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Ordinanza Interlocutoria — n. 31623/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending outcome of administrative annulment appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31623/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against the appellate court's order regarding compensation for property loss. The municipality argued that a prior 1997 judgment established the illegality of the acquisition and limited compensation to five years, while the tenant contested the valuation method and the validity of the acquisition decree. The court suspended the civil proceedings because the municipality had filed an administrative appeal to annul the acquisition decree, and the tenant's subsequent administrative victory made the civil judgment's foundation uncertain.

Regesto Legislator

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Art. 2909, 2937 cod. civ.; Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 21-septies L. 241/1990; Art. 3 R.D.L. 295/1939: When the validity of the administrative act serving as the basis for a civil claim is subject to a pending administrative appeal, the civil court must suspend proceedings to await the final administrative outcome.

Parole chiave

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suspension of proceedings pending administrative appeal acquisition decree annulment civil compensation claim administrative law conflict certainty of administrative action judicial economy principle calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
Art. 2937 cod. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
civ., dell'art. 327 cod. proc. civ., dell'art.
Art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241
civ., dell'art. 21-septíes della legge 7 agosto 1990, n.
Art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295
art. 327 cod. proc. civ
civ., dell'art. 327 cod. proc. civ., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 16 novembre 2018
Sentenza della Corte d'appello di Bari del 15 gennaio 1997
Sentenza del TAR della Sardegna del 2 febbraio 2022, n. 73
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 393/2019 R.G. proposto da COMUNE DI SAN SPERATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di- feso dagli Avv. Sergio Segneri e Rosanna Patta, con domicilio eletto in Ro- ma, via G. Caccini, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Pistis; - ricorrente - contro MURGIA ADELAIDE, rappresentata e difesa dagli Avv. Piero Corda ed Elena Pettinau, con domicilio eletto in Roma, via A. Baiamonti, n. 4, presso lo stu- dio dell'Avv. Andrea Lippi; - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari depositata il 16 novem- bre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ed in subordine l'accoglimento del ricorso. Rilevato che, con ordinanza del 16 novembre 2018, la Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'opposizione proposta da Adelaide Murgia avverso la stima dell'indennità dovuta per la perdita della proprietà di un fondo della superficie di 2045 mq., sito in San Sperate (CG) e riportato in Catasto al fo- glio 8, particella 1399, occupato dal Comune per la realizzazione di alloggi popolari ed acquisito ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con decreto del 16 novembre 2015, liquidando in Euro 243.346,00 il pregiudizio patrimoniale subìto dall'attrice, in Euro 48.669,02 il pregiudizio non patrimoniale ed in Euro 255.213,28 il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, e disponendone il deposito presso la Cassa De- positi e Prestiti, detratta la somma eventualmente già versata, con gl'inte- ressi legali dal trentesimo giorno successivo all'emissione del decreto di ac- quisizione; che avverso la predetta ordinanza il Comune di San Sperate ha propo- sto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria; che la Murgia ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il Comune denun- cia la violazione degli artt. 2909 e 2937 cod. civ., dell'art. 327 cod. proc. civ., dell'art. 21-septíes della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, nonché dei principi in materia di erogazione del denaro pubblico, censurando l'ordinanza impugnata per aver ritenuto ammissibile la domanda, senza tener conto del giudicato formatosi in ordine alla perdita della proprietà del fondo per accessione invertita, e della conse- guente nullità del provvedimento di acquisizione sanante; che con sentenza emessa il 15 gennaio 1997 e passata in giudicato, la medesima Corte d'appello aveva infatti dichiarato legittima l'occupazione del fondo fino al 29 novembre 1994 e liquidato la relativa indennità, accertando inoltre l'irreversibile trasformazione dell'immobile e la mancata emissione del decreto di esproprio, con la conseguente perdita della proprietà da parte dell'attrice; che, in quanto intervenuto successivamente alla scadenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il provvedimento di ac- quisizione non comporta un riconoscimento del debito o una rinuncia a far valere la prescrizione, configurandosi invece come un atto nullo; che con il secondo motivo il Comune deduce, in via subordinata, la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 2934, 2936 e 2937 cod. civ. e dello art. 3 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostenendo che, anche a voler escludere l'avvenuta formazione del giudicato in ordine all'accessione invertita, il dirit- to dell'attrice al risarcimento o all'indennizzo avrebbe dovuto essere ricono- sciuto limitatamente ai cinque anni di occupazione anteriori all'emissione del decreto di acquisizione; che con il terzo motivo l'Amministrazione lamenta, sempre in via subor- dinata, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver recepito integralmente la stima del fondo compiuta dal c.t.u., il quale, oltre ad aver fatto immotivatamente ricorso al metodo sintetico-comparativo, non aveva considerato che l'area acquisita era soltanto in minima parte destinata ad uso residenziale, che l'intervento edilizio era stato reso possibile soltanto dall'accorpamento del fondo ad un'altra area di maggiore consistenza e di forma regolare, e che due dei valori utilizzati per la comparazione si riferivano a lotti già pronti per l'edificazione; che con ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2021 la causa, già av- viata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, fu rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, al fine di provo- care il contraddittorio delle parti in ordine alla sopravvenienza di una de- terminazione adottata il 5 novembre 2020 e prodotta in giudizio, con cui il Responsabile dell'Area tecnica e manutentiva del Comune aveva proceduto all'annullamento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante, nonché in or- dine alla circostanza, riferita dalla stessa difesa del Comune, che la predetta determinazione, con la quale era stato disposto anche il recupero delle somme depositate o versate a titolo d'indennità, era stata impugnata dalla Murgia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna; che nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Murgia ha peral- tro prodotto copia della sentenza emessa il 2 febbraio 2022, n. 73, con cui il Tar ha accolto il ricorso da lei proposto, annullando il provvedimento di an- nullamento d'ufficio adottato dal Comune il 5 novembre 2020, in quanto a) volto a ripristinare la precedente situazione d'illegittimità e quindi contra- stante con l'intervenuta regolazione degli interessi tra le parti, risultante dal decreto di acquisizione sanante, b) fondato sull'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di Bari con la sentenza del 15 gennaio 1997, non avente ef- ficacia di giudicato in ordine alla trasformazione irreversibile del fondo, che non costituiva presupposto essenziale per il rigetto della domanda di deter- minazione dell'indennità di espropriazione, c) emesso ad oltre cinque anni di distanza dal decreto di acquisizione sanante, in violazione dell'art. 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in contrasto sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che con l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e delle posizioni consolidate dei cittadini; che, pur trattandosi di sentenza immediatamente esecutiva, la penden- za del termine per la proposizione dell'appello induce a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di attendere l'esito definitivo del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di annulla- mento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante che costituisce il fonda- mento del diritto al