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Ordinanza — n. 32648/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against election ineligibility, citing lack of factual error and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32648/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Cutri and Pedà inadmissible regarding their ineligibility for public office in Calabria. The applicants argued for a factual error in the lower court's assessment of their responsibility for dissolving the municipal council, but the Court found the lower court correctly applied legal standards regarding criminal organization infiltration. The decision was based on the absence of a factual error under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure and the procedural defect of failing to confront the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: The revocatory error under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure presupposes a factual error, not an erroneous legal evaluation or interpretation of proceedings, and inadmissibility arises when the appeal fails to confront the lower court's ratio decidendi.

Parole chiave

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election ineligibility criminal organization infiltration revocatory error factual error requirement procedural inadmissibility Code of Civil Procedure public office disqualification responsabilità del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascun ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello
Art. 143 del d.lgs n. 267/2000
Quanto al Cutri, questa Corte ha, in primo luogo, ritenuto infondata la dedotta violazione dell'art. 143 del d.lgs n.
Art. 2697 cod. civ.
E' stata, inoltre, ritenuta dal giudice di merito infondata la dedotta violazione dell'art. 2697 cod.
Art. 107 testo unico degli enti locali
art. 2697 cod. civ
E' stata, inoltre, ritenuta dal giudice di merito infondata la dedotta violazione dell'art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 3857/2021 della Corte Suprema di Cassazione di Roma
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 21710/2021 proposto da: Cutri' Daniele Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo n.18, presso lo studio dell'avvocato Cipriani Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Impagnatiello Gianpaolo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - E sul ricorso successivo: Peda' Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo n.18, presso lo studio dell'avvocato Opríani Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Impagnatiello Gianpaolo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3857/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. FIDAN ZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 3857/2021, ha rigettato il ricorso proposto Daniele Antonio Cutrì e Giuseppe Pedà avverso il decreto del 15 luglio 2019 con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'incandidabilità degli stessi alle prime elezioni destinate a svolgersi in Calabria, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al d.p.r. dì nomina della Commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro del 15 maggio 2017. Quanto al Cutri, questa Corte ha, in primo luogo, ritenuto infondata la dedotta violazione dell'art. 143 del d.lgs n. 267/2000, sul rilievo che lo stesso Cutrì, nel quadro della complessiva situazione di osmosi constatata tra amministrazione e criminalità organizzata, doveva essere ritenuto responsabile dello scioglimento del Consiglio Comunale, e perciò passibile di incandidabilità, per essere rimasto in una situazione di colpevole inerzia assoluta.

E' stata, inoltre, ritenuta dal giudice di merito infondata la dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., sul rilievo che, offerti dal Ministero gli elementi sufficienti a far ritenere la responsabilità del Cutrì, gli elementi offerti da quest'ultimo non erano, invece, stati idonei a neutralizzare quelli di segno contrario e quindi a far ritenere soddisfatto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 comma 2° cod. civ.. Infine, la predetta sentenza di questa Corte ha ritenuta inammissibile la dedotta violazione dell'art. 107 del testo unico degli enti locali, per non essersi il ricorso per cassazione confrontato con la ratio decidendi della Corte d'Appello, limitandosi a riproporre le tesi già svolte, senza spiegare per quale ragione sarebbe errata in diritto l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui, pur nel riparto di competenze stabilito dall'art. 107 legge cit. , l'amministratore, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe potuto intervenire per porre fine alla situazione di infiltrazione che aveva condotto allo scioglimento del consiglio.

Quanto al Pedà, questa Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse semplicemente desunto la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 143 T.U. Enti Locali, dalle sue relazioni di affinità, ma aveva individuato concreti comportamenti, favorevoli alle cosche (affidamenti di appalti a soggetti gravitanti nel gruppo Bagalà; liquidazione di fatture prive di regolarità contabile, esecuzione di pagamenti privi di autorizzazione; spostamento dell'ing. Nicoletta, descritto come "testa di ponte delle cosche per l'acquisizione degli appalti" dal settore "Ambiente" a quello delicatissimo e nevralgico dei "Lavori pubblici") dallo stesso posti in essere nell'arco temporale in cui aveva esercitato il ruolo di sindaco.

Inoltre, è stato evidenziato che la Corte d'Appello, lungi dal traslare automaticamernte in capo al Pedà il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, aveva debitamente valutato la sua posizione, ritenendo che lo stesso si fosse reso responsabile di condotte tali da favorire la permanenza di infiltrazioni di criminalità organizzata, pur antecedenti alla sua elezione. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per revocazione Daniele Antonio Cutrì e Giuseppe Peda, affidandolo, ciascuno, ad un unico articolato motivo. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Quanto al Cutrì, è stato dedotto l'errore di fatto revocatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., sul rilievo che, a differenza di quanto affermato da questa Corte, il Cutrì, lungi dall'essersi limitato a riproporre assunti già svolti, si era, invece, specificamente confrontato con la ratio decidendi del decreto della Corte d'Appello, spiegando le ragioni per le quali il giudizio formulato da questo giudice non poteva dirsi in linea con le prescrizioni di legge denunciate nel ricorso per cassazione.

Dunque, l'inammissibilità del motivo era stata dichiarata da questa Corte sulla base di un presupposto fattuale non risultante dagli atti, atteso che il confronto del ricorrente con la ratio decidenti del provvedimento impugnato risultava pacificamente dalle 25 e 26 del ricorso per cassazione. Ad avviso del Cutrì, l'errore in cui è incorso questa Corte, nella predetta sentenza n. 3857/2021, non ha carattere valutativo, bensì meramente percettivo, ha avuto rilevanza decisiva, avendo provocato la dichiarazione di inammissibilità dell'unico motivo di ricorso per cassazione, atteso che ove questa Corte avesse correttamente percepito il reale contenuto della censura, il giudizio sarebbe stato diverso.

Anche il Pedà ha dedotto l'errore di fatto revocatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., In particolare, lamenta il ricorrente che questa Corte di legittimità avrebbe travisato, in parte qua, il contenuto del suo ricorso per cassazione: mentre il ricorrente intendeva denunciare l'indebita e acritica trasposizione nel giudizio di incadidabilità di valutazioni rilevanti ai fini dello scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni mafiose tratte dalla relazione ministeriale a corredo della proposta di scioglimento, la Corte d'Appello, mal percependo il chiaro contenuto della censura, aveva ritenuto che la censura su cui pronunciare consistesse nella acritica valorizzazione della sola relazione di affinità del Pedà con alcuni esponenti della famiglia Bagalà.

La quale cosa era pacificamente esclusa dagli atti.

2. I ricorsi sia del Cutrì che del Pedà sono inammissibili. Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 20635/2020; Cass. n. 17179/2020; Cass. n. 26890/2019; vedi recentemente Cass. n. 10040/2022), ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Nel caso di specie, l'errore che il ricorrente Cutrì imputa a questa Corte non riguarda un fatto storico che sarebbe stato asseritamente falsamente percepito, ma una valutazione giuridica compiuta da questa Corte in ordine alla specificità della censura formulata dallo stesso Cutrì con il ricorso per cassazione, essendo stato ritenuto che costui si era limitato a riproporre gli assunti precedentemente svolti, non confrontandosi con i rilievi della Corte d'Appello e senza contrapporre puntuali argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico giuridico del provvedimento impugnato.

Va, peraltro, osservato che il dedotto (insussistente) errore di fatto non ha neppure una rilevanza decisiva. In particolare, questa Corte ha ritenuto, in primo luogo, il motivo di ricorso per cassazione del Cutrì infondato (con riferimento ad entrambe le violazioni di legge denunciate), svolgendo articolate argomentazioni, su cui il ricorrente, in questa sede, non ha avuto nulla da obiettare. L'errata percezione della realtà è stata, infatti, censurata dal ricorrente limitatamente alle considerazioni con cui questa Corte, ad abundantiam, ha ritenuto il ricorso, altresì, inammissibile (oltre che infondato).

Ne consegue che il ricorso per revocazione del Cutrì difetta anche dì giuridico interesse. Quanto al Pedà, deve osservarsi non solo che quella dallo stesso denunciata non è un'errata percezione della realtà (errore di fatto), ma semmai un'errata valutazione della Corte d'appello, ma che, in ogni caso, come già riportato nella parte narrativa, la Corte d'Appello, non ha affatto - come sostenuto dal ricorrente - automatícamernte traslato in capo al Pedà il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, avendo ritenuto, nel valutare la sua posizione, che lo stesso si fosse reso responsabile di concrete condotte tali da favorire la permanenza di infiltrazioni di criminalità organizzata, pur antecedenti alla sua elezione (affidamento di appalti, spostamento dell'ing.

Nicoletta, descritto come "testa di ponte delle cosche per l'acquisizione degli appalti" dal settore "Ambiente" a quello delicatissimo e nevralgico dei "Lavori pubblici, etc). Dunque, la Corte d'Appello aveva correttamente inteso il tenore delle censure contenute nel ricorso per Cassazione del Pedà. Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascun ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello