Italian Court dismisses appeal against expulsion order citing lack of cassable motivation vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's expulsion order lacked sufficient motivation. The appellant argued the decision failed to address specific facts under Article 13 of Law 286/1998, but the court noted that the lower court's reasoning met constitutional minimums and that the appellant's arguments were purely merit-based. Consequently, the court ruled that such substantive disputes fall outside its jurisdiction, which is limited to reviewing specific statutory vices in administrative proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review administrative expulsion decisions for general lack of motivation or merit, intervening only when specific statutory vices are present.
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I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9703/2021proposto da: Vogli Bledar, elettivamente domiciliato in Roma Via Ruggero Fauro 62 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Marcucci che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Prefettura di Roma -intimata - avversoil provvedimento del GIUDICE DI PACE di Roma depositato il 1/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. MARCO MARULLI ; RG 9703/21 Vogli-Pref. Roma Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1. Vogli Bledar , cittadino albanese , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dalmedesimo ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ne c hi ede la cassazione sul rilievo del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione che inficierebbe il provvedimento impugnato per non aver dato conto di tutte le circostanze rappresentate nell'atto di gravame ed, in particolare , per non aver tenuto conto delle circostanze valutative risultanti dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.L'unico motivo del proposto ricorso è afflitto da plurime ragioni di inammissibilità. In sintesi, esso deduce un vizio motivazionale non più sanzionabile alla stregua del vigente dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che , riducendo al minimo costituzionale il controllo di legittimità sulla motivazione, ha espunto dal catalogo dei vizi cassatori il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione argomentanto dalmotivo. Non vi è poi, notoriamente, un obbligo per il decidente di prendere posizione con riguardo a tutte le deduzioni declinate dalla parte che, ove il provvedimento in punto di motivazione soddisfi il minimo costituzionale richiesto – e nella specie di certo lo è quello in esame avendo il decidente motivato il rigetto del gravame sul rilievo che nella specie nei confronti dell'impugnante l'espulsione era stata RG 9703/21 Vogli-Pref.
Roma Est. Cons. Marulli decretata a mente dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 – devono intendersi implicitamente disattese. La doglianza ha inoltre consistenza puramente meritale riferendo circostanze di fatto che non possono formare oggetto di scrutinio in questa sede in quanto loro tramite si sollecita una rinnovazione del sindacato di merito che è estraneo ai compiti istituzionali di questa Corte. Da ultimo, laddove il ricorrente insiste partitamente nel denunciare l''erroneità del provvedimento impugnato per non aver tenuto conto dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, non si avvede della fallacia del rilievo, dacché la norma in parola non trova applicazione nel caso di sui all'art. 13, comma 2, lett. c). d.lgs. 286/1998.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 poiché il processo è esente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorsoinammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno24.5.2022. Il Presidente Dott. Carlo De Chiara