Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31980/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of certified special power of attorney release date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31980/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification of its release date. The applicant's lawyer failed to certify that the power was issued after the communication of the lower court's decision, a strict requirement under Article 35-bis of the Immigration Act. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void without needing to examine the merits of the asylum claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal in immigration matters must explicitly indicate a release date subsequent to the communication of the contested decision, and the lawyer must certify this date and signature authenticity, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney cassation appeal inadmissibility immigration protection request procedural certification requirement release date certification pericolo di fuga prova del rischio persecuzione minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.
Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un. n. 8776/2021
Sez. 3 n. 17970/2021
Sent. Cost. n. 13/2022
Sez. 5 n. 17030/2021
Sez. 3 n. 10813/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11525/2021 R.G. proposto da : SAMBOU FAMARA, domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -intimato- avverso il decreto diTRIBUNALE VENEZIA n. 1869/2021 depositat o il23/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art.35 - bis del d.lgs.25/2008 Famara Sambou , cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. 2.Il Tribunale con decreto del 23.2.2021 ha ritenuto insussis tenti i presuppostiper il riconoscimento di alcuna forma di protezione. 3.Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predettodecreto, notificato in data 3.6.2020.

4. L’intimata Amministrazione si è costituita solo con memoria del 26.5.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ. RITENUTO CHE 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in forza di una procura speciale non certificata validamente quando alla data di rilascio.

7. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).

8. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima», richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

9. È quindi necessaria l’indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.15177 del 1.6.2021, che ha affermato che «L’art. 35 bis, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente».

10. La terza sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. La predetta questione è stata tuttavia respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n.13 del 20.1.2022.

11. Nel caso di specie la procura speciale conferita il 27.4.2021 al difensore avv. Roberto Della Bona in foglio separato allegato al ricorso per cassazione non rispetta il citato art.35 bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché è totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato.

12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione, in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.4.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6- 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01;Sez. 6 - 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 –01);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso