Ordinanza — n. 33149/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnsigliere ORDINANZA sul ricorso 20310/2018proposto da: Luciano Costantini; BIO Costruzioni s.r.l. , in persona del legale rappres.,elettivamente domiciliati in Roma, al viale Marco Polo n.88, presso l’avv. Alessandro Datturi, rappres. e difesi dall’avv. Massimo Ciullo,con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrenti- -contro- EWALL Costruzioni Ecologiche s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; Massimiliano D’Angeli,elett.te domic. in Roma, P. dei Prati degli Strozzi n. 30 presso lo studio dell’avv. Diego Molfese, che lirappres. e difende, con procura speciale in atti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 819 ter c.p, art. 2476 cod. civ; Ordinanza — n. 33149/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Va osservato che, i n tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c. (Cass., n. 21942/18, n. 19060/17).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 20310/2018proposto da: Luciano Costantini; BIO Costruzioni s.r.l. , in persona del legale rappres.,elettivamente domiciliati in Roma, al viale Marco Polo n.88, presso l’avv. Alessandro Datturi, rappres. e difesi dall’avv. Massimo Ciullo,con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrenti- -contro- EWALL Costruzioni Ecologiche s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; Massimiliano D’Angeli,elett.te domic. in Roma, P. dei Prati degli Strozzi n. 30 presso lo studio dell’avv. Diego Molfese, che lirappres. e difende, con procura speciale in atti;
Maristella Bove, elett.te domic. in Roma, alla via Crescenzio n.42, presso l’avv. Claudia Cozzi dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrenti- avverso lasentenza n. 2072/2018 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, pubblicatail 29.3.2018; letta la requisitoria depositata il 19.7.22 dal PG, in persona del dott. Mauro Vitiello; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con citazione del 2013 Massimiliano D’Angeli, quale socio e amministratore della Ewall srl, convenne innanzi al Tribunale di Roma Luciano Costantini, nelle rispettive qualità di socio e amministratore della medesima società, la Bio Costruzioni srl e Marias tella Bove, esponendo che: in data 27.2.13, il Costantini - amministratore della Ewall srl unitamente all’attore, con firma disgiunta - con propria determinazione unilaterale, aveva dichiarato lo scioglimento della predetta società, ex art. 2484, c.1, n.3, cc, per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea ai sensi del n. 4 della stessa norma, per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; anteriormente, il Costantini aveva costituito altra società concorrente con la Ewall di cui risultava amministratore unico, la Bio Costruzioni srl, operante nel medesimo settore, società che aveva compiuto atti distrattivi di contratti d’appalto sottoscritti dalla Ewall srl; la delibera di scioglimento era invalida perché non conforme all’atto costitutivo, non essendo stato convocato il consiglio d’amministrazione, nelle persone dei due amministratori; erano insussistenti i presupposti dell’inattività dell’assemblea e della riduzione del capitale sociale.
Pertanto, gli attori chiedevano l’accertamento dell’insussistenza delle cause di scioglimento societario suddette, nonché delle condotte di concorrenza sleale e il risarcimento dei danni aiconvenuti.Si costituirono Luciano Costantini e la Bio Costruzioni srl, eccependo l’improcedibilità di alcune domande (in ordine al la clausola compromissoria fissata nell’atto costitutivo) e l’infondatezza delle altre domande, proponendo riconvenzionale. Il Tribunale dichiarò l’improponibilità delle domande di parte attrice, data la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, rigettando le altre (comprese le riconvenzionali), osservando che: l’art. 28 dell’atto costitutivo della Ewall s.r.l. disponeva che “qualsiasi controversia tra soci, o tra soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà rimessa ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale che deciderà in via irrituale secondo equità”; rientrava nella competenza arbitrale la domanda di accertamento dell’insussistenza di cause di scioglimento della società e quella di responsabilità nei confronti degli amministratori; la domanda di concorrenza sleale nei confronti della Bio Costruzioni srl (in ordine all’utilizzo sul proprio sito web di foto e notizie relative al progetto realizzato dalla Ewall srl- denominato San Filippo - ) non oggetto della suddetta clausola, era infondata per la mancata prova di condotte idonee ad arrecare danno, anche potenziale, all’attrice consistente nella sottrazione diparte di mercato, non essendo tale la pubblicazione di foto per un brevissimo lasso di tempo perché tempestivamente cancellate, concernenti la realizzazione, da parte della società convenuta, di biostrutture in legno del cantiere di Guidonia Montecelio della Ewallsrl.
D’Angeli e la Ewall Costruzioni Ecologiche srl proposero appello sull’applicabilità della clausola compromissoria, chiedendo di statuire sulla domanda risarcitoria fondata sulla dedotta concorrenza sleale per aver il Costantini agito in conflitto d’interessi essendosi dedicato alla concorrente società convenuta, e sulla violazione del pactum fiduciae per aver lo stesso distratto un contratto d’appalto alla Ewall srl. Con sentenza depositata il 29.3.18, la Corte d’appello ha parzialmente accolto l’impugnazione, condannando il Costantini e la Bio Costruzioni srl, in solido, al risarcimento del danno in favore della Ewall s.r.l. nella misura di euro 85.708,29 oltre interessi legali, osservando che: era palese l’inapplicabilità della clausola compromissoria poiché il Costantini era stato citato in giudizio non quale socio, ma quale amministratore; quest’ultimo aveva distratto un contratto d’appalto stipulato dalla Ewall srl a favore della Bio Costruzioni s.r.l. , acquisendo così gli utili relativi, in palese conflitto d’interessi.
Luciano Costantini e la Bio Costruzioni srlricorrono in cassazione con quattro motivi. La Ewall Costruzioni Ecologiche s.r.l., Massimilano D’Angeli - costituiti con unico atto - e Maristella Bove resistono con controricorso. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia erronea o falsa applicazione degli artt. 96, 806, 819ter, c.2, cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale sulla competenza arbitrale in virtù della suddetta clausola compromissoria, essendo essa invece impugnabile con il solo regolamento di competenza a norma degli artt. 42 e 43, cpc.
Il secondo motivo denunzia erronea o falsa applicazione degli artt. 807, 808, cpc, 2393 cc,per aver la Corte d’appello escluso l’improponibilità della domanda ritenendo inapplicabile la clausola compromissoria poichénon s’estendeva alle cause di responsabilità nei confronti degli amministratori, ma solo alle liti tra soci o tra questi e la società. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non avrebbe interpretato correttamente la suddetta clausola dato che il termine “socio”sarebbe da intendere in senso generico, ricomprendendo anche il ruolo di amministratore, avendo altresì omesso di considerare il fatto che entrambi i soci della Ewall srl ne sono anche gli amministratori, e di individuare il criterio discretivo per determinare quando il Costantini agirebbe da socio e quando invece da amministratore.
Il terzo motivo deduce erronea o falsa applicazione degli artt. 2058,2393, cc, 99,100, 112, cpc; al riguardo, i ricorrenti, eccepito in primo luogo che anche la questione afferente all’eccezione impeditiva dell’azione risarcitoria per concorrenza sleale rientrasse nell’ambit o dell’operatività della suddetta clausola compromissoria, assumono che la Ewall srl non avrebbe potuto essere ritenuta soggetto passivo della predetta azione risarcitoria in quanto, alla data del contestato atto di concorrenza sleale (dedotto quale sviame nto di clientela per distrazione del contratto d’appalto) essa, seppure non ancora sciolta, era già di fatto inattiva, con il capitale al di sotto del minimo legale.
Il quarto motivo denunzia erronea o falsa applicazione degli artt. 82,91,92,99,100,112 e 306, cpc, per aver la Corte d’appello condannato Costantini e la Bio Costruzionisrl al pagamento, anche in favore di Mariastella Bove, delle spese giudiziali di primo e secondo grado, pur non essendo stata formulata, da parte della Bove, alcuna domanda r isarcitoria e di condanna alle spese nei loro confronti; invero, i ricorrenti assumono che la Bove, nel costituirsi in appello, aveva chiesto il rigetto del gravame per cui, data la riforma della sentenza impugnata, la stessa avrebbe dovuto essere considerata soccombente al pari dei ricorrenti.
Inoltre, il medesimo motivo lamenta laviolazione del principio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver la Corte d’appello condannato i convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 80000,00 a favore della Ewall Costruzioni Ecologiche srl e del D’Angeli, sebbene la domanda di pagamento, a titolo risarcitorio, fosse stata proposta dalla predetta società, come peraltro desumibile da quanto esposto alla pag. 17 della sentenza impugnata. Il primo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati .
Va osservato che, i n tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c. (Cass., n. 21942/18, n. 19060/17).
Nel caso concreto, in appello non è statocontestato il carattere irrituale dell’arbitrato in questione, per cui sulla questione, in effetti , deve ritenersi formato il giudicato interno (come eccepito dai controricorrenti); ne consegue che non viene in rilievo l’art. 819ter. Sebbene l’argomento suesposto appaia assorbente, va altresì rilevato che in ordine alla parte della domanda introduttiva del giudizio riguardante l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore Costantini, il motivo è comunque infondato in quanto la clausola compromissoria ha per oggetto le sole cause tra soci o tra soci e società, come correttamente statuito dalla Corte territoriale; la clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, non rilevando che quest'ultimo sia anche socio della società (Cass., n. 12333/12).
Il terzo motivo èparimenti da respingere perch é il giudice di secondo gradoha accertato, con motivazione chiara ed esaustiva, avvenuto lo sviamento di clientelaattraverso la distrazione del contratto d’appalto, la cui data è risultata anteriore alla delibera di scioglimento della Ewall srl. Il quarto motivo èfondato. Invero, Massimiliano D’Angeli e la Ewall srl citaronoinnanzi al Tribunale anche la Bove (nei cui confronti era stata formulata la domanda di annullamento del contratto d’appalto stipulato con la Bio Costruzioni srl); la domanda fu dichiarata improponibile con condanna degli attori al pagamento delle spese anche a favore della Bove.
L’appello fu proposto anche nei confronti di quest’ultima, quale parte vittoriosa in primo grado, unitamente alla Bio Costruzionis.r.l. e al D’Angeli;la stessa con t roricorrente ha concluso in appello chiedendo il rigetto del gravame e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese. Ora, la posizione della Bove riguardava la sola predetta domanda d’annullamento, la cui statuizione non è stata appellata; ne conseguirebbe che la stessa sarebbe stata comunque vittoriosa in appello, ma nei confronti degli appellanti e non dei ricorrenti; in ogni caso, la Bove non risulta soccombente rispetto airicorrenti stessi per non aver proposto domanda nei loro confronti.
Ne consegue chenon può essere condivisa l’argomentazione espressa dal PM, relativa all’inammissibilità del motivo, secondo la quale la citazione in giudizio della Bove era stata disposta a causa del litisconsorzio processuale verificatosi in primo grado per effetto della citazione effettuata dagli appellati Costantini e Bio Costruzioni srl soccombenti in appello, in quanto ciò che rileva nella fattispecie è il principio della soccombenza. Va altresì accolta anche la doglianza, formulata nella seconda parte del motivo, afferente alla condanna alle spese dei due soccombenti a favore non solo della Ewall s.r.l., ma anche del D’Angeli il quale però non aveva proposto alcuna domanda nei loro confronti.
Per quanto esposto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corterigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia