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Ordinanza — n. 32291/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed due to special power of attorney lacking required release date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32291/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification of its release date. The applicant, a Nigerian citizen, challenged a first-instance rejection of his subsidiary protection request, but his lawyer failed to certify that the power of attorney was issued after the contested administrative decision. The court ruled that this specific certification requirement is a condition for admissibility and must be verified ex officio, regardless of the government's absence.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/25/2008; The special power of attorney for cassation appeals in asylum matters must explicitly indicate a release date subsequent to the contested decision, and the lawyer must certify this posteriority; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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asylum appeal admissibility special power of attorney mandatory date certification ex officio inadmissibility subsidiary protection request Corte di Cassazione procedural defect domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.
Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
644947 –01); Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un. n. 8776 del 30.3.2021
Ord. n. 17970/2021
Sent. n. 13 del 20.1.2022
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv.
Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019
661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14994/2021 R.G. proposto da : SILVESTER STANLEY, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Maradei in forza di procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege - resistente- avverso il decreto diTRIBUNALE VENEZIA n. 7310/2018 depositat o il04/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art.35 - bis del d.lgs.25/2008 Silvester Stanley , cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

2. Il Tribunale con decreto del 4.5.2021 ha ritenuto insussistenti i presuppostiper il riconoscimento di alcuna forma di protezione. 3.Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predettodecreto.

4. L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio . l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 21.1.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ. RITENUTO CHE 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in forza di una procura speciale non certificata validamente quando alla data di rilascio.

7. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).

8. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima», richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore daparte del difensore.

9. È quindi necessaria l’indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.15177 del 1.6.2021, che ha affermato che «L’art. 35 bis, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., ilrequisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente».

10. La terza s ezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. La predetta questione è stata tuttavia respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n.13 del 20.1.2022.

11. Nel caso di specie la procura speciale conferita il 7.5.2021 al difensore avv. Vincenzo Maradei in foglio separato allegato al ricorso per cassazione non rispetta il citatoart.35 bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché è totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato.

12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione. nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.4 .2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6- 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01;Sez. 6 - 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 –01); Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, del