Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to end proceedings voluntarily.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a voluntary settlement between the parties. Soteca S.r.l. had initially filed an appeal against a lower court ruling rejecting their arbitration awards, but later withdrew the request. The court ruled that the settlement rendered any further judicial intervention unnecessary and precluded the allocation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement during pending cassation proceedings, the appeal is extinguished by the withdrawal of the request, and the court cannot rule on litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35435/2019 R.G. proposto da : SOTECA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II n.33, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI (MNZLGU34E15H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIVA PAOLO (PVIPLA62B20G693P)e PETTERNELLA MARCO (PTTMRC59R15E512V) -ricorrente- contro TASCHIN ULRICHE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell’avvocato ALLIEGRO MICHELE (LLGMHL70S08G793B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato WALCHER WALTER (WLCWTR65B16Z112C) -controricorrente- nonchè contro BOMBA GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO, 32 (LMCA STUDIO LEGALE), presso lo studio dell’avvocato ALLIEGRO MICHELE (LLGMHL70S08G793B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato WALCHER WALTER (WLCWTR65B16Z112C) -controricorrente- nonchè contro DIQUIGIOVANNI MANUELA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1006/2019depositata il 26/04/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n.1006/2019 depositata il 26 - 4 - 2019 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato le impugnazioni dei lodi arbitrali resi il 29 maggio 2015 proposte da Soteca s.r.l., aventi ad oggetto il contratto di associazione in partecipazione tra la Soteca s.r.l. e DIQUIGIOVANNI MANUELA, TASCHIN ULRICHE e BOMBA GAETANO.
2. Avverso questa sentenza la Soteca s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , nei confronti di TASCHIN ULRICHE e BOMBA GAETANO, che resistonocon distinti controricorsi, nonché nei confronti di DIQUIGIOVANNI MANUELA, che è rimasta intimata.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
4. Con atto depositato indata 28 giu ngno 2022 e depositato tramite PCT, parte ricorrente ha rinunciato al ricorsoperché nelle more del giudizio è intervenuto tra le parti atto di transazione. La rinuncia è rituale, così come l’accettazione delleparti controricorrent i . Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la possibilità di regolare le spese di lite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di