Decreto — n. 32953/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19439/2020 R.G. proposto da : TUFO MAURIZIO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIORGIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO OMNIA SOFTWARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato MALTESE MAURO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VELLUTI PIERLUIGI, FEROCE LOREDANA(erede VELLUTI PIERLUGI, MESSINEO MARIA, BRIGGI MASSIMO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da MESSINEO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato D'ACUNTI STEFANO che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro FALLIMENTO OMNIA SOFTWARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato MALTESE MAURO che lo rappresenta edifende -controricorrente all'incidentale- nonché contro VELLUTI PIERLUIGI, FEROCE LOREDANA, BRIGGI MASSIMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1770/2020 depositata il 11/03/2020. letta la rinuncia al ricorso di Maria Cristina Messineo, ricorrente in via incidentale e la contestuale accettazione del controricorrente Fallimento Omnia Software s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che con decreto “parziale” del 25 marzo 2022 è già stata dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia, limitatamente al rapporto processuale di cui al ricorso proposto da Maurizio Angelo Tufo contro il Fallimento della Omnia Software s.r.l.; che l’estinzione anche del rapporto processuale instauratosi a seguito del ricorso incidentale di Maria Cristina Messineo può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrenteprocedura
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 32953/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TUFO MAURIZIO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIORGIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO OMNIA SOFTWARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato MALTESE MAURO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VELLUTI PIERLUIGI, FEROCE LOREDANA(erede VELLUTI PIERLUGI, MESSINEO MARIA, BRIGGI MASSIMO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da MESSINEO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato D'ACUNTI STEFANO che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro FALLIMENTO OMNIA SOFTWARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato MALTESE MAURO che lo rappresenta edifende -controricorrente all'incidentale- nonché contro VELLUTI PIERLUIGI, FEROCE LOREDANA, BRIGGI MASSIMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1770/2020 depositata il 11/03/2020. letta la rinuncia al ricorso di Maria Cristina Messineo, ricorrente in via incidentale e la contestuale accettazione del controricorrente Fallimento Omnia Software s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che con decreto “parziale” del 25 marzo 2022 è già stata dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia, limitatamente al rapporto processuale di cui al ricorso proposto da Maurizio Angelo Tufo contro il Fallimento della Omnia Software s.r.l.; che l’estinzione anche del rapporto processuale instauratosi a seguito del ricorso incidentale di Maria Cristina Messineo può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrenteprocedura
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19439/2020 R.G. proposto da : TUFO MAURIZIO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIORGIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO OMNIA SOFTWARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato MALTESE MAURO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VELLUTI PIERLUIGI, FEROCE LOREDANA(erede VELLUTI PIERLUGI, MESSINEO MARIA, BRIGGI MASSIMO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da MESSINEO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato D'ACUNTI STEFANO che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro FALLIMENTO OMNIA SOFTWARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato MALTESE MAURO che lo rappresenta edifende -controricorrente all'incidentale- nonché contro VELLUTI PIERLUIGI, FEROCE LOREDANA, BRIGGI MASSIMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1770/2020 depositata il 11/03/2020. letta la rinuncia al ricorso di Maria Cristina Messineo, ricorrente in via incidentale e la contestuale accettazione del controricorrente Fallimento Omnia Software s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che con decreto “parziale” del 25 marzo 2022 è già stata dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia, limitatamente al rapporto processuale di cui al ricorso proposto da Maurizio Angelo Tufo contro il Fallimento della Omnia Software s.r.l.; che l’estinzione anche del rapporto processuale instauratosi a seguito del ricorso incidentale di Maria Cristina Messineo può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrenteprocedura
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così d