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Ordinanza — n. 33413/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal regarding non-notified creditor claims and insolvency assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33413/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bankruptcy appeal filed by Montecarlo SRL against the lower court's declaration of bankruptcy. The appellant argued that the failure to notify subsequent creditor claims violated their right of defense and that the company was merely temporarily illiquid rather than structurally insolvent. The court held that the autonomy of bankruptcy proceedings means unnotified claims do not invalidate the process, and the lower court's factual finding of insolvency based on the company's inability to meet obligations was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 18 legge fallimentare; Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: The failure to notify subsequent bankruptcy claims does not violate the right of defense due to claim autonomy, and the lower court's assessment of structural insolvency constitutes an unassailable fact-finding when supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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bankruptcy declaration right of defense insolvency assessment non-notified claims appellate review fact-finding standard creditor autonomy procedure di insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 18 legge fall.
106 dell’1.10.2020, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla Montecarlo s.r.l.
Art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis cod.
Art. 5 cod. proc. civ.
per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 (inesistenza del presupposto oggettivo del fallimento) e per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed oggetto del giudizio di reclamo ”in relazione agli artt.
Art. 101 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
si è costituito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ..
art. 360 bis cod. proc. civ
Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 17105/2019
Cass. 23437/2017
Va, preliminarmente, osservato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass.17105/2019; Cass. 23437/2017; Cass.
Cass. 7252/2014
23437/2017; Cass. 7252/2014).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28941/2020 R.G. proposto da : MONTECARLO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI NOLA PIERGIUSEPPE (DNLPGS72D16F839G) -ricorrente- contro FALLIMENTO MONTECARLO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVINO MANUELA (VNAMNL58P50L182R) -controricorrente- nonchè contro BALSAMO GIUSEPPE, GRANDE GASPARE, MAIELLO FRANCESCA, PARIBELLO DOMENICO, GUERRA GIUSEPPE, FILIPPINI ROSARIA, BARRA FRANCESCO, CAPONE VINCENZO, SANTORO MARIA, PROTANO ALESSANDRO, CSCCIAPUOTI ANTONIO, SILVESTRO MATILDE, CEPARANO SALVATORE, DELL'ANNUNZIATA ANNA, BORGO VINCENZO, PROVVIDO MARIALUISA, CRISCUOLO MARIA, MOCCIA ANNAMARIA, LAVIANO GIUSEPPA, DE NUZZO GIUSY, GRAZIUSO GIOVANNI, MAIELLO TERESA, FASANO GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 106/2020 depositata il01/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 106 dell’1.10.2020, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla Montecarlo s.r.l. avverso la sentenza n. 11 del 21.2.2020 con cui il Tribunale di Napoli Nord ne ha dichiarato il fallimento. La Corte d’Appello ha evidenziato che se è pur vero che alla società poi fallita era stato notificato, in vista dell’udienza prefallimentare, solo il ricorso R.G. n. 352/2019 (poi oggetto di desistenza), tuttavia, la reclamante era stata posta in condizione di comparire alla stessa udienza del 13.2.2020, fissata dinanzi al Giudice relatore, nel corso della quale avrebbe potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa anche in relazione agli ulteriori ricorsi R.G. n. 461/2019 e r.g. n. 51/2020, riuniti al primo prima di detta udienza.

Ne consegue che il mancato esercizio, in concreto, del diritto di difesa in relazione ai successivi ricorsi non poteva che essere imputato ad una scelta della reclamante, a nulla rilevando che il ricorso R.G. n. 51/2020 fosse stato abbinato a quello più risalente in prossimità della predetta udienza del 13.2.2020. In conclusione, la mancata notifica dei ricorsi successivi a quello oggetto di desistenza non aveva determinato una violazione del diritto di difesa e, data l’autonomia dei singoli ricorsi, la desistenza dei primi creditori istanti non aveva inciso sulla procedibilità delle istanze di fallimento non notificate.

La Corte d’appello ha, altresì, rigettato il motivo di reclamo con cui la Montecarlo s.r.l. aveva contestato il proprio stato di insolvenza, rilevando che, a tal fine, va considerata solo l’incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni, a nulla rilevando l’elemento della consistenza patrimoniale della società. Infine, quanto ai debiti contestati alla fallenda, il giudice di secondo grado ha osservato che la Montecarlo aveva ammesso l’esistenza nei confronti dell’Erario di debiti per almeno € 2.100.000,00, già idonei a dimostrare lo stato d’insolvenza, né aveva contestato la rilevante esposizione debitoria nei confronti degli ex dipendenti.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Montecarlo s.r.l. affidandolo a due motivi. Il Fallimento Montecarlo s.r.l. si è costituito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta “la nullità della sentenza ex art 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 e 15 legge fall. in relazione agli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., avuto riguardo alla improcedibilità della procedura di dichiarazione di fallimento”, Deduce la ricorrente che la desistenza dei creditori istanti che avevano instaurato la procedura prefallimentare, con la notifica del ricorso n. 352/19, ha determinato non solo l’estinzione di tale procedimento, ma ha travolto inesorabilmente anche i successivi ricorsi di fallimento al primo abbinati e non notificati autonomamente al debitore.

Ciò in quanto la mancata notifica dei successivi ricorsi rende questi ultimi privi di un’autonoma struttura processuale e, conseguentemente, del tutto dipendenti dalle sorti processuali del ricorso principale e della prima procedura, nell’ambito della quale soltanto vi è stata una legittima instaurazione del contraddittorio tra le parti. La ricorrente espone, inoltre, che i due ricorsi non notificati sono stati abbinati a quello notificato (e poi estinto per desistenza) solo a ridosso dell’udienza prefallimentare del 13.2.2020 (addirittura quello sub.

R.G. n. 51/2020 solo tre giorni prima di tale udienza), con la conseguenza che la società debitrice non solo non è stata posta nelle condizioni di conoscere l’esistenza degli ulteriori ricorsi, ma non le è stato garantito un idoneo spazio di difesa, che l’art. 15 legge fall. determina nel termine non inferiore a 15 giorni (”tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza”). In conclusione, il venir meno dell’interesse del creditore principale (il cui ricorso è stato notificato) comporta, ad avviso della ricorrente, che il Tribunale non potrà esaminare le ulteriori richieste di fallimento che non siano state autonomamente portate a conoscenza del debitore con il rispetto dei termini di legge per il deposito della propria memoria difensiva.

2. Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi ex plurimis Cass. n. 26276/2017) secondo cui “anche a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.

Pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata» (vedi anche Cass. n. 445/2016, n. 98/2016, n. 24968/2013, n. 22060/2013 e più recentemente Cass. n. 3189/2021). Ne consegue che è sufficiente la notifica della prima istanza di fallimento che risponda ai requisiti di cui all'art. 15 legge fall., per far ritenere correttamente instaurato il contraddittorio (vedi ancora Cass. n. 445/2016).

D’altra parte, ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale, è sufficiente il deposito del ricorso, competendo all’Ufficio solo organizzarne la presa di conoscenza da parte del debitore nonché l’osservanza del principio del contraddittorio: tali attività sono state effettivamente svolte, nel caso di specie, mediante l’abbinamento dei successivi ricorsi non notificati al primo ricorso notificato e, soprattutto, con lo spostamento dell’udienza originariamente fissata per la discussione del primo ricorso notificato per permettere di interloquire anche sugli altri (vedi pag. 4-5 del ricorso).

Dunque, come ben evidenziato dalla Corte d’Appello, l’odierna ricorrente è stata posta nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa anche in relazione ai due successivi ricorsi non notificati e non può quindi che imputarsi a sua scelta il mancato esercizio, in concreto, di tale diritto. Né è corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il semplice deposito dell’atto di desistenza determinerebbe ex se l’improcedibilità del ricorso, essendo, invece, a tal fine, necessario un corrispondente provvedimento del Tribunale, tanto più se è fissata udienza a carico del debitore per discutere non solo il primo ricorso, ma anche gli altri ad esso abbinati.

In ordine alla dedotta mancata concessione di un idoneo spazio di difesa, la ricorrente, come detto, avrebbe potuto contestarne la sufficienza all’udienza, ma non ha inteso assumere né una posizione di merito né di difesa processuale, non costituendosi in giudizio e semplicemente disinteressandosi dei successivi ricorsi non notificati. E’, infine, destituita di fondamento l’affermazione secondo la desistenza dei creditori istanti che avevano notificato il ricorso n. 352/19 avrebbe determinato non solo l’estinzione di tale procedimento, ma anche dato luogo all’improcedibilità e quindi travolto inesorabilmente anche i successivi ricorsi di fallimento al primo abbinatoe non notificati autonomamente al debitore.

Oltre a quanto già sopra illustrato sul punto in ordine all’individuazione del momento in cui opera l’improcedibilità del primo ricorso, corretta è l’affermazione della Corte d’Appello sull’autonomia dei singoli ricorsi: anche recentemente questa Corte (vedi Cass. n. 5434/2021, vedi anche Cass. n. 15383/2011) ha enunciato il principio di diritto secondo cui la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro sol perché questo è stato riunito al primo.

Pertanto, l’eventuale desistenza dei creditori del primo ricorso notificato non incide sulla procedibilità delle altre istanze di fallimento non notificate.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta “la nullità della sentenza ex art 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 (inesistenza del presupposto oggettivo del fallimento) e per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed oggetto del giudizio di reclamo ”in relazione agli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., avuto riguardo alla improcedibilità della procedura di dichiarazione di fallimento”. Espone la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente una situazione di impotenza strutturale della società, nonostante la stessa si trovasse in una mera condizione di temporanea liquidità, non effettuando una compiuta valutazione degli circa l’(in)esistenza dello stato di insolvenza in capo alla Montecarlo s.r.l..

Quest’ultima è stata temporaneamente penalizzata da misure cautelari penali che si sono rivelate eccessive, ha avuto sempre fatturati crescenti sempre in grado di assorbire l’esposizione debitoria ed ha un rapporto patrimoniale tra attivo e passivo sempre positivo. La Corte d’Appello ha omesso di valutare le capacità produttive della Montecarlo, che era stata capace di incamerare liquidità per cassa per € 80.758,10.

4. Il motivo è inammissibile. Va, preliminarmente, osservato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass.17105/2019; Cass. 23437/2017; Cass. 7252/2014). Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli, con una motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha evidenziato l’incapacità da parte della Montecarlo s.r.l. di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, tenuto conto della rilevantissima esposizione debitoria nei confronti sia dell’Erario, ammontante per stessa ammissione della ricorrente ad una somma non inferiore ad € 2.000.000,00, sia degli ex dipendenti, creditori istanti (debiti nei confronti di questi ultimi non contestati).

Con tali precise argomentazioni la Montecarlo non ha ritenuto di confrontarsi - è evidente che un conto è con testare la legittimazione di alcuni creditori a chiedere il fallimento, altro conto è ignorare che si tratta di debiti che comunque entrano nel giudizio di insolvenza - limitandosi ad affermare in modo apodittico di trovarsi in una condizione di temporanea liquidità e di avere un’idonea capacità produttiva capace di incamerare liquidità, così svolgendo mere censure di merito, in quanto finalizzate ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pe