Cassation appeal dismissed as parties mutually withdrew the lawsuit with full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished after the appellants formally withdrew the lawsuit on September 28, 2022. The withdrawal was granted with full compensation for legal expenses, satisfying the requirements of Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further ruling on costs was necessary, and the procedural dispute regarding the bankruptcy compensation claim ended without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; When parties mutually withdraw a cassation appeal with full cost compensation, the judgment is extinguished without a ruling on expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32982/2018r.g. proposto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDI FENUCCIU, ubicato in Salerno, alla via G.F. Memoli n. 12, in persona dei titolari Avvocati Giovanni Riccardi e Demetrio Fenucciu, rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata a l ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Andreotta, presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via del Corso n. 300 . ricorrente contro FALLIMENTO S.I.E.L.P.A. S.R.L., in persona del curatore rag. Renzo Telloni, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Carlo Buongarzone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Macerata, alla via Emanuele Filiberto n. 1 controricorrente avverso il decreto , n. cron. 10716 / 20 18 , del TRIBUNALE DI MACERATA , depositato il 17 ottobre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2022dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Gli Avvocati Demetrio Fenucciu e Giovanni Riccardi, in proprio e quali titolari dello “Studio Legale Associato Riccardi Fenucciu”, hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto del 17 ottobre 2018, n. 1893, con cui il Tribunale di Ravenna respinse la loro opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del Fallimento S.I.E.L.P.A s.r.l. del loro invocato credito di € 152.906,80 per compensi professionali relativi ad attività di assistenza e rappresentanza giudiziale svolta in favore della menzionata società in bonis.
2. Il Fallimento ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Successivamente, con atto datato 28 settembre 2022, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese;
2. Il descritto atto, ritualmente notificato alla controparte, reca il visto di quest’ultima exart. 390, comma 3, cod. proc. civ.. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese, avendone le parti concordato laloro integrale compensazione.
2. E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dell