Italian court dismisses asylum appeal due to missing lawyer's certification of power of attorney date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the lawyer failed to certify the specific date of the power of attorney's issuance. The applicant sought refugee status, but the defense lacked the mandatory certification required by law to prove the power of attorney was granted after the administrative decision. The court ruled that without this explicit certification, the appeal violates procedural requirements for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The power of attorney for cassation appeals must explicitly certify the date of issuance is subsequent to the notification of the contested decision, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso n. 14092/2019 proposto da: Songo Ibrahim, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Cannatella per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, r Ob _03,4e/ 4tP,Q.3 'keL9'0 1 ohm . ; 4‹ 7b144 - cfriorf`ogíti; Songo Ibrahim, nato in Senegal il 01.01.1998, elettivamente domiciliato in Catania, avverso il decreto emesso, dal Tribunale di Catania il 7 febbraio 2019 a definizione del( procedimento n. 5353/2018 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05 febbraio 2021 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Catania rigettò le domande di Ibrahim Songo (cdi nazionalità senegalese) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che il ricorrente chiede la cassazione di detto decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Maria Giovanna Cannatella), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "Vera ed autentica la superiore firma"); che, al riguardo, si osserva che l'art. 35-bis, comma 13, del d.
Igs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso per cassazione (artt. 83 e 365 cod. proc. civ,) il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; con la conseguenza che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (giurisprudenza costante; cfr. comunque, in questo senso, cfr.:
Cass. n. 1043 del 2020; Cass. n. 2342 del 2020); che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella c