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Ordinanza — n. 31215/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to defective special power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31215/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the special power of attorney failed to meet strict statutory requirements. The applicant argued for refugee status, but the defense attorney did not explicitly certify that the power of attorney was dated after the notification of the lower court's decision. The court ruled that under specific judicial interpretations, this missing certification renders the appeal procedurally invalid and non-specialized.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 365 c.p.c.: A special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly certify the date of issuance is subsequent to the notification of the contested decision; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney asylum appeal inadmissibility date certification requirement procedural defect immigration litigation Cassazione ordinanza procedural speciality domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 365 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n.
art. 365 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso n. 16340/2020 proposto da: Omoregie Wisdom, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Garrisi per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto n. 987/2020 del Tribunale di Cagliari depositato il 2 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Cagliari rigettò le domande di Wisdonn Omoregie (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Omoregie chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente cinque motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la trattazione del ricorso ha subito un rinvio conseguente alla affermata opportunità di attendere decisione della Corte costituzionale sulla, allora pendente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 (ordinanza interlocutoria del 21 gennaio 2022); che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35 -bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Letizia Garrisi), contenuta in atto redatto a margine del ricorso: non contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato, ma solo l'indicazione che il mandato è conferito "nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di opposizione ed esecuzione"; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "è autentica"); che tale procura speciale: viola il precetto di cui all'art. 365 cod. proc. civ., in quanto non riferisce alla impugnazione del decreto avanti la Corte di cassazione; non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35 -bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione: della non specialità della r,_/' procura; della non avvenuta certificazione della data del conferimento della i procura medesima a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente autenticò; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella