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Ordinanza — n. 32195/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of certified special power of attorney release date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32195/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification of its release date. The applicant argued for protection status, but the defense failed to certify that the power of attorney was issued after the contested administrative decision. The court ruled that this specific certification requirement under the Immigration Act is a strict condition for admissibility, which the defense ignored.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly indicate the release date subsequent to the contested decision, and the defender must certify this date and signature authenticity, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney asylum seeker appeal inadmissibility requirement defender certification duty immigration procedural law domanda d'asilo di cittadino nigeriano domanda di protezione provvisoria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.
Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 83, cod. proc. civ.
Art. 365, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
644947 –01); Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un. n. 8776 del 30.3.2021
Ord. n. 17970/2021
Sent. n. 13 del 20.1.2022
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv.
Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019
661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28956/2021 R.G. proposto da : OYEGUE PRINCE IDOWU, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Maradei in forza di procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso il decreto diTRIBUNALE VENEZIA n. 6914/2019 deposit at o il25/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art.35 - bis del d.lgs.25/2008 Prince Idowu Oyegue, cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. 2.Il Tribunale con decreto del 25.10.2021 ha ritenuto insussi stenti i presuppostiper il riconoscimento di alcuna forma di protezione. 3.Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predettodecreto.

4. L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio . l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 21.1.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ. RITENUTO CHE 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in forza di una procura speciale non certificata validamente quando alla data di rilascio.

7. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).

8. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima», richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

9. È quindi necessaria l’indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.15177 del 1.6.2021, che ha affermato che «L’art. 35 bis, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente».

10. La terza sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. La predetta questione è stata tuttavia respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n.13 del 20.1.2022.

11. Nel caso di specie la procura speciale conferita il 18.11.2021 al difensore avv. Vincenzo Maradei in foglio separato allegato al ricorso per cassazione non rispetta il citato art.35 bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché è totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato.

12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione. nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 100 19 del 10.4.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6- 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01;Sez. 6 - 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 –01); Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

LaCorte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, del