Cassation appeal against bankruptcy liquidation dismissed due to improper service on closed entity requiring new role.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a prior ruling regarding bankruptcy proceedings, finding the liquidation entity legally non-existent at the time of service. The court held that notifying a closed bankruptcy entity is invalid, necessitating service on its successor shareholders instead. Consequently, the case was remitted for a new trial to ensure proper integration of the correct parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382 c.p.c.; Art. 18 l.f.; Art. 31, comma 3 l.f.; The notification of a bankruptcy appeal to a closed liquidation entity is void, requiring service on successor shareholders to validate the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13860/21 proposto da: CONSET SRL, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Panama n. 86, pressolo studio dell’avvocato Andrea Melucco , che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro Avv. Katiuscia Perna, già curatore del Fallimento Linea Aerea Italiana spa in liquidazione; -controricorrente - contro Fallimento Conset srl e Fallimento Linea Aerea Italiana spa in liquidazione; -intimati- avverso la sentenza n. 29313/2020 della CORTE di Cassazione , pubblicatail 22/12/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dalla cons.IOFRIDA GIULIA.
………………… Rilevato che: -la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 29313/2020, depositata il 22/12/2020, ha accolto i primi due motivi del ricorso per cassazione, dichiarando assorbiti i restanti motivi, proposto dalla Conset srl nei confronti del fallimento Conset srl e del Fallimento Linea Aerea Italiana spa in Liquidazione, cassando senza rinvio, ai sensi dell’art.382 c.p.c., la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2851/2017 del febbraio 2017, pubblicata il 2/5/2017, con la quale, nella contumacia degli intimati Fallimento Conset e Fallimento LAI spa in liquidazione, era stato respinto il reclamo proposto, ex art.18 l.f., , dalla Conset, avverso sentenza del Tribunale di Roma, che, su istanza del creditore Fallimento Linea Aerea Italiana spa in liquidazione, aveva dichiarato il fallimento della stessa società Conset; -in particolare, questa Corte ha ritenuto fondati i vizi di violazione di legge sollevati dalla ricorrente (degli artt.112 c.p.c. e 6 e 31, comma 3, l.f. e 82 c.p.c.), in relazione alla mancanza di legittimazione attiva dell’unico creditore istante, il Fallimento Linea Aerea Italiana spa, «per avere il curatore della stessa assunto la veste di avvocato della procedura in violazione del divieto prescritto dall’art.31, comma 3, l.f.», con conseguente nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, e quindi il primo e secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, dovevano essere accolti, in ossequio del seguente principio di diritto:
«In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, LF, il curatore della procedura, nelle liti attive e in quelle passive, non pù assumere il ruolo di dif ensore, o anche quello di mero assistente, a pena di nullit̀ di tutti gli atti posti in essere in tale veste, atteso che tra i due ruoli vi ̀ previsione d'incompatibilit ̀ » ; -questa Corte ha quindi ritenuto di dovere «cassare senza rinvio, ex art.382 , u.c., ult.parte, c.p.c.» la sentenza impugnata della Corte d’appello, «perché la costituzione tecnica del curatore in sede di reclamo del fallimento non poteva essere proposta»; questa Corte ha poi posto le spese di appello e del giudizio di legittimità a carico del «Fallimento»; -avverso la suddetta pronuncia, la Conset srl «in persona dell’amministratore unico», ha proposto ricorso per cassazione, notificato, a mezzo PEC, il 18/5/2021, affidato a due motivi, nei confronti del Fall.to 515/2014 Linea Aerea Italiana spa in liquidazione, «in persona del Curatore», con notifica effettuata sia alla Pec personale del Curatore siaPec del Fallimento, quest’ultima notifica non andata a buon fine per rifiuto del Sistema con dicitura «indirizzo non valido» (e resiste con controricorso, notificato il 28/6/2021, Katiuscia Perna, «già curatore» del suddetto Fallimento), nonché nei confronti del Fallimento Conset srl(che non svolge difese); -la ricorrente ha depositato memoria; -la ricorrente ha precisato,anzitutto, in ricorso, ai fini della sussistenza dell’interesse per la proposizione del ricorso ex art.100 c.p.c., che il fallimento Conset srl non potrebbe essere revocato dal Tribunale di Roma, per essere stato chiuso già il 18/6/2019 (prima della pubblicazione dell’ordinanza di questa Corte del 2020, qui impugnata), con conseguente interesse, alla revoca espressa del fallimento, della società (perché il fallimento chiuso potrebbe essere sempre riaperto, non essendo stati soddisfatti tutti i creditori, mentre, in caso di revoca, il nuovo fallimento potrebbe essere dichiarato solo sulla base di giudizio ex novo ex art.1 l.f.) e del suo amministratore, tratto a giudizio con l’imputazione di bancarotta; -quindi la Conset ha dedotto che l’ordinanza di quest a Corte di Cassazione, è incompleta, in quanto se il ricorso per la dichiarazione di fallimento non poteva essere proposto in proprio (senza il ministero di altro difensore) dal Curatore del Fallimento Linea Aerea Italiana, occorreva, non tanto cassare «senza rinvio la sentenza della corte territoriale in sede di reclamo», ma cassare la sentenza impugnata e, ex art.384 c.p.c., decidendo nel merito, revocare il fallimento della Conset dichiarato dal Tribunale di Roma, con sentenza 17536/2016, nonché porre le spese di lite, di reclamo e di legittimità, ed anche quelle per lite temeraria ex art.96 c.p.c., non solo a carico del «Fallimento resistente Conset» ma anche e soprattutto a carico dell’unico creditore procedente, il Fallimento LAI spa in liquidazione, che aveva dato causa all’intero procedimento con la propria iniziativa, ex «art. 21 l.f.», e del «difensore in proprio», Avv.to Katiuscia Perna; - la suddetta ricorrente ha dunque chesto , in via principale, la correzione di errore materiale dell’ordinanza, ex art.391 bis c.p.c., e, in via gradata, la revocazione della ordinanza impugnata, per errore percettivo di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., consistito in una svista nella lettura degli atti circa il «momento genetico del vizio processuale insorto»: il vizio che si era fatto valere, nel pregresso ricorso, la inammissibilità per carenza di legittimazione attiva del Fallimento LAI, in persona del Curatore atteneva al momento genetico «dell’istanza della fase prefallimentare» proposta, dal creditore Fallimento «in proprio» (il Curatore del Fallimento LAI), senza un difensore tecnico terzo, ai fini della dichiarazione di fallimento della Conset, non alla fase di reclamo (proposto dalla Conset), in cui il Fallimento LAI era rimasto contumacee t ale e rrore percettivo aveva fatto sì che dal principio di diritto, correttamente enunciato, questa Corte di Cassazione non aveva tratto tutte le doverose conseguenze che invece ne dovevano scaturire, in punto di necessaria revoca del fallimento e di liquidazione delle spese; -la controricorrente Perna eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in rito, in quanto notificato al «Fallimento n. 515/2014 Linea Aerea Italiana in liquidazione in persona del Curatore», alla Corte d’appello di Roma né nel giudizio di legittimità) ormai chiuso da anni, con decreto del Tribunale di Roma Sez.Fall. del 2/10/2017, per mancanza di attivo, e successiva cancellazione dal Registro delle imprese della società fallita Linea Aerea italiana spa, con cessazione delle funzioni degli organi della procedura e decadenza del Curatore, nonché l’inammissibilità o rigetto per infondatezza nel merito del ricorso, in difetto di errore materiale o di fatto, essendo invocato un preteso errore di diritto, per avere questa Corte cassato senza rinvio,ai sensi dell’art.382 c.p.c, in luogo di cassare, decidendo nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c., nonché essendo chiesta una diversa pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese;
Ritenuto che: -anzitutto, si deve precisare che il presente ricorso per cassazione risulta proposto nei confronti, oltre che del Fallimento Conset srl (con notifica, per quanto risulta, consegnata solo presso la PEC personale del Curatore «maria.landolfi@pct.pecopen.it»), del Fallimento n. 515/2014, con notifica andata a buon fine solo presso la Pec personale del Curatore non anche alla Pec del Fallimento («f515.2014roma@pecfallimenti.it»la cui consegna non si è perfezionata per rifiuto del Sistema con dicitura «indirizzo non valido»); -deve precisarsi poi che la ricorrente Conset, in persona dell’amministratore unico, deduce soltanto che il «Fallimento Conset» si è chiuso nel 2019; -ora, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del presente ricorso per correzione di errore materiale e revocazione, in quanto promosso nei confronti del Fallimento LAI spa in liquidazione, già chiuso dal 2017 (evento mai dichiarato in giudizio, essendosi il Fallimento suddetto non costituito nel giudizio di reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Roma e nel successivo giudizio di legittimità n.R.G. 14464/2017) non è fondata; -nella specie, la chiusura del Fallimento n. 515/2014, con cessazione delle funzioni degli organi della procedura e decadenza del Curatore (e la conseguente cancellazione della LAI spa in liquidazione dal Registro delle Imprese), risale all’ottobre 2017, nella pendenza del giudizio di legittimità n. R.G. 14465/2017, in data quindi successiva alla notifica, il 30 maggio 2017, del ricorso per cassazione (giudizio nel quale il Fallimento LAI rimaneva intimato), definito con l’ordinanza n. 29313/2020, in questa sede impugnata, ma anteriore alla notifica, nel 2021, del presente ricorso per correzione di errore materiale o per revocazione; -di conseguenza, va ribadito cheil principio che nega alla morte o alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò, sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod.proc.civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinnanzi alla Corte di Cassazione perché, fino a questo momento, vi è, invece, l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso, ove notificato a soggetto già estinto (Cass.5695/1999;
Cass. 11382/2014), salvo quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 15295/2014 in relazione all’ipotesi di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, ed alla regola dell'ultrattività del mandato alla lite; -la notifica del presente ricorso per cassazione al Fallimento LAI spa in liquidazione non è andata a buon fine presso la PEC del Fallimento (già chiuso, al moment della notifica), ma si è perfezionata presso la PEC personale del Curatore, Avv.Katiuscia Perna, nei cui riguardi il ricorso risulta anche rivolto «in proprio», in relazione alla doglianza riguardante la statuizione sulle spese ; - ora, la presente domanda – di correzione di errore materiale o di revocazione - nei confronti del Fallimento LAI spa in liquidazione involge, in realtà , la posizione fatta valere nel giudizio n.R.G. 14464/2017, che ha dato luogo alla ordinanza qui impugnata, e il ricorso quindi doveva essere proposto nei confronti dei soci successori della società,estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, LAI spa in liquidazione; -essendo andata a buon fine la notifica nei confronti del litisconsorte avvocato Perna e dovendo ritenersi la prima notifica del ricorso al «Fallimento Lai spa in liquidazione» affetta danullitàe non inesisten za (cfr.
Cass. SU 14916/2016), va quindi ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società cancellata Linea Aerea Italiana spa in liquidazione. PQM Rinvia la causa a Nuovo Ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della Linea Aerea Italiana spa in liq