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Decreto — n. 32894/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 32894/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, Pugliese Andrea, had previously filed a recourse against a judgment by the Naples Tribunal, but subsequently submitted a written renunciation of the proceedings. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the legal action without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal written renunciation of the lawsuit constitutes a valid procedural act that extinguishes the proceedings, provided the requirements for withdrawal are strictly met and the opposing party is duly notified.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings plaintiff renunciation dismissal of appeal riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28704/2020 R.G. proposto da : PUGLIESE ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO BELLINI 2, presso lo studio dell’avvocato MATERA PIERLUIGI (MTRPLG76C11A717E) rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCHINI ROBERTO (BCCRRT68H27F839C) -ricorrente- contro ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENOPEA COMBATTENTE REDUCI SRL IN AS -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.6292/2020 depositata il 05/10/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; considerato che non occorre accettazione, non essendosi la controparte costituita in giudizio; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 04/11/2022 Il P