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Decreto — n. 32465/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on bankruptcy decree due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 32465/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings against Gruppo Airaudo SRL extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The appellant, represented by Saracco, withdrew the appeal while the respondent accepted this move, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court issued a decree stating the case is closed without ruling on costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal accepted by the respondent extinguishes the proceedings, requiring no further judicial determination on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy decree Code of Civil Procedure acceptance of withdrawal abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22445/2021 R.G. proposto da : GALLIANO IRENE, AUDERO ORESTE, domiciliati inROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR,rappresentati e difesi dall’avvocato SARACCO GIANNI MARIAcon studio in TORINO in CORSO RE UMBERTO 65 -ricorrente- contro FALLIMENTO GRUPPO AIRAUDO SRL, domiciliato inROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR,rappresentato e difeso dall’avvocato MARINONI ROBERTO, con studio inMILANO VIA VISCONTI DI MODRONE 8/10 DOM DIGITALE -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n.45601/2020 depositata il 02/08/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 27/10/2022 Il