Italian Supreme Court dismisses appeal against arbitrator's order, ruling it procedural not decisive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by multiple agricultural companies against an arbitrator's order issued in 2015. The appellants argued the order was a partial decision on the merits under specific Civil Code provisions, while the opposing party contended it was merely a procedural ruling on evidentiary requests. The court held that because the order did not definitively resolve any substantive issues but only managed procedural steps like expert appointment, it lacked the nature of a decisive award and was therefore inadmissible for separate appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 816-bis, comma 3 c.p.c.; Art. 827, comma 3 c.p.c.: An arbitrator's order is inadmissible as a standalone appeal if it merely resolves preliminary procedural matters without definitively deciding the merits of the dispute.
Parole chiave
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RATO LODO – Ordinanza istruttoria degli arbitri – Impugnabilità – Esclusione. Ud.14/09/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.223/2019 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S SOC. AGR., AZIENDA AGRICOLA PIGHI GIANDOMENICO, BASSI FRANCO, FAUSTO E SCOTTI MARIA LUISA SOCIETÀ AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA GOBBI DANIELE, AZIENDA AGRICOLA LAMBERTI DANIELE, AZIENDA AGRICOLA MOSCHINI F.LLI S.S SOCIETÀ AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA MOSCHINI GIORGIO, FROSI GIUSEPPE, STEFANO E C. SOC. AGR., AZIENDA AGRICOLA VERANI GIOVANNI, CAPELLINI GIANPAOLO E SILVA DANIELA SOCIETÀ AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA BARONI PIETRO, AZIENDA AGRICOLA GIZZI CATERINA, BOTTI FRANCO E PIETRO S.S SOC.
AGR., BOTTI FRANCO, CLAUDIO, PAOLO E GIOVANNI S.S SOC. AGR., AZIENDA AGRICOLA CASELLA DI MAZZOCCHI ALESSANDRO E ANNA MARIA SAS, AZIENDA AGRICOLA ROSA MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS FEDERICO (DNGFRC64P10H501Q) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAINI ETTORE (MNATTR54E05C261E), MARCHESI STEFANO ANTONIO (MRCSFN64L18F205U) -ricorrente- contro CO PA DOR SOC. AGR. COOP. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MARIO (NZZMRA42L23H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORA ANDREA (MRONDR60H08G337L) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APP ELLO BOLOGNA n. 2287/2018depositata il 11/09/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza dell’11 settembre 2018, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza pronunciata dal collegio arbitrale in data 24 aprile 2015, negandone la dedotta natura di lodo decisorio. Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società intimata, del pari depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 823 e 827, comma 3, c.p.c., in quanto tale ultima disposizione prevede che il lodo, il quale decida parzialmente il merito della controversia, sia immediatamente impugnabile. Proprio ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui con l’ordinanza arbitrale è stata dichiarata tardiva l’impugnazione della deliberazione consiliare del 15 novembre 2013, non compromettibile in arbitri l’impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio assunta in data 19 maggio 2014 e tardiva la dedotta illegittimità della delibera consiliare del 17 dicembre 2014; inoltre, l’ordinanza costituisce pronuncia di condanna generica contro gli istanti, avendo demandato ad un c.t.u. l’accertamento dei danni pretesamente da essi cagionati.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 816-bis, 823 e 827 c.p.c., perché ha errato la corte del merito nel ritenere che la mancata condanna alle spese fosse confermativa della natura di mera ordinanza del provvedimento arbitrale, dato che non si trattava di mere questioni che si presentano nel corso del procedimento, come prevede la norma richiamata, non potendo l’arbitro liberamente scegliere la forma del suo provvedimento allo scopo di differire le impugnazioni, ma dovendo egli utilizzare quella ad esso consona; e, nella specie, è stata parzialmente decisa la controversia. 2.
– La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che dovesse negarsi all’ordinanza arbitrale impugnata la natura sostanziale di lodo decisorio, sia pure parzialmente, della controversia, in quanto si tratta invece di una semplice ordinanza, con la quale il collegio ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti, limitandosi a disporre all’esito una c.t.u. La menzione delle eccezioni preliminari e della loro fondatezza non ha natura decisoria, ma di mera delibazione sommaria e provvisoria delle relative questioni. La omessa condanna alle spese supporta la conclusione.
Ha quindi concluso per la inammissibilità dell’impugnazione. 3. – Ciò posto, i due motivi, che possono essere es aminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati. È vero che l’art. 827, comma 3, c.p.c. –invocato dalle ricorrenti –prevede che il lodo, il quale decida « parzialmente il merito della controversia», sia immediatamente impugnabile, e che «il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo». Questa Corte ha ritenuto che il lodo parziale sia immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (come l'eccezione di prescrizione:
Cass. 24 luglio 2014, n. 16963). Nella specie, però, l’ordinanza arbitrale, come invero interpretata dalla corte territoriale, ha soltanto risolto questioni istruttorie, premettendo alcune considerazioni a supporto del dispositivo della ordinanza (di ammissione di una c.t.u.), ma senza compromettere la decisione finale della controversia. Vale, dunque, il disposto dell’art. 816-bis, comma 3, c.p.c., secondo cui su «tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito».
Si tratta invero di rilievi, contenuti nel lodo, che non sono idonei a costituire decisum, ma meramente procedimentali, come la corte del merito ha valutato. Nessuna censura volta a lamentare la violazione di criteri ermeneutici dell’ordinanza arbitrale da parte della corte d’appello è stata, invece, dal ricorso proposta, non avendo i ricorrenti fatto oggetto di specifiche censure la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dei canoni della interpretazione degli atti giuridici. 4. –Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000,00 complessive, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello r