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Ordinanza — n. 33326/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to superseding special residence permit ending expulsion proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33326/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased, dismissing Ratiba Hammadi's appeal against the expulsion decree. Hammadi argued that a newly granted special residence permit legitimized her stay and invalidated the prior expulsion order. The court ruled that the subsequent issuance of a valid residence permit automatically terminates the legal controversy regarding the earlier expulsion decision.

Regesto Legislator

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Art. 18 dec. Igs. n. 150/2011; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The grant of a new residence permit that renders an expulsion decree ineffective determines the cessation of the subject matter of the dispute, precluding further cassation proceedings.

Parole chiave

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cessation subject matter dispute special residence permit expulsion decree invalidity superseding administrative act cassation appeal dismissal permesso di dimora protezione provvisoria proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 18 dec. Igs. n. 150/2011
Con ricorso ex art. 18 dec. Igs. n. 150/2011 depositato il 26.10.2018 Ratiba Hammadi, cittadina algerina, adiva il Giudice di Pace di Palermo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Si dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 7.1.2020, n. 109
Cass. (ord.) 7.1.2020, n. 109).
Cass. (ord.) 20.7.2021, n. 20697
Cass. (ord.) 20.7.2021, n. 20697, secondo cui, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 16610 - 2019 R.G. proposto da: HAMMADI RATIBA - c.f. HMMRTB71L58Z301B - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Roma, n. 443, presso lo studio dell'avvocato Angelo Raneli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO e PREFETTURA di PALERMO, in persona del Prefetto pro tempore. INTIMATA avverso il decreto del Giudice di Pace di Palermo dei 20/21.11.2018, udita la relazione nella camera di consiglio dell'i giugno 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 18 dec. Igs. n. 150/2011 depositato il 26.10.2018 Ratiba Hammadi, cittadina algerina, adiva il Giudice di Pace di Palermo. Chiedeva annullarsi il decreto in data 26.9.2018, con cui il Prefetto di Palermo aveva disposto ai sensi del dec. Igs. n. 286/1998 la sua espulsione dal territorio dello Stato.

2. Il Prefetto di Palermo non si costituiva.

3. Con decreto dei 20/21.11.2018 il giudice di pace rigettava il ricorso.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Ratiba Hammadi; ne ha chiesto sulla base di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

5. La ricorrente, come da ordinanza interlocutoria del 27.9.2021, ha provveduto in data 19.10.2021 alla rinotifica del ricorso per cassazione al Prefetto di Palermo presso il suo ufficio. Il Ministro dell'Interno ed il Prefetto di Palermo non hanno svolto difese. 6,. La ricorrente ha depositato memoria.

7. In memoria Ratiba Hammadi ha addotto che "il Tribunale di Roma con decreto dell'08.12.2021, nel procedimento n. 63137/2019 R.G., [le] ha riconosciuto (...) il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. doc. n. 1); che (...), quindi, è in possesso di un titolo che legittima la regolare presenza sul territorio nazionale: permesso di soggiorno per protezione speciale n. 117168584 valido fino al 24.01.2024 (cfr. doc. n. 2)". Ha dunque invocato la cessazione della materia del contendere.

8. Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.

9. Questa Corte invero spiega che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. (ord.) 7.1.2020, n. 109).

10. Il Ministro dell'Interno ed il Prefetto di Palermo non hanno svolto difese. In ogni caso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

11. Si dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2021, n. 20697, secondo cui, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del li 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte