Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33370/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33370/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33370/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31016/2018 R.G. proposto da : IMMOBILIARE SPAM SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OGGIANO VANNI MARIA (GGNVNM59C15L093H) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 239/2018depositata il 31/05/2018 .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 115 c.p; Ordinanza — n. 33370/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nessuna nuova valutazione, invero, può compiere la Corte circa il contenuto della lettera, né della domanda giudiziale, che si vogliono interruttive della prescrizione. Né la ricorrente censura l’affermazione della corte territoriale, secondo cui non può operare il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., rispetto alla condotta della banca, atteso che neppure la appellata aveva ivi enunciato quali fatti si pretendeva, in modo specifico e non generico, di ritenere oggetto di detto comportamento avverso. 3. –In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito di restituzione statale retrocessione di credito pagamento degli arretrati rimborso del mutuo offesa al credito debito residuo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 115 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31016/2018 R.G. proposto da : IMMOBILIARE SPAM SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OGGIANO VANNI MARIA (GGNVNM59C15L093H) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 239/2018depositata il 31/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1670 del 2015 ha condannato la banca al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 132.129,11, oltre accessori, quale restituzione delle somme indebitamente corrisposte in relazione al contratto di conto corrente concluso tra le parti. Con sentenza del 31 maggio 2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione impugnata ha ridotto l’importo dell’indebito dovuto ad € 49.669,09, ordinando la restituzione del residuo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che:

a) il conto corrente de quoera funzionalmente collegato a tre conti anticipi e finanziamento, come palesato dai plurimi documenti in atti; la comunicazione inviata dalla correntista alla banca nel mese di aprile 2001 non conteneva una richiesta di pagamento, quindi non è valida come costituzione in mora ed interruzione della prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito; del pari, non ha avuto efficacia interruttiva l’atto introduttivo del giudizio n. 85/2002, estinto, in quanto non risulta quali domande fossero state ivi proposte, se cioè la correntista si fosse limitata ad eccezioni idonee a paralizzare le pretese altrui o avesse proposto una domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, né potendo, al riguardo, operare l’istituto della non contestazione ex art. 115 c.p.c., in difetto di una precisa e completa allegazione dei fatti sui cui la mancata contestazione avrebbe dovuto formarsi;

b) dovendo operare la regola delle rimesse ripristinatorie o solutorie, a seconda dell’esistenza o no di un’apertura di credito, sulla base della c.t.u. ha calcolato le somme ormai prescritte, provvedendo di conseguenza a rideterminare il credito restitutorio in favore del cliente in una minor somma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente, sulla base di due motivi, depositando anche la memoria. Si difende l’intimata con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti: 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1283, 2943 e 2945 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto come i conti accessori fossero tra di loro collegati anche ai fini della prescrizione, senza attribuire efficacia interruttiva alla lettera datata 24 aprile 2001, inviata dalla correntista, in cui essa chiedeva il ricalcolo delle poste di dare ed avere;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., 115 e 167 c.p.c., per non avere la corte territoriale attribuito efficacia interruttiva all’instaurazione della causa n. 85/2002, poi estinta, anche secondo il principio di non contestazione. 2. – I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili. Essi, infatti, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, intendono in verità riproporre, in sede di legittimità, un inammissibile giudizio sul fatto, interamente compiuto dal giudice del merito.

Nessuna nuova valutazione, invero, può compiere la Corte circa il contenuto della lettera, né della domanda giudiziale, che si vogliono interruttive della prescrizione. Né la ricorrente censura l’affermazione della corte territoriale, secondo cui non può operare il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., rispetto alla condotta della banca, atteso che neppure la appellata aveva ivi enunciato quali fatti si pretendeva, in modo specifico e non generico, di ritenere oggetto di detto comportamento avverso. 3. –In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la IMMOBILIARE S.P.A.M. S.R.L. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art.