Italian Court dismisses appeal against bank negligence in negotiable instrument payment due to lack of visible alterations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Arca Assicurazioni's appeal against a lower court ruling that denied the bank's liability for a forged check. The appellant argued the bank failed to detect forgery based solely on witness testimony, while the bank contended the original check showed no visible alterations and the appellant could not specify what signs were missing. The court held that the lower court's discretionary assessment of the check's condition was not erroneous and dismissed the appeal for lack of pertinence regarding the specific legal standard applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218 c.c.; Art. 43 l. ass.: The court established that a bank's liability for a negotiable instrument is not limited to gross negligence or fraud, but also covers slight negligence, and that the absence of visible alterations does not automatically absolve the bank if the appellant cannot specify the missing signs of forgery.
Parole chiave
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Arca Assicurazioni S.p.A. rappresentata e difesadal Prof. Avv. Maurizio Silimbani con domicilio eletto presso il suostudio in Torino , Corso Cairoli 32 –ricorrente– contro UBIBanca S.p.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanna Cuccuini con domicilio elettopresso il suo studio in Arezzo , via Garbasso 12/A -controricorrente- avverso la sentenza n. 391 /201 8 del 27.7.2017 del Tribunale di Arezzo, non notificata edemessa a definizione del giudizio R.G . n.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7luglio 2022 dal Consigliere D aniela Valentino;
FATTI DI CAUSA Arca Assicurazioni s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n. 253/2015, depositata il 10.4.2015, Oggetto: Titoli di credito pagamento assegno con cui era stata respinta la sua domanda di pagamento della somma di € 1.800,00, oltre rivalutazione ed interessi, avanzata nei confronti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa (di seguito, per brevità, BPEL ora UBI Banca S.p.A.). L’appellante fondava il suo ricorso sull'asserita responsabilità della stessa nella negoziazione di un assegno (emesso su richiesta dell'Arca Assicurazioni per la liquidazione di un sinistro in favore di Pelletta Gabriele) ad opera di soggetto non legittimato (tale Cutillo Domenico) dopo che il titolo era stato contraffatto nella parte relativa alnome del beneficiario.
Il Giudice di pace avrebbe escluso la responsabilità della banca negoziatrice dell'assegno sulla sola base delle dichiarazioni testimoniali di un dipendente dell'istituto di credito, che aveva asserito l'assen za di evidenti contraffazioni, benché fosse mancata la produzione dell'originale del titolo, prodotto solo in copia. Sosteneva,pertanto, che fosse mancata la prova liberatoria a carico della banca, necessaria per far venir meno la sua responsabilità. Nelle moredel procedimento di appello sopravveniva la messa in liquidazione coatta amministrativa della BPEL ed il giudizio veniva conseguentemente dichiarato interrotto, su richiesta del difensore della parte appellata.
La causa veniva in seguito riassunta con ricorso depositato da Arca Assicurazioni s.p.a. nei confronti della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a. (di seguito, per brevità, NBEL), la quale, costituendosi, eccepiva preliminarmentela propria carenza di legittimazione passiva per essere i fatti risalenti ad un periodo (2011) antecedente «alla data del 22.11.2015, momento in cui è stata costituita con DecretoLegge n. 183/2015, emesso in pari data, la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.» . L’appellata contestava, poi , nel merito la fondatez za dell'impugnazione sulla scorta delle stesse difese della BPEL.
Il Tribunale respingeva l’appello precisando che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla NBELera infondata, poiché la NBEL era divenutacessionaria "di tutti i diritti, le attività e le passività” della BPEL. Sulla assenza di alterazioni visibili il Tribunale precisava che: «oltre alle dichiarazioni del teste assunto in primo grado in merito all'assenza di apparenti alterazioni, valorizzate nell'impugnata pronuncia, rileva altresì l'esibizione in giudizio dell'originale dell'assegno, avvenuta alla medesima udienza di escussione del teste (2.10.2014).
Nel verbale di udienza si dava atto, in proposito, che non emergeva "alcun tipo di alterazione de visu ", né tale verbalizzazione veniva contestata dal legale dell'Arca Assicurazioni con l'evidenziazione, viceversa, dei pretesi segni palesi di contraffazione che avrebbero dovuto indurre l' "accorto banchiere" a soprassedere dal pagamento». L'appellante, inoltre,ha omesso di individuare gli elementi che potevano rilevare e/o essere sintomatici di una alterazione tale da essere rilevabile ictu oculi(verb. ud. del 3.11.201), risolvendosi così le affermazioni della stessa in una mera petizione di principio.
Il Giudice di primo grado, così, ha applicato correttamente il principio secondo cui nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile «non a fronte della meraalterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass., n. 20292/2011).
Il Tribunale ha ritenuto che, anche esamina nd o le condizioni "ambientali", non fosse possib ile rinven ire elementi di particolare pregnanza tali da giustificare l'addebito di responsabilità che, a dire dell'attrice, avrebbero dovuto indurre la banca a denegare l'incasso. L'assegno era statopagato ad un soggetto già identificato dalla convenuta all'atto dell'apertura di un conto corrente; al momento della negoziazione del titolo venivano attivate le ordinarie procedure di verifica dell'esistenza di denunce di furto o smarrimento, con esito negativo; il modesto importo dello stesso, unito all'effettuazione di altre operazioni sul conto, di ammontare più o meno equivalente, non avrebbe oggettivamente potuto insospettire l'istituto di credito, al quale il Cutillo si era presentato come esercente della zona.
In definitiva,la Tribunale non rilevava alcuna rilevante anomalia sulla base della quale fondare un'affermazione di responsabilità della banca. Avverso la sentenza di appello Arca Assicurazioni propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso l’intimata UBI Banca. RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Vizio di motivazione che incide sul fatto che ha formato oggetto di discussione tra le parti: Art.360, n.5, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, n.4 c.p.c. Contestuale violazione dei principi che reggono la responsabilità della banca nel caso di negoziazione di titolo non trasferibile a soggetto non legittimato (art. 43 l.a.art. 1176, comma 2, c.c.), e di quelli concernenti l’onere liberatorio dovuto dal debitore inadempiente (art. 1218 c.c.).
Il ricorrente lamentache il Tribunale aveva interpretato le dichiarazioni del teste come assenza di contraffazioni sul titolo, invec e che sull’assenza di contraffazioni sul documento di identità così come da Lui dichiarato. Non ha direttamente compiuto verifiche sulla rilevabilità ictu oculidel titolo, poichè era stato solo esibito e non depositato nel giudizio di primo grado per cui la decisione era stata adottata in entrambi i gradi del giudizio in assenza del titolo. La mancata produzione dell’originale del titolo si risolve in un deficit nell’assolvimento dell’onere liberatorio ex art. 1218 c.c. poiché la mancanza di contraffazioni visibili è fondata sulle sole deposizioni testimoniali. 1.1 Il motivo è infondato.Il Tribunale ha dato atto che l’originale dell’assegno era stato esibito e «nel verbale di udienza si dava atto, in proposito, che non emergeva "alcun tipo di alterazione de visu", né tale verbalizzazione veniva contestata dal legale dell'Arca Assicurazioni con l'evidenziazione, viceversa, dei pretesi segni palesi di contraffazione che avrebbero dovuto indurre l'accorto banchiere" a soprassedere dal pagamento».Le critiche rivolte dalla ricorrente a tale scelta del giudice di merito attengono,quindi, ad una sua scelta discrezionale, che non viene censurata articolando una idonea censura di omesso esame di fatto decisivo, atteso che la ricorrente stessa non è stata a suo tempo e non è in grado ora, con il ricorso, di indicare quali segni di alterazione fossero invece presenti nell’assegno.
Detto questo, la censura riguardante l’altra prova della mancanza di alterazioni sull’assegno, costituita dalle dichiarazioni di un teste, resta assorbita in quanto non decisiva.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. ass. laddove la corretta applicazione di tale norma non impone che il pagamento avvenga senza dolo oppure colpa grave, come invece prescrive l’inapplicabile art. 1992, comma 2 c.c., al fine dell’effetto liberatorio. Il Tribunale non avrebbe considerato che tale effetto è impedito anche dalla presenza di una colpa lieve con il conseguenziale obbligo di ripetere il pagamento all’effettivo avente diritto. 2.1 Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che il tribunale non ha affatto affermato che la banca negoziatrice sia responsabile solo per dolo ocolpa grave. 3.Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto la diligenza professionale riferita all’assegno non trasferibile sarebbe diversa da quella prevista per gli assegni trasferibili ben al di là dell’art. 1992, comma 2, c.c. Per questa tipologia di assegni non basterebbe la rilevabilità ictu oculi, ma per escludere l’effetto liberatorio del pagamento basterebbe la presenza di “un mero indice di sospetto”. 3.1 Il motivo inammissibile in quanto generico, atteso che, ancora una volta, la ricorrente non specifica quali fossero le circostanze (oltre a quelle motivatamente disattese dal giudice di merito) che avrebbero dovuto suggerire alla banca negoziatrice maggiori approfondimentirispetto a quelli effettivamente svolti, né precisa in quali attivitàquesti ultimi consisterebbero.
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso e condanna alle spese del presente giudizio il ricorrente in € 1.500 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro