Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32980/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bank's appeal on prescription and contract form, ordering defendants to pay appeal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32980/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the bank's appeal regarding prescription and contract formality, ruling that the lower court correctly applied the burden of proof. The court held that the defendants failed to prove the existence of credit agreements necessary to negate the statute of limitations. Consequently, the judgment was quashed only to order the defendants to pay the appellate litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2033, 2697, 2934 ss. c.c.; Art. 127 comma 2 t.u.b.: The burden of proving a credit contract to avoid prescription lies with the debtor; nullities under the TUB benefit only the client and require specific proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations banking credit contract burden of proof statutory nullity litigation costs allocation credito di restituzione statale recupero di crediti compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2033 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2934 ss. c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 2727 ss. c.c.
Art. 115 t.u.b.
Art. 116 t.u.b.
Art. 127 comma 2 t.u.b.
Art. 384 comma 2 c.p.c.
artt. 111 Cost
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 e n.
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704
Cass. 10 luglio 2018, n. 18144
27704; Cass. 10 luglio 2018, n. 18144).
Cass. 24 maggio 2018, n. 12977
In sostanza, occorre distinguere «a seconda che il contratto risulti “affidato” o meno: in caso di conto “non affidato”, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie» (Cass. 24 maggio 2018, n. 12977; Cass.
Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372
12977; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372; ed altre).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14745/2018 R.G. proposto da : INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI (FRLLGU51C12A509J) rappresentato e difeso dall'avvocato GRANOZZI GAETANO (GRNGTN43M29C342A) -ricorrente- contro D'AMICO LUCIANO FRANCESCO, D'AMICO LORENZO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE (SPDGPP68R16I754O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICIELI CORRADO (MCLCRD61H12H574I) -controricorrenti- nonchécontro PRESTEEL SRL IN LIQUIDAZIONE, D'AMICO ANGELO, CONCORDATO PREVENTIVO PRESTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, D'AMICO LORENZO ANTONIO, D'AMICO LUCIANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 414/2018 depositata il22/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 22 febbraio 2018, la Corte d’appello di Catania, accogliendo dell’appello di Intesa Sanpaolo s.p.a., in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città del 22 ottobre 2009, ha ridotto ad € 114.380,77 (dal primo giudice determinata in € 169.158,56) la somma dovuta a Presteel s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, a titolo di restituzione di indebito su pagamenti in conto corrente.

La sentenza ha, altresì, dichiarato inammissibile la domanda proposta in appello dalla predetta società e condannato l’appellante alle spese di lite. Propone ricorso per cassazione la banca, sulla base di sette motivi, illustrati anche da memoria. Si difendono con controricorso i fideiussori Luciano Francesco D’Amico e Lorenzo Antonio D’Amico. Non svolgono difese gli altri intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –I motivi del ricorso possono così riassumersi: 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2934 ss. c.c., per avere la sentenza impugnata respinto l’eccezione di prescrizione, invertendo l’onere probatorio: infatti, gli attori non hanno provato di non avere eseguito veri e proprî pagamenti in occasione dei vari addebiti in conto corrente, onde la prescrizione dovesse decorrere solo dalla chiusura del conto, come ritenuto dalla corte territoriale, essendosi invece essi limitati a dedurre genericamente l’esistenza di affidamenti, senza provare l’effettiva natura meramente ripristinatoria delle rimesse e l’assenza di uno spostamento patrimoniale definitivo in occasione delle stesse a favore della banca, in particolare non avendo controparte provato affidamenti anteriori al 2001;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 2727 ss., 2934 ss. c.c., 115 e 116 c.p.c., 117 t.u.b., per avere la sentenza impugnata ritenuto integrata la prova di un contratto di affidamento bancario sin dalla data di stipula del contratto di conto corrente del 2 maggio 1986, quando invece il primo accordo avrebbe dovuto avere la forma scritta ad substantiam, né poteva ritenersi integrata la non contestazione delle avverse allegazioni;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 ss., 2934 ss. c.c., 115 e 116 c.p.c., 117 t.u.b., per avere la sentenza impugnata ritenuto integrata la prova di un contratto di affidamento bancario sin dalladata di stipula del contratto di conto corrente, mediante i documenti in atti, che invece non erano concludenti in tal senso;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per la motivazione apparente e contraddittoria esposta dalla sentenza impugnata, la quale, al fine di ritenere provati gli affidamenti dal 1995 su conto corrente, ha utilizzato elementi relativi a periodi successivi;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 2727 ss., 2934 ss. c.c., 115 e 116 c.p.c., 117 t.u.b., perché il contratto di affidamento bancario privo di forma scritta è nullo, né la sua prova può trarsi dalla mera tolleranza agli sconfinamenti di conto;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 91, 92, 100 e 132 c.p.c., 4 d.m. n. 55 del 2014, per avere la sentenza impugnata condannato alle spese di lite la banca, vittoriosa in appello;

7) violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92, 96, 100, 102 e 105 c.p.c., 160 l. fall., 4 d.m. n. 55 del 2014, per avere la sentenza impugnata condannato alle spese di lite la banca, a favore sia della Presteel s.r.l. in liquidazione, sia della procedura di concordato preventivo, con duplicazione degli importi. 2. –La corte del merito ha ritenuto, per quanto ancora rileva: a)condividendo l’assunto del primo giudice, che fosse infondato l’appello della banca con riguardo al rigetto dell’eccezione di prescrizione da essa sollevata, in quanto vi è prova che i versamenti fossero solo ripristinatori della provvista, e, pertanto, la prescrizione dovesse decorrere solo dalla chiusura del conto, secondo il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; tale prova è stata ritenuta raggiunta sia per la mancata contestazione dell’avvenuta stipulazione fra le parti di un contratto di apertura di credito, sia della prova documentale plurima in atti, sia dell’addebito in fatto di c.m.s.;

b) fosse fondato, invece, il motivo di appello, relativo al calcolo degli interessi attivi creditori, onde la rideterminazione al ribasso della somma oggetto della restituzione dell’indebito in favore della società correntista;

c) inammissibile l’appello incidentale proposto da Presteel s.r.l. in liquidazione. 3. – I primi cinque motivi, tutti vertenti sulla argomentazione con cui la corte territoriale ha ritenuto provata la natura ripristinatoria dei versamenti, al fine del decorso della prescrizione dalla chiusura del conto, sono inammissibili. La corte del merito, nella sua motivazione, non ha affatto violato il principio di diritto, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte(Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895).

Il principio era stato già espresso dalla S.C., osservandosi come, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660;

Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 e n. 27704; Cass. 10 luglio 2018, n. 18144). In sostanza, occorre distinguere «a seconda che il contratto risulti “affidato” o meno: in caso di conto “non affidato”, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie» (Cass. 24 maggio 2018, n. 12977; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372; ed altre). Nella specie, invero, la sentenza impugnata ha ritenuto provata l’esistenza di affidamenti sul conto corrente, tali da qualificare i versamenti come ripristinatori e non come pagamenti indebiti, da cui dovesse decorrere la prescrizione, e ciò sulla base di una completa ed approfondita motivazione, che ha esaminato plurimi elementi probatori, nel loro insieme fondanti il suo convincimento di merito.

Ogni diverso assunto, contenuto nei motivi, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge si palesa, pertanto, come il tentativo di ripetere in sede di legittimità un inammissibile giudizio sul fatto. Nessuna inversione dell’onere probatorio, quindi; né la banca può dolersi di una ipotetica mancanza di forma scritta, che, mai provata nel corso dei giudizi di merito, in ogni caso è deducibile solo dal cliente o rilevabile a suo vantaggio (art. 127, comma 2, t.u.b., secondo cui «Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice»). 4.

–Il sesto motivo è fondato, con assorbimento del settimo. La corte territoriale ha accolto un motivo di appello ed ha riformato la sentenza impugnata, riducendo la somma dovuta dalla banca, ma ha nondimeno ha condannato l’appellante alle spese. Ne deriva che, non essendosi la corte del merito conformata al principio della soccombenza, né essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto al riguardo, la causa può essere decisa nel merito sul punto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, ferme quelle liquidate dal primo giudice non modificate dalla sentenza impugnata, e ferma, altresì, l’imputazione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio svolta in appello, afferente largamente ai motivi ivi disattesi.

Le spese del giudizio di legittimità vengono interamente compensate, attesa la reiezione dei motivi di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso, assorbito il settimo; accoglie il sesto motivo e, per l’effetto, cassa, limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite, la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, condanna in solido la PRESTEEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, D’AMICO LORENZO ANTONIO, D’AMICO LUCIANO, D’AMICO ANGELO al rimborso delle spese del grado di appello in favore della INTESA SANPALOLO S.P.A., liquidate in € 8.000,00, oltr