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Ordinanza — n. 32640/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32640/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the case. Alberto Carta, representing his sole proprietorship, had challenged an arbitration award against Arcas s.p.a. regarding construction contract damages, but formally renounced the appeal on April 22, 2022. The court ruled that the withdrawal legally terminated the proceedings without any provision for cost allocation, as the opposing party's acceptance of the withdrawal precluded the court from regulating litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, thereby excluding the application of the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution already paid.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal extinction of proceedings cassation appeal litigation costs arbitration award contractual dispute sole proprietorship azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la possibilità di regolare le spese di lite.La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 28272/2019 proposto da: Carta Alberto, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Romei n.27, presso lo studio dell'avvocato Savarese Roberto, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Sapone Franca, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Arcas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda n.6, presso lo studio dell'avvocato Calcagni Luca, rappresentata e difesa dall'avvocato Recchino Marco, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1283/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n.1283/2019 depositata il 25-7-2019 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Alberto Carta, titolare del'omonima ditta individuale, avverso il lodo arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale del Piemonte 1'11-12-2017 e depositato il 15-12-2017, avente ad oggetto il risarcimento del danno per inadempimento e il mancato pagamento di fatture emesse a fronte di prestazioni eseguite dalla suddetta impresa in forza dei contratti di appalto stipulati con la committente Arcas s.p.a..

2. Avverso questa sentenza Alberto Carta propone ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo, nei confronti di Arcas s.p.a., che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

4. Con atto di data 22 aprile 2022 e depositato tramite PCT, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è rituale, così come l'accettazione della parte controricorrente. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la possibilità di regolare le spese di lite.La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione