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Ordinanza — n. 31457/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as time-barred; late filing violates 30-day limit under Bankruptcy Law Art. 18.14.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31457/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the strict 30-day filing deadline. The appellant, Quality Service s.r.l., sought to overturn a bankruptcy declaration after the appellate court rejected their claim regarding the company's inactivity and lack of sufficient assets. The court ruled that the appeal was untimely because it was filed months after the statutory period expired, despite the appellant's argument that electronic communication of the judgment should reset the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 14, legge fall.; Art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012: The mere communication of a bankruptcy judgment by the clerk via certified email does not interrupt the 30-day appeal period; the appeal must be lodged within the strict statutory timeframe regardless of notification method.

Parole chiave

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bankruptcy appeal time bar statutory deadline clerk communication inadmissible appeal difetto di manutenzione insufficienza della massa attiva gestione della qualità

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 14, legge fall.
221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione in cassazione di cui all'art. 18, comma 14, legge fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art.
Art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 133, secondo comma, cod.proc. civ.
18, comma 14, legge fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, secondo comma, cod.proc. civ., come novellato dal d.l.
d.l. 24 giugno 2014, n. 90
civ., come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., dalla l.11 agosto 2014, n.
l. 11 agosto 2014, n. 114
art. 325 cod.proc. civ
114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 settembre 2019, n. 23443
Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872
Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872; Cass.
Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575
26872; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass.
Cass. 20 maggio 2016, n. 10525
23575; Cass. 20 maggio 2016, n. 10525); -il meccanismo previsto dal menzionato art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19883/2021R.G. proposto da Quality Service s.r.l., in persona del l egale r appresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall ’a vv. Maurizio Minucci, con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Senigallia (A n ) , via Armellini, 45 -ricorrente - contro Condominio di via Bocci n. 9, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Pinelli, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Riccardo Zandonai, 55 -controricorrente - Fallimento della Quality Service s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1 3 6 /20 21 , depositata il 22 gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: sentenza di fallimento - la Quality Service s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 22 gennaio 2021, di reiezione delreclamo avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato il suo fallimento; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Corte di appello ha disatteso il reclamo evidenziando che: l'affermazione secondo la quale dal l ’ inattività della società si sarebbe dovuto desumer e la non assoggettabilità dell'impresa al fallimento per mancato superamento dei requisiti dimensionali non era condivisibile, avuto riguardo sia al mancato deposito dei bilanci e, in generale, all’incompletezza della documentazione contabile,sia al fatto che la società era proprietaria di beni immobili ; dall’i nattività della società, inoltre, non poteva farsi discendere l'inesistenza del debito erariale valorizzato nella sentenza di fallimento e positivamente valutato dal curatore in sede di accertamento dello statopassivo; -il ricorso è affidato a un unico m otiv o ; -resiste con controricorso il condominio di via Bocci n. 9; -il Fallimento della Quality Service s.r.l. non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente esaminata la questione, eccepita dalla controricorrente, ma, comunque, rilevabile d’ufficio relativa alla tempestività del ricorso; -dall’esame degli atti – oltre che da quanto affermato e attestato dal procuratore di parte ricorrente– emerge che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22gennaio 2021 e comunicata in pari data alle parti dallacancelleria mediante posta certificata ai sensi dell’art. 16, quarto comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, mentre il ricorso in esame è stato notificato dalla ricorrente il successivo 12 luglio 2022; -ciò posto, si osserva che l a notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, legge fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l.n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione in cassazione di cui all'art. 18, comma 14, legge fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, secondo comma, cod.proc. civ., come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., dalla l.11 agosto 2014, n. 114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod.proc. civ., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (così, Cass. 19 settembre 2019, n. 23443;

Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 20 maggio 2016, n. 10525); -il meccanismo previsto dal menzionato art. 18 , legge fall., ha , infatti , a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione; - pertanto, in applicazione dei riferiti principi, il ricorso si presenta tardivo, in quanto non rispettoso deltermine di trenta giorni previsto dalrichiamato art. 18, comma 14, legge fall., e, per tale ragione, va dichiarato inammissibile; -le spese processuali se guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello ste