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Decreto — n. 32624/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 32624/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The appellant, Korang Isaac, had previously filed a decree against the Ministry of the Interior, but subsequently submitted a waiver that met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The court ruled that no further substantive analysis was necessary as the waiver legally terminated the litigation without requiring a full hearing.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of an appeal extinguishes the proceedings, relieving the court of the duty to rule on the merits.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal waiver Italian Cassation spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11023/2021 R.G. proposto da : KORANG ISAAC, rappresentato e difeso dell’avvocato ASCARI DAVIDE, domiciliato ex legein ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR, -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.505/2020 depositata il 12/03/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, in ragione della natura della causa e del carattere solo formale della difesa di controparte.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 27/10/202