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Ordinanza — n. 32215/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to special power of attorney lacking required release date certification under asylum law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32215/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification of its release date relative to the contested administrative decision. The applicant, a Gambian national, argued for subsidiary protection, but the Ministry of Interior had already rejected the request. The Court ruled that the specific statutory requirement for certifying the attorney's release date was not met, rendering the procedural instrument invalid.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal in asylum matters must explicitly certify the date of its release subsequent to the contested decision, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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asylum appeal power of attorney procedural certification inadmissibility subsidiary protection cassation procedure administrative law protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.
Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un. n. 8776 del 30.3.2021
Ordinanza n. 17970/2021
La terza sezio ne di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art.
Sentenza n. 13 del 20.1.2022 della Corte Costituzionale
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv.
Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019
661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21170/2021 R.G. proposto da : DEMBA KABIRO, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Maradei in forza di procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege - intimato avverso il decreto di TRIBUNALE VENEZIA n. 7098/2021 depositat o il05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art.35 - bis del d.lgs.25/2008 Kabiro Demba , cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

2. Il Tribunale con decreto del 5.7.2021 ha ritenuto insussistenti i presuppostiper il riconoscimento di alcuna forma di protezione. 3.Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predettodecreto.

4. L’intimata Amministrazione si è costituita solo con memoria del 30.9.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ. RITENUTO CHE 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in forza di una procura speciale non certificata validamente quando alla data di rilascio.

7. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).

8. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima», richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

9. È quindi necessaria l’indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.15177 del 1.6.2021, che ha affermato che «L’art. 35 bis, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente».

10. La terza sezio ne di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. La predetta questione è stata tuttavia respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n.13 del 20.1.2022.

11. Nel caso di specie la procura speciale conferita il 28.7.2021 al difensore avv. Vincenzo Maradei in foglio separato allegato al ricorso per cassazione non rispetta il citato art.35 bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché è totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato.

12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.4.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6- 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01;Sez. 6 - 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 –01). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello