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Decreto — n. 33025/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 33025/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Banca Nazionale del Lavoro, as the appellant, withdrew the case against Timurian SRL, which accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, citing the specific articles governing withdrawal and extinction of the action.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal by the plaintiff extinguishes the proceedings if accepted by the defendant, obviating the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of withdrawal dismissal by decree abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria procedura pendente

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016, converted by Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9611/2021 R.G. proposto da : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, domiciliata in ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONEPIAZZA CAVOUR, rappresentato e difesa dall’avvocato MERLICCO FRANCESCO -ricorrente- contro TIMURIAN SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CASTELLANO GLADYS, STIAFFINI NICOLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1983/2020 depositata il 24/11/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 27/10/2022 I