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Ordinanza — n. 33141/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit handwritten certification of digital notice copies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33141/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a handwritten certification confirming the authenticity of digital copies of the contested judgment. Although the lower court had notified the appellant via electronic means, the appellant's lawyers did not provide the required physical copies signed by hand to satisfy procedural formalities. Consequently, the court ruled the appeal procedurally improper under the Civil Procedure Code, dismissing the request without addressing the merits of the underlying contract dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2) c.p.c.; In appeals where the contested judgment was notified electronically, the opposing counsel must submit handwritten copies of the digital message and attachments, certified by signature, to the court registry, without which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Electronic Notice Handwritten Certification Inadmissible Appeal Procedural Formalities Digital Evidence Supreme Court compromettibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, n. 2) c.p.c.
Il ricorso è dunque improcedibile in applicazione dell'art. 369, secondo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30765 del 2017
53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico» (così Cass. n. 30765 del 2017; nel medesimo senso, a partire già da Cass.
Cass. n. 17450 del 2017
30765 del 2017; nel medesimo senso, a partire già da Cass. n. 17450 del 2017 e Cass.
Cass. n. 26612 del 2017
17450 del 2017 e Cass. n. 26612 del 2017, cfr:
Cass. S.U. n. 12609 del 2018
Cass. S.U. n. 12609 del 2018; Cass.
Cass. n. 11739 del 2018
12609 del 2018; Cass. n. 11739 del 2018; Cass.
Cass. n. 22757 del 2018
11739 del 2018; Cass. n. 22757 del 2018; Cass.
Cass. n. 24588 del 2018
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Testo completo

33) L'IL ORDINANZA sul ricorso n. 21407/2017 proposto da: Mercedes-Benz Italia s.p.a., in persona del suo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 36, presso lo studio degli avvocati Alessandro Spinella e Antonio Colavincenzo che, unitamente all'avvocato Pietro Rescigno, la rappresentano e difendono per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Tagliamento Auto s.r.l. intimata avverso la sentenza n. 370/2017 della Corte di appello di Roma pubblicata il 7 giugno 2017; vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal consigliere Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2017 la Corte di appello di Roma rigettò l'impugnazione proposta dalla Mercedes-Benz Italia s.p.a. per la riforma del lodo arbitrale emesso il 30 ottobre 2013 a definizione della controversia insorta fra tale società e la Tagliamento Auto s.r.l. sulla base delle clausole compromissorie contenute, rispettivamente, nell'art. 17.2 del contratto di concessione di vendita stipulato fra tali società il 23 settembre 2002 e nell'art. 16.2 del contratto di assistenza fra le stesse società stipulato il medesimo giorno 23 settembre 2002.

2. La Mercedes-Benz Italia s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi di impugnazione.

3. L'intimata Tagliamento Auto s.r.l. non ha svolto difese.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte di appello di Roma della sentenza impugnata. RAGIONI DELLA DECISIONE In ragione del tempo di iscrizione a ruolo del ricorso notificato (27 settembre 2017) il fascicolo d'ufficio relativo al presente giudizio è formato su carta. Dall'esame degli atti depositati dalla ricorrente al momento della iscrizione a ruolo della causa, risulta che: il 27 settembre 2017 la ricorrente depositò il ricorso per la cassazione della "Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3780/2017, depositata in data 7 giugno 2017 e notificata in data 13 giugno 2017" (pag. 1 ricorso) notificato dall'ufficiale giudiziario il 8 settembre 2017 mediante consegna dell'atto a persona addetta alla ricezione degli atti destinati all'avvocato Fabrizio Criscuolo quale difensore con procura della Tagliamento Auto s.r.l. nel processo definito con detta sentenza; unitamente al ricorso vennero depositati, secondo l'indicazione figurante nella parte finale del ricorso (pag. 17), copia fotostatica di sentenza della Corte di appello di Roma (avente gli estremi sopra indicati) unitamente a "relazione di notifica ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53", apparentemente proveniente dall'avvocato Fabrizio Criscuolo (vi è l'indicazione "firmato digitalmente" riferita al "Prof. Avv.

Fabrizio Criscuolo"), qualificatosi difensore con procura della Tagliamento Auto s.r.l. nel processo n.128/2014 r.g. presso la Corte di appello di Roma con la seguente indicazione: "notifico al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione l'allegato duplicato informatico della sentenza n. 3780/2017 resa dalla Corte d'Appello di Roma e depositata in data 7 giugno 2017 a definizione del giudizio di appello, estratta dal fascicolo informatico della detta causa R.G.N. 128/2014", agli avvocati Alessandro Spinella, Atonio Colavincenzo e Pietro Rescigno, indicati quali difensori con procura della Mercedes-Benz Italia s.p.a. nel sopra citato processo.

La notificazione della sentenza all'odierna ricorrente venne quindi eseguita per via telematica; come dalla legge al tempo vigente consentito. Non risulta depositato altro unitamente al ricorso. Orbene, in tema di ricorso per cassazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui «qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico» (così Cass. n. 30765 del 2017; nel medesimo senso, a partire già da Cass. n. 17450 del 2017 e Cass. n. 26612 del 2017, cfr:

Cass. S.U. n. 12609 del 2018; Cass. n. 11739 del 2018; Cass. n. 22757 del 2018; Cass. n. 24568 del 2018). Nel caso di specie, come detto, non è stato depositato, unitamente al ricorso, nessun atto attestante, con sottoscrizione autografa di almeno uno dei difensori con procura della ricorrente (apparenti destinatari della sopra indicata notificazione eseguita con modalità telematiche), la conformità agli originali, formati con modalità digitale, delle copie analogiche formate e depositate presso la cancelleria della Corte il 27 settembre 2017.

Il ricorso è dunque improcedibile in applicazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. Non vi obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del presente giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto difese.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deci