Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit, an act accepted by the opposing party. Although the appellant argued for the invalidity of an arbitration award regarding social interest and procedural defects, the court focused solely on the procedural termination. Consequently, the judgment was dismissed without addressing the merits of the substantive claims or the specific statutory violations alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws the lawsuit and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished regardless of the merits of the underlying claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.169/2019 R.G. proposto da : GIANDOLFO ROSARIA AUSILIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GITTO GIUSEPPE (GTTGPP68H19C351S) -ricorrente- contro GREENDREAM SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CREMONA VALERIO (CRMVLR74S04C351I) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2075/2018depositata il 04/10/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Con lodo emesso il 22 maggio 2013, l’arbitro unico accolse le domande proposte dalla Greendream s.r.l. contro Rosaria Ausilia Giandolfo, volte alla condanna al residuo conferimento del capitale sociale, alla restituzione della somma prelevata dalle casse della società ed al risarcimento del danno in relazione alla perdita di chance per la mancata partecipazione alla gara del progetto FESR 2007-2013, pari al 5% del valore dello stesso.
Con sentenza del 4 ottobre 2018, la Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione del lodo, proposta dalla soccombente. Avverso questa decisione ricorre Rosaria Ausilia Giandolfo, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Greendream s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 806, 829 c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto la domanda proposta in sede arbitrale verteva su diritti indisponibili, perché concernenti l’interesse sociale e non un interesse del singolo socio.
Con il secondo motivo, deduce, la violazione o falsa applicazione degli artt. 829, comma 1, nn. 1 e 2, c.p.c., 34 d.lgs. n. 5 del 2003, perché l’atto costitutivo prevedeva la designazione di un arbitro terzo estraneo, senza indicarne specifici requisiti. Con il terzo motivo, lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 829, comma 3, c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5 del 2003, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, perché l’arbitro decise la controversia senza esperire un’adeguata istruttoria, quando, invece, dai documenti prodotti e dalle prove offerte sarebbe risultata l’infondatezza delle domande proposte, come il ricorso intende dimostrare riesaminando la causa nel merito. 2.
– La ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del processo, accettata dalla controparte. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009,n. 21894). Le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio es