumere il giudizio di appello. 4.

– Il motivo è inammissibile , in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere un'azione civile», trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria, che «esaurisce i suoi effetti all'interno del fallimento (quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore) e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione, sorveglianza del procedimento ed autorizzazione) che l'art. 25, comma primo, legge fall. gli attribuisce» (Cass. 22959/2012; conf. ex multis Cass.24432/2019, 13288/2004, 8666/2000). 5.

– A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. –Sussistono i pr esupposti ex art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello s