Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of reference to the appealed decision and discretionary factual assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to reference the specific grounds of the appealed judgment and attacking a discretionary factual evaluation. The appellant argued that credit assignments were revocable payments intended to extinguish debts, but the lower court found they were merely anomalous payments for advanced funds. The Court ruled that the appeal lacked a direct link to the decision's reasoning and improperly challenged the trial judge's discretion on factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to reference the specific grounds of the appealed decision or attacks a discretionary factual assessment not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4441/2016R.G. proposto da: COOPERATIVA COSTRUTTORI - COOPCOSTRUTTORI s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell’Avvocato Alessandra Scarcia, che l a rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro FABER FACTOR s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, con sede in Fabriano, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1533/2015 depositata il17/9/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 643/2010, rigettava la domanda di Coopcostruttori s.c.r.l. in amministrazione straordinaria di revoca, ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., di tre cessioni di credito, aventi asserita natura solutoria, concluse dalla società in bonis con Faber Factor s.p.a. nel periodo sospetto nell’ambito del rapporto di factoringtra loro in essere.
2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 17 settembre 2015, rigettava l’impugnazione proposta da Coopcostruttori s.c.r.l. in a.s.contro la decisione di primo grado. Osservava, in particolare, che la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, integra un pagamento anomalo revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. nel caso in cui venga conclusa solvendi causa, mentre nel caso di specie ciascuna delle cessioni era stata eseguita a fronte dell’acquisto anticipato dei crediti da parte del factor, che si era obbligato al pagamento del loro corrispettivo, rimanendo così escluso che le stesse avessero avuto finalità solutorie di debiti preesistenti della cedente.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Coopcostruttori s.c.r.l. in a.s. prospettando tre motivi di doglianza. L’intimata Faber Factor s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.: la corte di merito avrebbe erroneamente negato la funzione solutoria delle cessioni di credito in questione, malgrado le stesse fossero state utilizzate da Faber Factor s.p.a. per recuperare gli anticipi concessi in precedenza e comunque per estinguere debiti pregressi della cedente.
Deponevano in tal senso il contenuto del contratto di factoringe dei contratti di cessione di credito, da cui era possibile evincere che l’essenza delle obbligazioni di Coopcostruttori s.c.r.l. verso Faber Factor s.p.a. era costituita da un complesso meccanismo negoziale attraverso il quale venivano attribuiti crediti presenti o futuri a fronte di pregresse anticipazioni di somme di denaro. 4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.”, assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata anche in ragione della sua carente ed illogica motivazione nella parte in cui ha affermato che non vi sarebbe prova dell’effettiva riduzione delle pregresse esposizioni debitorie: la c orte di merito avrebbe tralasciato di considerare che l’esposizione debitoria di Coopcostruttori s.c.r.l. verso Faber Factor, pari a € 16.666.520,76, di cui l a creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura, non poteva che trarre origine da quelle forme di finanziamento e/o anticipazione di somme di denaro derivanti dal contratto di factoring e che i successivi atti di cessione, ivi compresi quelli di cui era stata chiesta la revoca, avevano avuto funzione solutoria.
La sentenza impugnata – aggiunge la ricorrente – si po rrebbe anche in contrasto con il disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., poiché, con motivazione illogica, incoerente ed incompleta, il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie sussistevano, quanto meno, delle presunzioni gravi, precise e concordanti (rappresentate dalle clausole contrattuali, nonché dalle lettere di autorizzazione di pagamento di pregresse fatture dei fornitori) in ordine al fatto che le cessioni avevano rid otto pregresse esposizioni debitorie della società poi d ichiarata insolvente.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, per una pluralità di concorrenti ragioni. 5.1 Ambedue i mezzi ripetono il tenore delle critiche già sollevate in sede di appello avverso la decisione di primo grado (riportate testualmente alle pagg. 3 e 4 della decisione impugnata). Le censure, invece, si sottraggono a uno specifico confronto con il contenuto della statuizione impugnata, nella parte in cui la stessa, dopo aver ricordato che la cessione di credito, quale negozio a causa variabile, integra un pagamento anomalo revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. nel caso in cui venga conclusa solvendi causa, ha rilevato che ciascuna delle cessioni di cui si sollecitava la revoca “era seguita da un’anticipazione a titolo di pagamento del prezzo” (pag.
4) e costituiva un atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso e non con finalità solutorie di un proprio debito preesistente. Ne discende l’inammissibilità dellecritiche, dato che nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Cass. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima. 5.2 Peraltro, il primo motivo non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto della decisione impugnata, ma ne critica l’”inopinato” ed “erroneo” approdo, esprimendo così un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto della congerie istruttoria che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 5.3 Il secondo motivo, laddove lamenta l’omesso esame dell’esistenza di un’esposizione debitoria vantata da Faber Factor s.p.a. nei confronti di Coopcostruttori s.c.r.l., non adduce alcuna indicazione in merito al fatto che tale debito fosse già esistente, almeno in parte, al momento della cessione dei crediti, né spiega perché l’eventuale esistenza di un’esposizione debitoria dell’imprenditore finanziato impedisse il perfezionamento di cessioni che prevedessero il contestuale versamento da parte del factordell’anticipazione a titolo di corrispettivo della cessione.
Ne rimane così compromessa la decisività della circostanza di fatto di cui si lamenta l’omesso esame. 5.4 Spetta al giudice di merito - nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova- valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici (v. Cass. 22366/2021, Cass. 8023/2009, Cass.10847/2007, Cass. 1404/2001). Risulta così inammissibile in questa sede la censura sollevata all’interno del secondo motivo, con cui si lamenta il mancato ricorso alla prova presuntiva, posto che una simile valutazione rientra nei poteri istituzionali del giudice di merito e non è sindacabile in questa sede. 5.5 Quanto appena esposto rende superfluo ricordare, al fine di constatare l’infondatezza delle censure in esame, che, a mente degli artt. 5, comma 1, e 7, comma 1, l. 52/1991, q 5.
Il terzo motivo di ricorso assume che sussistesse, oltre che il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria proposta, anche il presupposto soggettivo.
6. La doglianza è inammissibile. La critica, infatti, esula completamente dal contenuto della decisione impugnata, che si è limitata a escludere la mancanza dei presupposti oggettivi perché potesse essere riconosciuta l’esistenza di un pagamento anomalo revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.. Ne discende la sua inammissibilità per mancanza del carattere di riferibilità alla decisione impugnata che il motivo di impugnazione deve necessariamente avere.
7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor