Italian Court dismisses family reunification appeal where criminal record outweighs family ties under immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal by a Tunisian citizen seeking family reunification, upholding the lower courts' decision to deny the residence permit. The applicant argued that the administrative authority failed to properly weigh family bonds against his criminal record for drug offenses. The court ruled that the existence of a concrete threat to public order due to the criminal history legally overrides the benefits of family ties in this specific case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. n. 286/1998, art. 30, lett. c); In family reunification cases, a finding of social danger based on criminal history creates a concrete and current threat to public order, making family ties secondary to the assessment of public safety risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15253/2021 R.G. proposto da : BANNOUR ZIED, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRINI PAOLO (LSSPLA72M25A462V) -ricorrente- BANNOUR ZIED -ricorrente- contro QUESTURA TERAMOQUESTURA TERAMO -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1581/2020 depositata il18/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: Zied Bannour, cittadino tunisino, propose opposizione al provvedimento con cui il Questore di Teramo aveva rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi dell’art.30, lett.
c) del d.lgs. n.286/1998 in favore di familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia, avendo escluso la ricorrenza dei requisiti per il ricongiungimento in ragione della condanna inflitta al richiedente nel giudizio penale per illecita detenzione di sostanze stupefacenti dal Tribunale di Teramo, sentenza riformata solo in parte dalla Corte di appello e ritenuta ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. Il Tribunale rigettò il ricorso, attribuendo rilevanza decisiva alla condanna penale su cui doveva fondarsi un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente.
La Corte di appello, investita del gravame, ha confermato la prima decisione, rimarcando, tra l’altro, che nel mese di giugno 2019, in epoca successiva alla vicenda che aveva comportato la prima condanna penale, il ricorrente era stato attinto da un provvedimento restrittivo della libertà personale per essergli stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per un episodio analogo di cessione e detenzione di sostanza stupefacente (eroina). Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, con tre mezzi, seguita dal deposito di memoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE: 1.-Il ricorso è articolato in tre motivi: I) Violazione o falsa applicazione ed omesso esame di un fatto o di un documento, decisivo, oggetto di discussione tra le parti- Omessa valutazione della sentenza n.504/2020 della Corte di appellodi Perugia – Contraddittorietà della motivazione. II) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art.8 CEDU ed all’art.117 Cost. III) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto o di un documento, decisivo, oggetto di discussione tra le parti- Omessa valutazione delle risultanze della sentenza n.504/2020 della Corte di appello di Perugia – Contraddittorietà ed apparenza della motivazione.
Il ricorrente si duole che il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare sia stata respinta sulla base della sentenza del Tribunale di Teramo e della successiva decisione della Corte di appello dell’Aquila, che, oltre a non essere definitiva, era stata radicalmente modificata dapprima in sede di legittimità e, successivamente, all’esito del giudizio di rinvio, dinanzi alla Corte di appello di Perugia. 2.- I motivi, da trattare congiuntamente perché intimame nte connessi, vanno respinti. «In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.
Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.»(Cass. n. 30342 del 27/10/2021; v. anche Cass. n. 17289 del 27/06/2019).
La decisione impugnata è ampiamente motivata e segue i principi di legittimità in materia, fondando su una valutazione in concreto, specifica ed articolata per la posizione del richiedente. Il ricorrente, nelle sue censure, trascura tutto quanto preso in esame dalla Corte aquilana, che ha considerato la decisione della Corte di appello di Perugia, ma anche il successivo arresto del ricorrente per fatti analoghi, il mancato inserimento dello stesso nel circuito lavorativo, nonostante la permanenza in Italia faccia data dal 1998, e la assenza di prove circa l’apporto dato al mantenimento della famiglia, di guisa che le doglianze non colgono nel segno. 3.-In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica