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Ordinanza — n. 31211/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation appeal against a non-final judgment due to alleged forged procedural documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31211/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the falsity of a lawyer's submission but dismissed the second ground concerning the timing of the revocation action. The applicants argued that a lawyer forged documents to add a restitution claim, while the bank contended the revocation was inadmissible because the first-instance judgment had not yet become final. The court ruled that since the appeal did not challenge the specific ground regarding the non-finality of the judgment, the revocation claim was inadmissible on that point, yet the alleged forgery warranted the cassation of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 1 cod. proc. civ.; Art. 398 cod. proc. civ.: A revocation action is admissible against a non-final judgment if based on material falsity of procedural documents, but the appeal must specifically challenge the ground of inadmissibility based on the non-finality of the judgment to avoid dismissal for lack of interest.

Parole chiave

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revocation action admissibility material falsity of documents non-final judgment appeal omitted appeal ground procedural dolo civil code revoca dell'annullamento documenti mancanti difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 1 cod. proc. civ.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n.
Art. 398 cod. proc. civ.
art. 183 cod.proc.civ
art. 88 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018
Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017
Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017, Rv.
Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017
645076 - 01; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017, Rv.
Sez. 6 - 5, n. 9752 del 18.4.2017
644814 - 01; Sez. 6 - 5, n. 9752 del 18.4.2017, Rv.
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Testo completo

DINANZA sul ricorso 20714/2019 proposto da: D'Angelo Antonio e Giovani Tilde, domiciliati in Roma presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall'avv.Francesco Zurlo in forza di procura in calce al ricorso, -ricorrenti - contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione 1, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Bper Banca s.p.a., - intimati- avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 7.1.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.5.2022 dal Cons. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI FATTI DI CAUSA 1.

Con atto di citazione notificato il 30.4.2015 Antonio D'Angelo e Tilde Giovani hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, la Bper Coop. a r.l. e Equitalia Centro s.p.a. per sentir revocare la sentenza n.88 del 14.3.2014 di quel Tribunale. In quella sede essi hanno sostenuto che l'avv.Alberto Paolini, difensore della BCC di Pratola Peligna, aveva falsificato la comparsa di costituzione e risposta e la prima memoria ex art. 183 cod.proc.civ., aggiungendo successivamente alla originaria unica richiesta di pronuncia della risoluzione del contratto di mutuo anche quella di condanna degli opponenti, signori D'Angelo e Giovani, alla restituzione delle somme loro mutuate, per complessivi C 989.601,37 di cui C 878.783,81 per un mutuo e C 150.817,56 per l'altro.

Si è costituita in giudizio la sola BCC di Pratola Peligna chiedendo il rigetto della revocazione, mentre gli altri convenuti restavano contumaci. Il Tribunale di Sulmona con sentenza del 27.3.2017 ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta da Antonio D'Angelo perché proposta in pendenza dei termini per l'appello e infondata per Tilde Giovani, in difetto di produzione degli originali dei documenti asseritamente falsificati.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello i signori D'Angelo e Giovani, a cui ha resistito la banca appellata. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 7.1.2019 ha respinto il gravame, con aggravio di spese: quanto al D'Angelo la sua istanza è stata ritenuta inammissibile perché il giudizio di revocazione era stato introdotto quando la sentenza 88/2014 non era ancora passata in giudicato; quanto alla Giovani, ha dato rilievo alla mancata produzione degli originali dei due atti difensivi, di cui non era stata chiesta l'esibizione alla controparte, non essendo Pag. 2 a 9 sufficiente il contrasto fra le copie contenute nel fascicolo d'ufficio e quelle in possesso degli attori in revocazione, allora opponenti.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.7.2019 hanno proposto ricorso per cassazione Antonio D'Angelo e Tilde Giovani, svolgendo tre motivi. Le parti intimate Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, la BPER Banca e l'Agenzia Entrare Riscossione non si sono costituite in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano omessa, erronea e falsa applicazione degli artt. 57,58 cod.proc.civ., 73 e 74 disp.att. cod.proc.civ. e 168 cod.proc.civ. con conseguente erronea e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.112,115 e 116 cod.proc.civ. 4.1.

La censura è diretta contro la parte della decisione della Corte abruzzese riferita alla sig.ra Giovani, poiché la Corte di appello non ha neppur esaminato la richiesta di revocazione del sig. D'Angelo, ritenuta inammissibile per le considerazioni esposte a pagina 4 della sentenza impugnata, su cui infra. 4.2. Il contenuto delle censure mosse con l'appello sul punto è esposto a pagina 3 della sentenza impugnata. Gli appellanti - e la sig.ra Giovani, per quanto rileva - avevano lamentato che il Tribunale si fosse pronunciato su di una eccezione non sollevata dalla BCC di Pratola Peligna ed avesse eluso l'applicazione del principio di non contestazione, ma avevano anche sostenuto che si doveva già ravvisare la frode processuale nella divergenza fra le copie contenute nel fascicolo d'ufficio e quelle scambiate con le controparti, contrassegnate dai timbri di depositato della cancelleria e riconosciute dai testimoni escussi, 4.3.

La Corte di appello, dopo aver negato (per vero del tutto genericamente) che la Banca avesse omesso di contestare la Pag. 3 a 9 difformità degli atti, ha ripetuto il contenuto della decisione di primo grado approvandola con l'anteposizione dell'avverbio «correttamente», nel senso della decisività della mancata produzione in giudizio degli originali degli atti difensivi, che doveva essere imputata agli attori, che non avevano neppure chiesto la loro esibizione alla controparte, sicché non poteva «comunque escludersi che in quegli atti originali fosse stata tempestivamente effettuata la domanda di condanna alla restituzione della somma mutuata, sicché non era stata fornita la prova dell'alterazione degli atti». 4.4.

L'errore commesso dalla Corte territoriale è evidente e puntualmente stigmatizzato con il motivo. Era infatti sufficiente la difformità - non negata e anzi riconosciuta da Tribunale e Corte di appello - fra la copia degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio (comparsa di costituzione e risposta e prima memoria ex art.183 cod.proc.civ. della BCC di Pratola Peligna), privi di certificazione di conformità all'originale, e le copie prodotte dagli appellanti, frutto dello scambio rituale effettuato in corso di causa (per la precisione la loro copia e quella scambiata con la Carispaq s.p.a.) che recavano invece l'autenticazione con il timbro di depositato apposto dal Cancelliere del Tribunale di Sulmona. 4.5.

Resti pure in disparte il fatto che gli originali dei due atti difensivi erano nella disponibilità della BCC di Pratola Peligna, che non li aveva prodotti, e anzi si era difesa sostenendo l'estraneità della fattispecie all'ipotesi di revocazione per dolo sostenendo la tesi, per vero avventurosa, che non potrebbe rientrare in tale ipotesi il fatto «che un Avvocato - assalito da postumi scrupoli difensivi - apporti una correzione (qui si vorrebbe una integrazione) ad un proprio scritto». Al contrario va rammentato che integra il delitto di falso materiale in atto pubblico la condotta dell'avvocato che alteri il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, inserendovi delle aggiunte, dopo che il cancelliere incaricato abbia apposto Pag. 4 a 9 sull'atto l'attestazione di avvenuto deposito (Sez. 5, n. 19923 del 12.04.2021, ud., dep. 19.5.2021, Rv. 281255 - 01).

Al riguardo è stato persuasivamente osservato che la comparsa di risposta è, in origine, una scrittura privata, in quanto redatta da un soggetto privato, ma che, dopo che ad essa viene apposta l'attestazione, da parte del cancelliere, che è pubblico ufficiale, dell'avvenuto deposito in cancelleria, essa non può più essere modificata dall'avvocato che l'ha sottoscritta. Difatti, attraverso il proprio atto il cancelliere, pubblico ufficiale, attesta che presso l'autorità giudiziaria è stato depositato in una certa data proprio quell'atto, avente quel determinato contenuto e proveniente da quel difensore, sul quale viene apposta l'attestazione di avvenuto deposito.

In sostanza l'attestazione richiama implicitamente il contenuto dell'atto cui essa viene apposta, cosicché anche tale contenuto diviene parte integrante dell'attestazione. In questo, come in altri casi, l'alterazione del contenuto di un atto di natura privata, una volta che esso sia stato depositato presso un ufficio pubblico e che del suo deposito sia stata redatta apposita attestazione, integra una falsificazione dell'atto pubblico di attestazione del suo contenuto. 4.6. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, cod.proc.civ., il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

In particolare ai sensi dell'art.58 cod.proc.civ., il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti. Ai sensi dell'art.170, comma 4, le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Pag. 5 a 9 Ex art.168, comma 2, cod.proc.civ., all'atto dell'iscrizione a ruolo il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

L'art.73 disp.att. cod.proc.civ. prevede che le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio e il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente. Ex art.74 disp. att. cod.proc.civ. gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte e gli atti da inserire sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. 4.7.

La Corte di appello ha ignorato l'elemento decisivo della produzione di copie di parte degli atti difensivi munite del timbro di cancelleria, difformi da quelle contenute nel fascicolo d'ufficio e prive di alcun timbro. Esisteva infatti la prova documentale della diversità della copia degli atti difensivi scambiate con le controparti, la cui autenticità era attestata dal timbro del cancelliere apposto ex art.73 disp. att. cod.proc.civ. rispetto alla copia, inserita nel fascicolo d'ufficio e messa a disposizione del giudice. A fronte di ciò e in assenza del documento originale, non prodotto dalla BCC di Pratola Peligna, la prevalenza doveva essere attribuita all'atto munito del timbro di cancelleria e non a quello che ne era privo, anche a prescindere da ogni valutazione sul comportamento processuale e le argomentazioni difensive della BCC di Pratola Peligna.

Pag. 6 a 9 4.8. Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., invero, se non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, è - per contro - richiesta un'attività («macchinazione») intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (Sez. 3, n. 41792 del 28.12.2021, Rv. 663694 - 01).

Nella specie, certamente la falsità materiale della comparsa e della memoria depositate, con timbro della cancelleria, difformi da quelle contenute nel fascicolo d'ufficio, integra il dolo previsto dall'art. 395 n. 1, cod.proc.civ. 4.9. In accoglimento del motivo la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto.

5. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano erronea e falsa applicazione dell'art.398 cod.proc.civ. circa la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da Antonio D'Angelo. 5.1. I ricorrenti sostengono che, proposto l'appello, non è inammissibile la revocazione fondata su motivi occulti, scoperti successivamente all'introduzione del giudizio di appello e scaduti i termini per appellare. 5.2. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello, a pagina 4, ha enunciato due ragioni a sostegno del rigetto dell'appello. Dapprima (primo paragrafo) ha ritenuto che il motivo di appello fosse inammissibile perché l'appellante non aveva censurato un concorrente motivo di inammissibilità addotto dal Tribunale con rinvio alla propria ordinanza del 21.11.2015.

Quindi (secondo paragrafo) ha sostenuto che la revocazione non era ammissibile in pendenza dell'appello, addebitando al Pag. 7 a 9 D'Angelo di aver proposto l'impugnazione per revocazione quando la sentenza di primo grado non era ancora passata in giudicato. 5.3. In sintesi: il Tribunale aveva addotto due rationes decidendi; la Corte di appello, a sua volta, ha addotto due rationes decidendi, e cioè (a) che il D'Angelo aveva censurata solo una delle rationes della sentenza di primo grado e quindi il suo appello era inammissibile e (b) che non si poteva impugnare per revocazione una sentenza non passata in giudicato ad appello in corso. 5.4.

I ricorrenti non hanno aggredito con il ricorso la prima delle due rationes su cui poggia la sentenza di appello e cioè l'omessa censura con l'appello della prima ratio posta a base della sentenza di primo grado. Ciò inficia alla radice l'ammissibilità del motivo di ricorso. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018, Rv. 648023 - 01;

Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017, Rv. 645076 - 01; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017, Rv. 644814 - 01; Sez. 6 - 5, n. 9752 del 18.4.2017, Rv. 643802 - 01).

6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Pag. 8 a 9 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione