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Ordinanza — n. 31473/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to certify the special power of attorney date post-decision communication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31473/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney failed to explicitly certify that its date was subsequent to the communication of the contested administrative decision. The appellant, a Nigerian national seeking humanitarian protection, argued for the review of a lower court's rejection of his claim, while the Ministry of the Interior did not defend the case. The court ruled that under established interpretation of the relevant procedural law, the attorney must specifically confirm the post-communication date, a requirement not met in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The special power of attorney for a cassation appeal regarding administrative matters must explicitly certify that its date follows the communication of the contested decision, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissibility post-communication date certification administrative law procedure humanitarian protection status domanda d'asilo di cittadino nigeriano domanda di protezione provvisoria domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 228
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 12138/2020 proposto da: Godwin Victory, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Maestri per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2292/2020 depositato il 30 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Bologna rigettò le domande di Victory Godwin (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiata; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Godwin chiede la cassazione di tale decreto, nella sola parte dispositiva del rigetto della domanda di protezione per motivi umanitari, con ricorso contenente due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierna ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Andrea Maestri), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione della conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "per autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6,1.3 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente autenticò; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camer