Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, extinguishing the proceedings under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved a dispute between Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. and Solagrital S.c.o.p.a. regarding a prior administrative decree. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements, necessitating no further substantive analysis on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso 11978/2015 proposto da: Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio dell'avvocato Matera Corrado, che la rappresenta e difende,; -ricorrente - nonchè contro Solagrital Soc. Cooperativa a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Yser n. 8, presso lo studio dell'avvocato Martellini Vittorio, rappresentata e difesa dall'avvocato Mazzuoli Stefano; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T.
Monticelli n. 12, presso lo studio dell'avvocato Matera Corrado, che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso il decreto n. 2207/2015 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 31/03/2015; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 28 ottobre 2022 Il Presidente titolare Depositato in Canceller