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Ordinanza — n. 33873/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against company dissolution, ruling administrative documents insufficient to prove economic activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33873/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Francesca Balduzzi and the Scandella brothers against the lower court's dissolution of the partnership 'Immobiliare Scandella'. The appellants argued that administrative records and their participation in meetings proved the company's existence and economic activity. The court rejected this, holding that such documents alone are inadequate to demonstrate the exercise of economic activity required to prevent dissolution.

Regesto Legislator

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Art. 2480, comma 1, c.c.; Art. 2481, comma 1, c.c.: Administrative documents and factual participation in meetings are insufficient on their own to prove the exercise of economic activity necessary to prevent the dissolution of a partnership company.

Parole chiave

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partnership dissolution economic activity proof administrative documents company existence Cassazione appeal partnership law dissolution grounds società immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2480, comma 1, c.c.
Art. 2481, comma 1, c.c.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art.
art. 2248 cod. civ
In riconvenzionale chiedevano che fosse dichiarata, in relazione al disposto dell'art. 2248 cod. civ., la nullità della s.n.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Cass. n. 23153/2018
Cass. n. 20553/2021
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Testo completo

eguente Cr ( • ORDINANZA sul ricorso n. 20044 - 2018 R.G. proposto da: SCANDELLA DANILO ROBERTO - c.f. SCNDLR53A08B157N - SCANDELLA GIULIANO - c.f. SCNGLN6OPO7C800K - BALDUZZI FRANCESCA - c.f. BLDFNC34E53C800V - rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procure speciali in calce al ricorso dall'avvocato Marco Giani e dall'avvocato professor Alberto Tedoldi ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Smargiassi. RICORRENTI contro FILISETTI IVAN - c.f. FLSVNI54L08Z507Y - FILISETTI DIANA - c.f.

FLSDNI58E48Z507T - rappresentati e difesi in virtù di procure speciali in calce al controricorso dall'avvocato Marco Bresciani ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale delle Milizie, n. 1, presso lo studio dell'avvocato Stefano Salvato. CONTRORICORRENTI e SAVOLDELLI VITTORIO DOMENICO - c.f. SVLVTR55E16A383Y - SAVOLDELLI SILVANA - c.f. SVLSVN58H62A383T - SCANDELLA ALESSIO ENRICO - c.f. SCNLSN52M26F205N - SCANDELLA ANNA CATIA - c.f. SCNNCT55R57F205M - SCANDELLA CARLO GIOVANNI - c.f. SCNCLG36H14H615S - TRABUCCHI MARIANGIOLA - c.f. TRBMNG40L45A794E - MANZONI GIOVANNI - c.f.

MNZGNN34H06A163T - FILISETTI CATERINA - c.f. FLSCRN32A66C324G - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Orti della Farnesina, n. 126, presso io studio dell'avvocato professor Giorgio Stella Richter che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Giovanni Pizzigoni li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI e RIGAMONTI CARLA - c.f. RGMCRL23E47F205K - INTIMATA e IMMOBILIARE SCANDELLA di Scandella & C. s.n.c. - c.f./p.i.v.a. 00872300165 INTIMATA avverso la sentenza n. 608 dei 6.3/3.4.2018 della Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 del consigliere dott.

Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato Ivan Filisetti e Diana Filísetti citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Bergamo Danilo Roberto Scandella, Giuliano Scandella, Francesca Balduzzi, Vittorio Domenico Savoldelli, Silvana Savoldelli, Al'AfV Alessio Enrico Scandella, Anna Catia Scandella, Carlo Giovanni Scandella, Mariangiola Trabucchi, Giovanni Manzoni, Caterina Filisetti e Carla Rigamonti. Esponevano che nel maggio del 2000 era deceduto Luigi Antonio Filisetti, socio della "Immobiliare Scandella di Scandella & C." s.n.c., lasciandoli quali suoi unici eredi; che i convenuti erano parimenti soci della "Immobiliare Scandella", taluni siccome subentrati iure hereditario nella posizione di socio della s.n.c. già spettante ai rispettivi danti causa.

Esponevano che a seguito della morte del loro dante causa avevano palesato il proposito di subentrargli nella società; che del resto erano già divenuti di fatto - come desumibile, peraltro, dalle lettere di convocazione ai fini della loro partecipazione alle assemblee - parte integrante della compagine societaria. Esponevano che nondimeno non si era acquisito l'unanime consenso di tutti i soci, necessario ai fini del loro formale ingresso in società. Chiedevano quindi accertarsi l'avvenuto loro subentro in società.

2. Si costituivano Francesca Balduzzi, Danilo e Giuliano Scandella. Deducevano che la "Immobiliare Scandella di Scandella & C." s.n.c. era volta in via esclusiva al mero godimento del compendio immobiliare - in Fino del Monte e Castione della Presolana - di cui era intestataria e giammai aveva atteso allo svolgimento di attività d'impresa, viepiù che era stata pattuita fino al 2070, ossia per un tempo esorbitante ed eccedente la vita dei soci originari. Instavano, tra l'altro, per il rigetto dell'avversa domanda. In riconvenzionale chiedevano che fosse dichiarata, in relazione al disposto dell'art. 2248 cod. civ., la nullità della s.n.c. e che si facesse luogo allo scioglimento della comunione esistente sugli immobili apparentemente intestati alla società. 3 vi; In riconvenzionale subordinata chiedevano che fossero acclarate l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e dunque lo scioglimento della società con susseguente sua messa in liquidazione.

3. Si costituivano Vittorio Domenico Savoldelli, Silvana Savoldelli, Alessio Enrico Scandella, Anna Catia Scandella, Carlo Giovanni Scandella, Mariangiola Trabucchi, Giovanni Manzoni, Caterina Filisetti e Carla Rigamonti. Aderivano in toto, viceversa, alla domanda degli attori.

4. Interveniva la "Immobiliare Scandella di Scandella & C." s.n.c.

5. Con sentenza n. 2415/2015 il Tribunale di Bergamo dichiarava, in accoglimento della domanda attorea, che Ivan Filisetti e Diana Filisetti erano subentrati nella "Immobiliare Scandella di Scandella & C." s.n.c., nella quota già spettante al loro dante causa, Luigi Antonio Filisetti; dichiarava assorbite nell'accoglimento della domanda attorea le domande riconvenzionali esperite da Francesca Balduzzi e da Danilo e Giuliano Scandella; condannava costoro alla rifusione delle spese di lite.

6. Proponevano appello Francesca Balduzzi, Danilo e Giuliano Scandella, tra l'altro, per omessa pronuncia ovvero per omessa motivazione in ordine alle esperite riconvenzionali. Resistevano Ivan e Diana Filisetti. Resistevano Vittorio Domenico Savoldelli, Silvana Savoldelli, Alessio Enrico Scandella, Anna Catia Scandella, Carlo Giovanni Scandella, Mariangiola Trabucchi, Giovanni Manzoni, Caterina Filisetti e Carla Rigamonti. Non si costituiva la "Immobiliare Scandella di Scandella & C." s.n.c.

7. Con sentenza n. 608 dei 6.3/3.4.2018 la Corte d'Appello di Brescia rigettava il gravame e condannava parte appellante alle spese del grado.1/4/1/17 Evidenziava la corte che il riscontro dell'attività compiuta dalla "Immobiliare Scandella" dava ragione dello svolgimento da parte della s.n.c. di attività gestoria diretta al conseguimento dell'oggetto sociale, consistente, a norma dell'art. 2 dello statuto sociale, "nell'esercizio dell'attività edilizia di costruzione, trasformazione e manutenzione di fabbricati di qualsiasi specie ed uso (...)". Evidenziava altresì che, a fronte dell'esito positivo dell'iter burocratico attivato ai fini dell'edificabilità dei terreni, non vi era margine perché potesse configurarsi la causa di scioglimento di cui all'art. 2272, n. 2, cod. civ., sostanziantesi nella sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Francesca Balduzzi, Danilo Scandella e Giuliano Scandella; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Ivan Filisetti e Diana Filisetti hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. Vittorio Domenico Savoldelli, Silvana Savoldelli, Alessio Enrico Scandella, Anna Catia Scandella, Carlo Giovanni Scandella, Mariangiola Trabucchi, Giovanni Manzoni e Caterina Filisetti parimenti hanno depositato controricorso; analogamente hanno chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. Carla Rigamonti non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese la "Immobiliare Scandella di Scandella & C.".

9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 2082, 2247 e 2248 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 947/1982.Deducono che, nonostante le indicazioni di cui all'oggetto sociale, l'unico scopo della "Immobiliare Scandella di Scandella & C." s.n.c., costituita tra stretti parenti per un tempo di gran lunga superiore alla vita dei soci, è "quello di acquistare e godere in comunione dei terreni in Fino del Monte (...) quale forma di investimento a lungo termine" (così ricorso, pag. 11).

Deducono che gli indici assunti dall'impugnata sentenza a riscontro dell'esercizio in comune di attività economica non hanno alcun rilievo. Deducono che la "Immobiliare Scandella" non ha mai conosciuto alcuna gestione sociale; che vi è stata unicamente restituzione ai soci-comproprietari dei crediti da costoro vantati ed il versamento da parte dei soci-comproprietari della provvista necessaria per il riacquisto, nel 1993, dei terreni residui all'esito dell'operazione immobiliare eseguita dalla "Villaggio Cardas" s.r.I.; che l'amministratore ha sempre operato in veste di semplice amministratore della comunione (cfr. ricorso, pagg. 18 - 20).

10. Con il secondo motivo denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 183, 6° co., e 153 cod. proc. civ. Deducono che la corte d'appello ha fondato la sua decisione sui documenti n. 27 e n. 28 allegati alla produzione dei convenuti Vittorio Domenico Savoldelli ed "altri", benché si tratti di documenti, oltre che irrilevanti, non utilizzabili, "in quanto prodotti ex adverso dopo lo spirare dei termini per le memorie istruttorie" (così ricorso, pag. 27). Deducono che, contrariamente a quanto ex adverso addotto, si tratta di documenti risalenti ad epoca antecedente al maturare delle preclusioni istruttorie. 6 fiNv Deducono che il primo giudice all'udienza del 12.10.2011 ha ammesso tout court siffatta documentazione e tuttavia hanno provveduto a ribadire l'eccezione di tardività nell'atto di appello, viepiù che la preclusione è rilevabile ex officio dal giudice.

11. Il primo motivo di ricorso va respinto.

12. Innegabilmente l' "error in iudicando", sub specie di falsa applicazione di legge", riflette l'applicazione della norma al caso concreto. Propriamente consiste o (così come si prospetta con il mezzo in disamina) nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. 26.9.2005, n. 18872).

13. Da tempo questa Corte spiega che, in tema di differenza fra società e comunione, in cui si verifica comunque un conferimento di beni o il fenomeno di una massa di beni comuni, rileva la prevalenza nella comunione dell'elemento statico e nella società di quello dinamico, nel senso che i beni sui quali cade il condominio sono direttamente oggetto di godimento secondo la destinazione loro propria, mentre, nella società, sono strumento per il compimento di una attività, i cui utili saranno poi ripartiti fra le parti (cfr. Cass. 7.8.1982, n. 4446; Cass. 10.11.1992, n. 12087).

14. Orbene, alla luce di ambedue i parametri "definitori", è da negare nella specie che, a causa dell'inesatta identificazione degli indici normativi destinati a "formare la premessa maggiore del sillogismo, del tutto erronea è la conclusione cui perviene la Corte territoriale" (così ricorso, pag. 21).La Corte di Brescia, invero, ha correttamente scrutinato le circostanze alle quali ha ancorato l'operazione di "sussunzione" cui ha fatto luogo. Per un verso, ha ineccepibilmente riscontrato le plurime circostanze da cui ha desunto la sussistenza dell'elemento "dinamico - speculativo", correlato allo svolgimento di attività imprenditoriale.

Ovvero la circostanza per cui la "Immobiliare Scandella" aveva acquistato gli immobili col proposito che, nel tempo, ne risultasse potenziata la vocazione abitativa o turistica, tant'è che aveva operato presso il Comune di Fino del Monte affinché i terreni di sua proprietà rientrassero nelle zone edificabili prefigurate dallo strumento edilizio in corso di adozione (cfr. sentenza d'appello, pag. 8). Ovvero la circostanza per cui la "Immobiliare Scandella" aveva fatto luogo ad un'operazione, innegabilmente "speculativa", con la "Villaggio Cardas" s.r.I., ossia di vendita degli immobili - terreni e fabbricati rurali - di sua proprietà e di riacquisto degli immobili - villini - residui che la "Villaggio Cardas" aveva costruito (cfr. sentenza d'appello, pagg. 7 - 8).

Ovvero la circostanza per cui la "Immobiliare Scandella" aveva senza dubbio atteso alla distribuzione di utili e alla riscossione di finanziamenti (cfr. sentenza d'appello, pag. 8), viepiù che, in quanto società di persone, non era tenuta al deposito dei bilanci. Per altro verso, ha ineccepibilmente riscontrato la circostanza da cui ha desunto l'insussistenza dell'elemento "statico - di mero godimento". Ovvero la circostanza per cui non si aveva dimostrazione del diretto godimento degli immobili, a titolo personale, da parte dei soci, sicché mancava la finalità propria della comunione (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).15.

In pari tempo, i ricorrenti prospettano, sì, che, come risulta dal documento n. 2 prodotto dai medesimi attori, ossia dalla missiva del 13.12.2008, l' "Immobiliare Scandella" s.n.c., risalente al 1979, non ha mai approvato bilanci né distribuito utili (cfr. ricorso, pagg. 11 - 12); che, all'atto del decesso, agli originari soci sono sempre subentrati tutti i loro eredi (cfr. ricorso, pag. 12); che non hanno rilievo né la regolarizzazione della società avvenuta con atto notarile del 1984 a norma dell'art. 1 della legge n. 947/1982 (cfr. ricorso, pag.

13) né l'operazione di "vendita - riacquisto" conclusa con la "Villaggio Cardas" s.r.l. di una parte dei terreni (cfr. ricorso, pagg. 14 - 15); che qualsiasi proprietario o comproprietario dà impulso alle debite procedure amministrative affinché i terreni di sua proprietà acquisiscano maggior valore in dipendenza di una diversa destinazione urbanistica (cfr. ricorso, pag. 16). E tuttavia, in questi termini, i ricorrenti si dolgono, indebitamente in questa sede (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass.(ord.) 19.7.2021, n. 20553), per l'asserita erronea valutazione delle risultanze di causa, risultanze di causa, di contro, dalla corte distrettuale correttamente vagliate ai fini dell'inappuntabile operazione di "sussunzione" cui ha provveduto.

16. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

17. E' invero consolidato nella nostra giurisprudenza (cfr.ex multis Cass.n.6330/2014; n.26831/2014; n.26419/2020) il principio secondo cui l'art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse alla astratta regolarità della attività giudiziaria ma garantisce solo la eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione; con la conseguenza che è inammissibile la impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare le ragioni per le quali ne sia derivato quel pregiudizio alla parte denunciante.

Prospettazione che non è dato rinvenire nella illustrazione del motivo, che piuttosto si limita a ribadire (peraltro non utilmente in questa sede di legittimità: cfr.Cass.n.11892/2016; n.23153/2018; n.20553/2021) la irrilevanza nel merito dei fatti rappresentati dai documenti in questione, sul rilievo -incongruo rispetto alla valutazione complessiva compiuta dalla Corte distrettuale- che la pratica amministrativa documentata (peraltro, dagli stessi ricorrenti instaurata) non sarebbe idonea, di per sé sola, a dimostrare l'esercizio di una attività economica da parte della società.

18. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare le spese del presente giudizio ai controricorrenti Ivan Filisetti e Diana Filisetti. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare le spese del presente giudizio ai controricorrenti Vittorio Domenico Savoldelli, Silvana Savoldelli, Alessio Enrico Scandella, Anna Catia Scandella, Carlo Giovanni Scandella, Mariangiola Trabucchi, Giovanni Manzoni e Caterina Fi I i setti . La liquidazione segue come da dispositivo, escluso l'aumento prefigurato dall'art. 4, 2° co., del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 37/2018), richiesto dai soli controricorrenti Vittorio Domenico Savoldelli, Silvana Savoldelli, Alessio Enrico Scandella, Anna Catia Scandella, Carlo Giovanni Scandella, Mariangiola Trabucchi, Giovanni Manzoni e Caterina Filisetti, siccome la difesa di soggetti ulteriori non ha assolutamente e per nulla comportato, e per gli uni e per gli altri controricorrenti, la disamina di posizioni differenziate.

Carla Rigamonti e la "Immobiliare Scandella di Scandella & C." s.n.c. non hanno svolto difese. Nessuna statuizione in punto di spese va pertanto nei loro confronti assunta.19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, Francesca Balduzzi, Danilo Scandella e Giuliano Scandella, a rimborsare ai controricorrenti, Ivan Filisetti e Diana Filisetti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna in solido i ricorrenti, Francesca Balduzzi, Danilo Scandella e Giuliano Scandella, a rimborsare ai controricorrenti, Vittorio Domenico Savoldelli, Silvana Savoldelli, Alessio Enrico Scandella, Anna Catia Scandella, Carlo Giovanni Scandella, Mariangiola Trabucchi, Giovanni Manzoni e Caterina Filisetti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a