Cassation appeal dismissed for lack of standing; appellant company not party to second instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Natural Web s.p.a., lacked standing to challenge the second-instance judgment. Although the appellant claimed succession to the original litigant, the court found no formal evidence of subrogation or legal succession in the appeal proceedings. Consequently, the court ruled that only parties formally involved in the second instance could file a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: The right to file a cassation appeal belongs exclusively to the party formally involved in the final judgment; a claim of succession without formal subrogation or proof of succession does not confer standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29831/2018 R.G. proposto da Natural Web s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Arnone, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Bologna, via Farini, 35 -ricorrente - contro BPER Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Scagliarini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Carnevali in Roma, lungotevere Flaminio, 76 -controricorrente – e contro BENUZZI Simona, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Vecchi e Gianluca Giorgi ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Via Rolandino n. 2, Bologna, giusta procura autenticata dal difensore - resistente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 1692/2018, depositata il 20 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: assegni bancari RILEVATO CHE: - la Natural Web s.p.a. (già E.F.A.S. s.r.l.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 20 giugno 2018, di reiezione dell’appello della E.F.A.S. s.p.a., nonché dell’appello incidentale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a., avverso la sentenza (non definitiva) del locale Tribunale che: aveva accolto la domanda della E.F.A.S. s.r.l. al risarcimento dei danni derivanti dal pagamento di assegni falsificati, a firma apparente del legale rappresentante dell’attrice, tratti sulla banca solo nei confronti di Benuzzi Simona, dipendente di tale società, per l’importo di euro 287.541,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi, respingendola nei confronti della banca; aveva disposto la prosecuzione del giudizio per l’esame della ulteriore domanda proposta nei confronti di quest’ultima di restituzione degli interessi dovuti su tali importi, nonché degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto applicati indebitamente sul conto acceso presso la banca medesima; -la Corte di appello ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine all’assenza di una condotta colposa riferibile alla banca e all’insussistenza di un danno non patrimoniale e, per tale ragione, ha disatteso il gravame principale; - ha, altresì, respinto il gravame incidentale della banca avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la prosecuzione del giudizio per l’esame delle ulteriori domande; -il ricorso è affidato a otto motivi; - resiste con controricorso la BPER Banca s.p.a., nelle more succeduta alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a. nel rapporto controverso; - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE: -occorre preliminarmente rilevare che, come desumibile dall’esame della sentenza, così come risultante a seguito dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 19 novembre 2018, l’azione giudiziaria è stata proposta in primo grado dalla E.F.A.S. s.r.l. (oggi, Natural Web s.r.l.), mentre l’atto di appello è stato interposto dalla E.F.A.S. s.p.a., soggetto di diritto da essa distinto, come reso evidente anche dal fatto di avere un differente codice fiscale, una diversa sede e anche un differente amministratore , e privo di alcun collegamento con la predetta E.F.A.S. s.r.l.; - orbene, la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata (cfr.
Cass., Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 15145); - da ciò consegue che l’odierno ricorso risulta essere proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, in quanto estraneo al giudizio di appello, non essendo stato allegato – né tanto meno dimostrato –un suo eventuale subentro nel rapporto controverso; - al riguardo, priva di rilevanza è la circostanza – peraltro solamente dedotta dalla ricorrente (con la memoria) – dell’avvenuta richiesta nei suoi confronti del pagamento delle spese del giudizio di appello da parte della banca vittoriosa, in quanto inidonea a dimostrare la qualità della società ricorrente di soggetto successore della E.F.A.S. s.p.a.; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; -inammissibile è altresì la procura ad litem deposit ata dall’intimata Simona Benuzzi,in quanto non rilasciata in calce o a margine di un controricorso o memoria ai sensi dell’art. 83 cpc: - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Cortedichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della controricorrente BPER Banca s.p.a. , in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no