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Ordinanza — n. 31859/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed due to special power of attorney lacking required release date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification of its release date. The applicant, a Nigerian national, challenged a lower court's rejection of his subsidiary protection request, but his lawyer failed to certify that the power of attorney was issued after the contested administrative decision. The court ruled that this specific certification requirement is a condition for admissibility and must be verified ex officio, regardless of the constitutional controversy previously raised regarding the article's validity.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for an asylum appeal must explicitly indicate a release date subsequent to the contested decision, and the lawyer must certify this posteriority and authenticity, with failure to do so rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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asylum appeal admissibility special power of attorney mandatory certification requirement procedural inadmissibility subsidiary protection request Corte di Cassazione d.lgs 25/2008 domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.
Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un. n. 8776 del 30.3.2021
Sez. un. n. 15177 del 1.6.2021
Ord. n. 17970/2021
Sent. n. 13 del 20.1.2022 della Corte Costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10279/2021 R.G. proposto da : OSUNDE Owen, domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. LORENZA DE BONI, contro Ministero dell'Interno -intimato- avverso il decreto del TRIBUNALE VENEZIA n. 56 43/2018 depositatoi l 22/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art.35 - bis del d.lgs.25/2008 Owen Osunde , cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. 2.Il Tribunale con decreto del 22.3.2021 ha ritenuto i nsussistenti i presuppostiper il riconoscimento di alcuna forma di protezione. 3.Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predettodecreto. 4.L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.10 .2022 ai sensi dell’art. 380 - biscod.proc.civ. RITENUTO CHE 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in forza di una procura speciale non certificata validamente quando alla data di rilascio.

7. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).

8. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima», richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

9. È quindi necessaria l’indispensabile certificazione ad opera del difensoredella data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.15177 del 1.6.2021, che ha affermato che «L’art. 35 bis, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente».

10. La terza sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. La predetta questione è stata tuttavia respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n.13 del 20.1.2022.

11. Nel caso di specie la procura speciale conferita il 26.3.2021 al difensore avv. Lorenza De Boni in foglio separato allegato al ricorso per cassazione non rispetta il citato art.35 bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché è totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successivaalla pronuncia del decreto impugnato.

12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artic